Espongo il caso: il 6/9 perviene tramite il suap una SCIA per apertura di agenzia di affari per la vendita di cose usate conto terzi (mercatino dell’usato). Tale SCIA è corredata del documento di identità del dichiarante, dell’autovidimazione del registro giornale degli affari, nonché del tariffario delle operazioni. Non è corredata delle asseverazioni relative al rispetto della normativa vigente in materia dei requisiti dei locali. Il punto è il seguente: i locali in cui è insediata l’attività hanno destinazione d’uso commerciale. Il PRG vigente ammette per quella zona e quell’immobile la destinazione d’uso commerciale e terziaria direzionale, specificando che “costituisce mutamento di destinazione d’uso, subordinato a permesso di costruire oneroso (!) il passaggio, anche senza opere edilizie....... dall’una all’altra delle sottocategorie indicate al precedente art. 7.....ecc.” [b]Vale a dire il passaggio da una destinazione d’uso commerciale a terziario direzionale, è subordinato a SCIA edilizia con previsione di oneri urbanistici, nonché di verifica della dotazione minima di parcheggi pubblici ecc ecc. [/b] In sintesi il locale che in precedenza era un’attività di esercizio di vicinato, a [u]parere dell’ufficio tecnico deve fare il cambio di destinazione d’uso da commerciale a terziario-direzionale in quanto agenzia d’affari, con SCIA edilizia e tutti gli oneri del caso ! [/u] Alla luce del fatto che la SCIA per agenzia d’affari manca dell’asseverazione del rispetto della normativa edilizia urbanistica, (normativa peraltro onerosa da rispettare per il richiedente l’apertura) come mi debbo comportare ? Restituire la pratica al suap dicendo che è irricevibile per incompletezza formale ? O il problema è ben più sostanziale perché di natura edilizia? Spero che il quesito sia abbastanza chiaro... ma senz’altro la confusione regna sovrana presso gli uffici tecnico e commercio !
Anche perchè non è la prima volta e purtroppo non sarà neanche l’ultima che le previsioni del nostro piano regolatore generale e relative norme di attuazione, creano dubbi interpretativi e grossi problemi applicativi ai responsabili degli uffici tecnici e commercio, specialmente a questi ultimi quando si tratta di aprire attività economiche e produttive nel territorio del ns. comune. :-\
Ciao,
a mio avviso le AGENZIE DI AFFARI di vendita conto terzi sono EQUIPARATE ad attività commerciali e come tali sono compatibili con la destinazione commerciale.
NON OCCORRE dunque il cambio di destinazione d'uso (a prescindere che sia oneroso o meno).
Se fosse stata altro tipo di agenzia di affari (di servizi) era corretto il ragionamento dell'ufficio tecnico ed occorreva procedere all'eventuale sanzione pecuniaria (NON alla dichiarazione di inefficacia della SCIA).
Se proprio l'Ufficio tecnico insistesse sulla sua posizione, e richiedesse un cambio di destinazione d'uso, si dovrebbe procedere a tale pratica, direttamente tramite SUAP, ovvero, sospendere la SCIA "commerciale", in attesa della definizione della pratica edilizia. Rimanderei l'applicazione di una eventuale sanzione ai tecnici dell'Ufficio tecnico, dopo opportuno sopralluogo e attenta valutazione della regolamentazione comunale.
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