La soppressione degli organi collegiali parte nel 1997 e vede alcune tappe fondamentali che riporto
L. 27-12-1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
(commento di giurisprudenza)
41. Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero.
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia (191) (192).
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco (193).
4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , il termine «direttivo» si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: «impiegati della carriera direttiva» si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì corrisposto al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , appartenente ai profili professionali di «assistente sociale coordinatore» e di «educatore coordinatore» applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.
5. L'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85 , cessano di avere efficacia dalla entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale (194).
6. ... (195).
(191) Gli organismi collegiali che svolgono funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali sono stati individuati:
- con D.M. 25 giugno 1998 e con D.M. 13 aprile 2001 per il Dipartimento della funzione pubblica;
- con D.M. 13 giugno 2000 per il Ministero delle comunicazioni;
- con D.M. 27 ottobre 2000 per il Ministero dei trasporti e della navigazione.
(192) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:
a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.
c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.
d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.
e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.
f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.
(193) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:
a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.
c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.
d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.
e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.
f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.
(194) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 374 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'art. 4-bis del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436, le relative somme. Per l'interpretazione del presente comma vedi, anche, l'art. 36 del CCNL di cui all'Accordo 5 aprile 2001.
(195) Apporta modifiche all'art. 54, primo comma, lett. b), della L. 12 novembre 1955, n. 1137.
L. 28-12-2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
18. Riordino degli organismi collegiali.
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi (63).
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
(63) Per il riordino degli organismi collegiali ritenuti indispensabili del Ministero delle comunicazioni vedi il D.M. 11 agosto 2003.
D.L. 4-7-2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (81).
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso (82);
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (83) ;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso (84).
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007 (85).
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo (86) (87) (88).
(81) Vedi, anche, l’art. 68, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(82) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(83) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(84) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, l’art. 68, commi 1 e 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(85) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, poi modificato dal comma 177 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.
(86) Comma così modificato dal comma 421 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(87) Vedi, anche, il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi:
- per gli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70 e il D.P.C.M. 4 maggio 2007;
- per gli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72;
- per gli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, il D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75 e il D.P.C.M. 23 aprile 2007;
- per gli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78;
- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84;
- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85;
- per gli organismi operanti presso il Ministero della salute, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86;
- per gli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88;
- per gli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89;
- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90;
- per gli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91;
- per gli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 92;
- per gli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti, il D.P.C.M. 11 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93;
- per gli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 95;
- per gli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96;
- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97;
- per il Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 99;
- per la Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101;
- per la Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102;
- per l’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103;
- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 104;
- per gli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107;
- per gli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114;
- per la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115;
- per gli organismi operanti presso il Ministero della difesa, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;
- per gli organismi operanti presso il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;
- per gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - e presso il Dipartimento per gli affari regionali, il D.P.C.M. 4 maggio 2007;
- per il Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;
- per gli organismi operanti presso il Ministero della giustizia, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;
- per gli organismi operanti presso il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il D.P.C.M. 11 maggio 2007;
- per gli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale, il D.P.C.M. 11 maggio 2007.
(88) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 289 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra, l’altro, 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture (339)
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: (333)
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi (338) .
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo. (334)
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge. (334)
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; (335)
c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98 (337) .
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato. (336)
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (334)
(333) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(334) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(335) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(336) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(337) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 15 gennaio 2009.
(338) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(339) Vedi, anche, la Dir. Stato 4 agosto 2010.
D.L. 31-5-2010 n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (20) (32)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. (16) (24)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. (16) (29)
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. (16)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. (18)
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate. (16)
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (16)
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. (22)
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. (19) (26) (30) (33)
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione. (16)
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. (16)
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. (23)
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. (25)
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all’ articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (21)
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. (17)
[21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (28) (27)
]
[21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. (28) (27)
]
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati. (17)
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589, e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’ articolo 27, comma 2, e all’ articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’ articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. (17)
21-septies. All’ articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa. (17) (31)
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(18) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.
(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240.
