La mancanza dell'indicazione dell'obbligato in solido nel verbale è un vizio del verbale per cui può essere annullato in autotutela?
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La mancanza dell'indicazione dell'obbligato in solido nel verbale è un vizio del verbale per cui può essere annullato in autotutela?
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No. premesso che l'obbligato in solido potrebbe mancare in quanto non esistente nel caso concreto o non accertabile .... anche se lo fosse la sua mancata indicazione NON inficia il procedimento a carico del trasgressore in via principale.
La mancanza dell'indicazione dell'obbligato in solido nel verbale è un vizio del verbale per cui può essere annullato in autotutela?
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Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 29711/2008
Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 29711 del 18/12/2008
Circolazione stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Indicazioni contenute nel verbale di contestazione - I dati identificativi del proprietario del veicolo, laddove la violazione venga contestata al conducente non proprietario, costituiscono elementi accidentali rispetto a quelli propri dell'accertamento dell'illecito, la cui mancanza o errata menzione di per sè non appaiono inficiare la validità del verbale, non incidendo sul diritto del trasgressore di difendersi e di contestare l'accertamento compiuto nei suoi confronti, specie se l'illecito contestato è rivolto allo stesso trasgressore.
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Livorno ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Cecina del 13.5.2005, che, in accoglimento del ricorso avanzato da F.M., aveva annullato la sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione dell'art. 125 C.d.S..
L'intimato non si è costituito.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio affinchè sia dichiarato inammissibile per tardività.
In via preliminare va esaminata e quindi respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal P.G.. Il ricorso risulta infatti proposto tempestivamente entro il termine lungo di un anno (art. 327 c.p.c.), maggiorato di 46 giorni per il periodo di sospensione feriale (L. n. 742 del 1969, art. 1), tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta depositata il 13.5.2005, che il giorno di scadenza del termine per impugnare, il 28.6.2006, non può considerarsi termine finale attesa la certificazione in pari data del dirigente dell'Ufficio notifiche della Corte di appello di Roma allegata al ricorso di chiusura degli uffici causa l'assemblea proclamata quel giorno dalle organizzazioni sindacali, che il giorno successivo, cadendo il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, è giorno festivo (L. n. 260 del 1949, art. 2), con l'effetto che, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 4, il termine in discorso scadeva il 30.6.2006, giorno in cui effettivamente risulta che il ricorso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Con il primo motivo le Amministrazioni ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., lamentando che il giudice di pace abbia annullato il verbale opposto per l'errata indicazione di alcuni dati anagrafici del proprietario del veicolo, omettendo però di considerare che tale circostanza non poteva incidere in alcun modo sul diritto di difesa dell'opponente, cui la contestazione era stata formulata in quanto conducente e non proprietario del mezzo.
Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 383, regolamento di esecuzione del codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'erronea indicazione nel verbale della data di nascita e del numero civico dell'indirizzo del proprietario del veicolo costituissero causa di nullità del verbale medesimo.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.
L'art. 383, regolamento di esecuzione del codice della strada - richiamato, a proposito del contenuto del verbale di contestazione della violazione, dall'art. 200 C.d.S., comma 2, prescrive che tale documento deve contenere, oltre gli estremi dal fatto contestato, le "generalità e residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo,...". Dal testo di tale disposizione e dalla funzione di garanzia che il verbale svolge nei confronti del trasgressore, il quale attraverso la sua lettura è in grado di prendere piena cognizione del fatto addebitato e di esercitare quindi le sue difese, emerge chiaramente che i dati identificativi del proprietario del veicolo, laddove la violazione venga contestata al conducente non proprietario, costituiscono elementi accidentali rispetto a quelli propri dell'accertamento dell'illecito, la cui mancanza o errata menzione di per sè non appaiono inficiare la validità del verbale, non incidendo sul diritto del trasgressore di difendersi e di contestare l'accertamento compiuto nei suoi confronti specie se, come nel caso (art. 125 C.d.S.), personale.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione.
A tale conclusione, infine, non è di ostacolo la contraria richiesta rassegnata dal Procuratore generale, avendo questa Corte già chiarito che il mancato accoglimento delle conclusioni del Procuratore generale non costituisce una causa di incompatibilità ai fini della trattazione e decisione del ricorso secondo la procedura camerale prevista dall'art. 375 c.p.c. (Cass. S.U. n. 21291 del 2005, Cass. n. 13748 del 2007).
Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 400,00, oltre spese prenotate a debito.