ciao,
vi chiedo se per quanto riguarda il passaggio tra due ditte individuali di un'attività che ha per oggetto una rivendita di generi di monopolio e lotto con [u]solo [/u] la tabella speciale tabaccai, non ci siano problemi per la stipula dell'atto del notaio dato che l'atto notarile, per queste attività, è unico ma consta di due passaggi: un primo con il quale si procede al passaggio dell'attività di commercio o somministrazione esercitata con la necessaria licenza/autorizzazione/scia/dia ed il secondo con il quale passa la gestione della rivendita di monopolio a seguito del completamento delle pratiche di competenza dell'AAMS finalizzate al rilascio della gerenza provvisoria a nome del nuovo titolare..
Mi chiedo se nel caso in cui [u]non [/u] ci sia in testa alla ditta individuale cedente, un'attività di commercio o somministrazione esercitata con la necessaria licenza/autorizzazione/scia/dia, se sia necessario presentare un tale tipo di scia perché senza quella il primo passaggio notarile non so in cosa possa consistere....
In particolare la tabella tabaccai non mi sembra sufficiente in quanto legata alla licenza di rivendita di generi di monopolio: mi viene da dire che appunto per il primo passaggio mi manchi l'attività da trasferire in attesa del completamento delle pratiche da parte dell'AAMS.
cosa ne pensate?
grazie
a.
Chiamiamo A l'attuale gestore e B il subentrante.
PRIMA SOLUZIONE:
A presenta SCIA per esercizio di vicinato o somministrazione e quindi cede il ramo di azienda a B
SECONDA SOLUZIONE
B presenta SCIA per esercizio di vicinato o somministrazione contestualmente all'acquisto dell'azienda di tabacchi
La soluzione A è preferibile, immediata e non onerosa.
grande!
grazie
I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.
[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]
[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]
Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio; 2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.
http://buff.ly/1PGXBAs