(20) Per il differimento dell'applicazione del presente articolo, per le federazioni sportive iscritte al CONI, vedi l'art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.
(21) Comma così modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 10, comma 20, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 14, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
(24) L'art. 5, comma 2-bis), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha interpretato il secondo periodo del presente comma, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.
(26) Per la disapplicazione del quinto periodo del presente comma, vedi l'art. 4, comma 1, L. 15 dicembre 2011, n. 217.
(27) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. p), n. 13), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(29) L’ art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha interpretato il presente comma nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.
(30) Per la riduzione del limite, di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 2, lett. b), L. 5 aprile 2012, n. 48.
(31) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2012 - 04 giugno 2012, n. 139 (Gazz. Uff. 13 giugno 2012, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, promossa per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, promossa per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, primo periodo, promossa per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, promossa per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; 7) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, promossa per violazione dell'art. 117 della Costituzione; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 9) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
(32) Per gli indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi vedi la Dir. Stato 4 agosto 2010.
(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 marzo 2011.
Dir. Stato 4 agosto 2010 (1).
Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 settembre 2010, n. 227.
(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare, l'art. 5 comma 2, lettera e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale», ed in particolare i commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 29, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; la verifica della perdurante utilità di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso;
Vista la circolare del 21 novembre 2006 del Ministro per l'attuazione del programma di governo di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della p.a, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», con la quale vengono, tra l'altro, forniti chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione delle norme cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attenersi, sotto il profilo sia soggettivo (amministrazioni destinatarie), sia oggettivo (organismi destinatari);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l'art. 68, che prevede la realizzazione, entro il triennio 2009-2011, della graduale riduzione degli organismi collegiali fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
Considerato che la successione delle anzidette disposizioni riguardanti la medesima materia comporta la necessità di elaborare soluzioni interpretative che consentano di evitare l'espletamento di adempimenti amministrativi da ritenersi superflui e comunque non funzionali al raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa;
Rilevato che sono tuttora in corso attività amministrative volte all'attuazione della disposizione di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, in vista della valutazione di perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso le amministrazioni statali;
Constatato che la sopraggiunta disciplina dettata dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 78/2010, essendo finalizzata ad operare una riduzione dei costi derivanti dal funzionamento degli organi collegiali, già contemplata dalle previgenti disposizioni, attraverso il diverso meccanismo della soppressione degli emolumenti connessi alla partecipazione dei componenti, impone di elaborare soluzioni attuative tali da armonizzarne le previsioni con la previgente disciplina, in assenza di espresse norme di coordinamento;
Ritenuta pertanto la necessità di formulare indirizzi interpretativi delle citate disposizioni alle amministrazioni dello Stato;
Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
la seguente direttiva:
[Testo della direttiva]
1. Premessa
1.1. L'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto la riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto a quella sostenuta nel 2005. A tal fine, esso stabilisce che «le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Per realizzare le finalità di contenimento delle spese, le disposizioni di cui ai successivi commi impongono alle amministrazioni statali di procedere al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti devono tenere conto di taluni criteri, tra i quali l'indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso (comma 2, lettera e-bis).
Il successivo comma 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione) stabilisce che: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso».
1.2. In prosieguo di tempo, è intervenuto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale si è proposto di favorire il completamento del programma di riduzione degli organismi collegiali e degli altri organismi, già impostato dall'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, da attuarsi con la realizzazione, entro il triennio 2009-2011, della graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. Le norme dispongono quanto segue:
«1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di primo e secondo livello dell'amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge».
1.3. Infine, l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, al comma 1, primo periodo, ha previsto che:
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera».
2. Destinatari
La presente direttiva è destinata alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, inclusi gli enti dalle stesse vigilati, presso le quali sono incardinati gli organismi collegiali presi in considerazione della previgente normativa.
Alle amministrazione destinatarie sono fornite, qui di seguito, indicazioni interpretative della disciplina attinente alla fattispecie, finalizzate al superamento di difficoltà attuative dovute all'assenza di soluzioni normative di coordinamento tra le varie disposizioni susseguitesi nella materia.
