Data: 2012-09-13 15:18:26

Durc: irregolarità contributiva del cedente

Salve!

durc, durc e ancora durc... che strazio!....

Nel ns ufficio è in corso l'istruttoria di una pratica di subingresso in un posteggio su AAPP relativa ad una fiera che si svolgerà nel nostro Comune il prossimo sabato.
I termini di 60 giorni per la verifica scadono domani.
Abbiamo appena ricevuto dall'Inps comunicazione di irregolairtà contributiva del cedente, che comunque risulta aver chiuso la posizione contributiva nel mese di maggio. (Nooooo!!!...)
Dobbiamo procedere alla sospensione immediata, oppure avviare il procedimento di sospensione, consentendo pertanto la partecipazione del subentrante alla fiera di prossimo svolgimento?

Grazie!

riferimento id:7236

Data: 2012-09-13 21:33:41

Re:Durc: irregolarità contributiva del cedente

La comunicazine di avvio procedimento è una regola sempre applicabile in questi casi.
E' vero che la mancata comunicazione di avvio p. non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento ma è altrettanto vero che la pubblica amministrazione procedente ha l'obbligo di effettuarla. La giurisprudenza afferma che la comunicazione di avvio costituisce il primo atto del procediemnto e consente, a colui che la riceve, di interloquire con l’autorità che è chiamata dalla legge a valutare se adottare o meno il provvedimento.

riferimento id:7236

Data: 2012-09-17 13:44:43

Re:Durc: irregolarità contributiva del cedente

Ti ringrazio per la risposta.

Abbiamo proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento e nel contempo abbiamo parlato telefonicamente con chi ha seguito la pratica di subingresso. L'interlocutore ci ha informati che al momento dell'atto di compravendita hanno acquisito il documento dell'Inps che attestava la regolarità contributiva del cedente (il documento è stato allegato in copia alla pratica di subingresso).
Alla luce di quanto sopra in ufficio è sorta spontanea una domanda alla quale non avevamo pensato finora:
ma la verifica della regolarità dev'essere fatta riferita alla data dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto?
In caso negativo, dunque, il cedente dovrà preoccuparsi di mantenere la regolarità contributiva anche fino a 120 giorni dalla data di decorrenza del subingresso? (corrispondenti a 60 giorni che il subentrante ha per effettuare la comunicazione e 60 giorni dalla comunicazione che il comune ha per effettuare le verifiche)

Grazie

riferimento id:7236

Data: 2012-09-18 07:02:08

Re:Durc: irregolarità contributiva del cedente

A parere mio, in generale, la verifica è una verifica attuale, non storica. Gli Enti (inps – inail) certificano alla PA controllante la regolarità contributiva al momento della richiesta, non ad una data del passato.
Comunque, nel tuo caso, se il cedente ha cessato l’attività e venduto l’azienda, e al momento della vendita era regolare, mi pare logico che la posizione abilitativa del cessionario (subentrante) debba essere mantenuta attiva.

riferimento id:7236
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it