Art. 71-ter D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
Ometto di riportare il testo …………. ma vorrei sapere, visto che la norma non mi è chiara:
1) quale soggetto comunica alla sportello unico le condanne per i reati descritti nell’articolo 71-ter riportate dai commissionari, mandatari e astatori? visto che il SUAp deve comunicarlo sia ai gestori dei mercati all'ingrosso e sia al registro delle imprese?
2) Chi sono, ovvero dove è possibile rilevare i nominati dei soggetti che svolgono l’attività di commissionario, mandatario e astatore all’interno dei mercati all’ingrosso, visto che fino ad oggi tale competenza era, ed ancora lo è, in capo alle C.C.I.A.A., in quanto ad esclusione della soppressione dell’albo, non sembra che detta competenza sia stata trasferita ai Comuni?
saluti
NON esiste comunicazione al SUAP. Sono state trasferite al Comune (correttamente) le sole funzioni di vigilanza che potrebbero derivare da esposti, segnalazioni della CCIAA, segnalazioni della Procura (dubito!?!?!?!) ecc..
Il Comune potrebbe organizzare controlli periodici chiedendo l'elenco degli iscritti al registro delle imprese
NON SPETTA all'interessato fare alcuna comunicazione
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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
Art. 71-ter Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici (32)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed è abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
2. Il comune inibisce l'attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perché non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. l primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Grazie della risposta, ma se così é sarà una delle tante norme che rimarrà solo scritta.
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