3. Indirizzi interpretativi delle disposizioni
L'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223/2006, come il successivo art. 68 del decreto-legge n. 112/2008, recava misure di contenimento della spesa da realizzarsi mediante il riordino degli organismi collegiali. Alle medesime finalità sono, da ultimo, anche ispirate le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010, le quali, sostanzialmente, danno contenuto alle indicazioni di carattere programmatico fornite dall'art. 68 del decreto-legge n. 112/2008. Quest'ultimo ha infatti disposto che, ove agli organismi collegiali interessati dalla disciplina venga riconosciuta l'utilità ai sensi del comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, dovranno prevedersi «ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od omnicomprensivi».
Da una lettura coordinata delle disposizioni, emerge che il principale obiettivo che si è prefissato il legislatore è la riduzione della spesa pubblica, una componente della quale è rappresentata dalla spesa per il funzionamento degli organismi collegiali. Il riordino, con conseguente riduzione di questi ultimi, costituisce, pertanto, uno dei mezzi per raggiungere il fine della riduzione di spesa, talché le norme che dispongono in tal senso vanno lette in funzione del perseguimento di tale finalità.
In prosieguo di tempo, la novella del 2010, avendo previsto che la partecipazione agli organi collegiali de quo è onorifica, fornisce una chiave interpretativa autentica della voluntas espressa dalle previgenti disposizioni, nel senso che individua in concreto la reale portata del complesso delle preesistenti disposizioni ed interviene, di conseguenza, sull'oggetto specifico dell'attenzione del precedente legislatore, che era, sì, appuntata sugli organismi collegiali, ma in un'ottica che non li assumeva in riferimento nella loro soggettività, bensì nella loro idoneità a produrre effetti di spesa.
La disposizione di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010, in definitiva, focalizza l'attenzione sui soli effetti di spesa derivanti dal funzionamento degli organi collegiali, senza preoccuparsi di ribadire che la graduale riduzione degli organismi collegiali prevista dalle norme previgenti costituisce il principale meccanismo per la realizzazione di una riduzione degli oneri pubblici.
L'assenza di un esplicito richiamo al procedimento di riduzione del novero degli organismi collegiali, introdotto dalle norme precedenti, lascia ragionevolmente presumere che lo strumento, individuato dal legislatore del 2006 come funzionale al contenimento della spesa pubblica, potrebbe risultare non più necessario a questo fine, essendo quest'ultimo raggiungibile attraverso la soppressione degli emolumenti connessi alla partecipazione agli organismi stessi.
E tuttavia, la mancanza di una espressa abrogazione delle preesistenti disposizioni impone di valutare attentamente la coerenza sistematica dell'intero impianto e, in particolare, l'attuale utilità del meccanismo di proroga previsto dal comma 2-bis dell'art. 29 e dai commi 2 e 3 dell'art. 68, alla luce di una disciplina sopravvenuta che ha sancito, in via generale ed automatica, la gratuità della partecipazione agli organi collegiali. Disciplina che ha così risolto, con una diversa e più radicale prospettiva, la problematica del contenimento dei costi di funzionamento di siffatti organismi.
Venuta meno tale problematica, l'unica valenza di tale meccanismo di proroga è da rinvenirsi nella previa effettiva valutazione da parte dei Ministri competenti della perdurante utilità di organismi collegiali, le cui funzioni, gratuitamente esercitate, non possano essere soppresse o trasferite ad amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, ma appaiono tuttora rivestire carattere di attualità ed utilità nel pubblico interesse.
In attesa di un intervento normativo finalizzato ad assicurare il coordinamento delle disposizioni susseguitesi in subiecta materia, appare comunque necessario dettare, sulla base della linea ermeneutica individuata, le opportune indicazioni alle Amministrazioni destinatarie.
