Data: 2012-09-13 10:54:04

Subingresso e cessazione

Salve,

in caso di subingresso (in attività di commercio alimentare o non), non chiediamo mai la cessazione del vecchio titolare (dato che, anche a logica, il subingresso vale anche come cessazione del vecchio proprietario il quale ha indirettamente reso noto di non essere più in forza).
Oggi l'Asl se n'è uscita che vuole fare una sanzione ad un esercente che non ha presentato la cessazione in quanto il nuovo aveva presentato il subingresso.
Gentilmente, qualcuno mi può fornire i riferimenti normativi (se esistono) o qualche sentenza in merito?

Grazie mille saluti

riferimento id:7225

Data: 2012-09-13 16:46:26

Re:Subingresso e cessazione


Salve,

in caso di subingresso (in attività di commercio alimentare o non), non chiediamo mai la cessazione del vecchio titolare (dato che, anche a logica, il subingresso vale anche come cessazione del vecchio proprietario il quale ha indirettamente reso noto di non essere più in forza).
Oggi l'Asl se n'è uscita che vuole fare una sanzione ad un esercente che non ha presentato la cessazione in quanto il nuovo aveva presentato il subingresso.
Gentilmente, qualcuno mi può fornire i riferimenti normativi (se esistono) o qualche sentenza in merito?

Grazie mille saluti
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Ciao,
premesso che la comunicazione di subingresso NON implica logicamente cessazione del precedente (in quanto potrebbe trattarsi di subingresso parziale; oppure il subentrante potrebbe non avviare l'attività che invece prosegue da parte del dante causa ecc....). Tuttavia la Regione Toscana in una nota inviata ai Comuni (e presto nella legge di riforma del Codice del Commercio) ritiene che il subingresso non comporti obbligo di comunicazione della cessazione.

OK, prendiamo per buona questa tesi.

TUTTAVIA occorre dire che ciò NON VALE ai fini sanitari. Ai fini sanitari è OBBLIGATORIA la comunicazione di cessazione ai sensi del reg. ce 852/2004 e non può ritenersi implicita nel subingresso.
Ecco perchè CONSIGLIO sempre di comunicare la cessazione onde evitare la corretta applicazione della sanzione da parte della ASL (solo per il settore alimentare o della somministrazione).

Ne parleremo anche il 20 settembre:

Novità normative in materia di commercio e somministrazione

20 settembre 2012 ore 9,30-13,00
Firenze, Lungarno Colombo 44

Programma:
Ore 9,15 Registrazione partecipanti
Ore 9,30 Le novità normative 2011-2012: un quadro di insieme
Ore 10,00 La nuova disciplina del commercio su area pubblica
Ore 11,15 Coffee Break
Ore 11,30 Commercio e somministrazione nelle riforme Bolkestein
Ore 12,15 Le modifiche al Codice del Commercio della Toscana
Ore 12,45 Risposte ai quesiti
Ore 13,00 Fine seminario - rilascio attestati

Docente: Dott. Simone Chiarelli - Dirigente, consulente in materia

Scarica la brochure completa ed effettua la registrazione su:
http://www.omniavis.it/index.php?option=com_eventbooking&task=view_event&event_id=47&Itemid=1893

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Data: 2012-09-14 08:03:10

Re:Subingresso e cessazione

In effetti vi sono gli estremi per l’applicazione della sanzione amministrativa da parte della ASL.
Ciò si ricava dall’art. 13 del DPGR 40/r del 01/08/2006 (Regolamento Regionale di attuazione del Reg. CE 852/2004) che impone ai soggetti già registrati (cioè che hanno fatto la notifica o comunicazione sanitaria di cui all’art. 6. reg. 852/2004) di comunicare all’ASL, per tramite del Comune, ogni variazione, la cessione o la cessazione dell'attività ai fini dell’aggiornamento della registrazione, e dall’art. 6 del D.lgs 06/11/2007 n. 193 (Decreto di  applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare) che al 3° comma, prevede la sanzione amministrativa da applicare in caso di omessa comunicazione delle variazioni che comportano l’aggiornamento della registrazione (minimo € 500, massimo € 3000).
L’applicazione della sanzione viene fatta dall’ASL perché applica la disposizione dell’art. 13 cit. anche in caso di subingresso, richiedendo la comunicazione di cessazione anche da parte del cedente e non attribuisce, alla comunicazione di subingresso del cessionario, l’effetto di far cessare automaticamente il cedente, sollevando questo da ogni onere di comunicazione; cosa che tu – a mio parere, giustamente – fai, non applicando le analoghe disposizioni di cui agli artt. 79 e 102 2°c del c.d. “Codice del Commercio” (L.R. 28/2005)

riferimento id:7225

Data: 2013-03-10 11:49:24

Re:Subingresso e cessazione

Scusate il commento a margine: premesso che in ambito di Scandicci  (ASL competente Sesto Fiorentino),  che io
sappia non è capitato nulla di simile,  ma la  ASL di questi tempi magri  che intende applicare "con solerzia"  (mi fermo
qui se no offendo)  queste sanzioni mi pare di fori.

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