4. Indicazioni attuative
4.1. Il riferimento agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, contenuto nell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010, postula l'attuale necessaria sopravvivenza di tali organismi, a seguito di (già) intervenuto riconoscimento di loro perdurante utilità. Ovviamente, la partecipazione a tali organismi, dopo la loro proroga, non può che essere onorifica, restando salve le esclusioni espressamente previste dallo stesso art. 6.
4.2. Gli organismi collegiali, dei quali sia stata riconosciuta la perdurante utilità con proposta del Ministro competente debitamente motivata ed inoltrata a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di scadenza, debbono ritenersi operanti in regime di proroga fino all'adozione dell'intervento normativo di coordinamento di cui sopra e, comunque, non oltre il termine di due anni stabilito dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008. In tal senso, anche al fine di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed in osservanza del principio di economia dei mezzi giuridici, può ritenersi superata l'adozione del complesso procedimento di cui al comma 3 del menzionato art. 68, attesa l'intervenuta gratuità della partecipazione a detti organismi. Resta comunque ferma la necessità per le amministrazioni di verificare che sia assicurato il contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, trasmettendo i relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
4.3. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, è incaricato di predisporre, d'intesa con i corrispondenti uffici legislativi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno schema di provvedimento normativo di coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di organismi collegiali delle pubbliche amministrazioni, diretto, tra l'altro, a fornire un'interpretazione autentica delle medesime disposizioni in coerenza con la linea individuata dalla presente direttiva.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 23-12-2010 n. 40
Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l’esercizio 2011.
Emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Ufficio II, Ispettorato generale del bilancio, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica.
Norme di contenimento della spesa pubblica
Con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica alcune delle quali producono effetti per il prossimo triennio 2011-2013.
Per la predisposizione del bilancio di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici, occorrerà, quindi, tenere conto di tali misure che concernono diverse tipologie di spese, nonché di quelle vigenti alla data di entrata in vigore del succitato D.L. e non da quest’ultimo espressamente abrogate.
Al fine di dare una lettura sistematica delle norme interessanti la predisposizione del bilancio di previsione 2011 si fornisce un quadro sinottico (Allegato 1) articolato per macrotipologie di spesa, volto ad assicurare una rapida consultazione delle principali disposizioni applicabili agli enti ed organismi pubblici, rinviando ai contenuti delle Circ. 17 dicembre 2009, n. 32 e Circ. 22 gennaio 2010, n. 2 per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole norme di contenimento della spesa.
Nella presente circolare saranno fornite le ulteriori indicazioni necessarie ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2011 in relazione alle disposizioni introdotte con il richiamato D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che si vanno ad aggiungere a quelle vigenti.
A tal fine si evidenzia che ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 61, comma 17, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell’articolo 6 del citato D.L. n. 78/2010.
Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull’andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge n. 196/2009 si allega anche una scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall’organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, secondo le modalità indicate nella Circ. 13 febbraio 2009, n. 10.
La materia è stata oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo; alcuni di tali interventi hanno trovano applicazione sin dall’anno 2010, altri avranno decorrenza 1° gennaio 2011.
Art. 6, comma 1: a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Ciò stante considerate le difficoltà applicative della disposizione in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Dir. Stato 4 agosto 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2010, n. 277, ha impartito indicazioni in ordine alla procedura da seguire in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Si rinvia, pertanto, ai chiarimenti forniti con la citata direttiva. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma in rassegna.
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Ti segnalo poi:
CORTE DEI CONTI
Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato
* * * * *
Ufficio di controllo sulla Gestione
dei Ministeri delle attività produttive
“Stato di attuazione delle norme interne di
riordino degli organismi collegiali”
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2009/delibera_8_2009_g_relazione.pdf
Vedi anche:
http://books.google.it/books?id=RzrlZcgJohIC&pg=PA538&lpg=PA538&dq=organi+collegiali+enti+locali+normativa&source=bl&ots=T78fK3yHhk&sig=qIsGEbIZOXnCVgv_eH5amzs2tUE&hl=it#v=onepage&q=organi%20collegiali%20enti%20locali%20normativa&f=false