Data: 2012-09-12 11:29:47

opere di urbanizzazione primaria : prevale il reg. edilizio o la l.r. 1/2005

Gentili signori,

è da molto tempo che seguiamo il vostro forum in quanto abbiamo sempre trovato indicazioni esaustive e competenti.
Siamo una società cooperativa edilizia, e stiamo valutando di acquisire una lottizzazione per costruire delle abitazioni  per i nostri soci, in un comune della val di Cecina. 

Premesso che ,da alcuni anni tutti i comuni della val di Cecina, hanno deciso di dotarsi di un regolamento edilizio unico valido per tutto  il comprensorio, e tale regolamento edilizio  all'articolo,  12 - piani urbanistici attuativi il 4 comma recita: " [font=trebuchet ms][font=times new roman]La convenzione può regolare tempi di attuazione diversi o per fasi e stralci. Gli atti abilitativi per la realizzazione degli edifici, saranno rilasciati relativamente a ciascuna fase o stralcio dopol’esecuzione ed il collaudo o il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie[/font][/font]".

Premesso che I proprietari di tale area  hanno firmato con il comune una convenzione urbanistica che all’ articolo 16 – tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione  recita : ” [font=trebuchet ms]le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate, salvo diverse disposizioni di cui alla presente convenzione, entro 10 anni dalla stipula della presente convenzione e comunque non oltre al deposito del certificato di agibilità/abitabilità relativo all’ultimo edificio realizzato. Gli atti abilitativi per la realizzazione degli edifici, da effettuare secondo le procedure di cui alla legislazione regionale vigente, saranno rilasciati relativamente a ciascuna fase o stralcio, dopo,l’esecuzione e il collaudo, delle opere di urbanizzazione primaria relative a ciascuna fase o stralcio, ai sensi del vigente regolamento edilizio[/font].
Inoltre alla firma della convenzione i proprietari hanno consegnato al comune apposita fideiussione assicurativa dell'importo pari 100%  del costo delle opere di urbanizzazione primarie.

Premesso che l’art. 77 comma 2 della legge regionale della Toscana n 1  del 3 01 2005 e successive modificazioni, recita : [font=trebuchet ms]“Il permesso è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Il rilascio del premesso è in ogni caso subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto dei permessi[/font].”

Vi saremmo grati di poter ricevere nel forum, la Vostra interpretazione,  se e' possibile ai sensi della legge regionale toscana 1-2005 sopraccitata, e in considerazione che il comune rimane comunque garantito dalla fideiussione, richiedere di poter modificare la convenzione e realizzare le opere di urbanizzazione primaria contestualmente alla costruzione dei fabbricati e comunque entro 3 anni dal rilascio dei permessi  a costruire come previsto dalla l.r.1 di cui sopra.

Dopo un primo incontro con il comune, l’attuale proprietario, prospettando tale nostra specifica necessità di poter compiere le opere di urbanizzazione primaria entri il triennio, ha ricevuto risposta negativa, in quanto ciò che chiediamo è in contrasto con il regolamento edilizio.

Secondo noi la legge regionale 1/2005 dovrebbe prevalere sul regolamento edilizio e di conseguenza il comune dovrebbe accettare di modificare la convenzione come previsto e consentire che sia concesso di realizzare le opere di urbanizzazione primaria come previsto dall’art. 77 comma 2 della legge regionale della Toscana n 1  del 3 01 2005 oppure può dare risposta negativa ???.

Grazie per la vostra interpretazione.
L.V.

riferimento id:7218

Data: 2012-09-13 05:01:19

Re:opere di urbanizzazione primaria : prevale il reg. edilizio o la l.r. 1/2005

Salve,
la situazione è stata molto ben descritta.

Riteniamo che la previsione normativa regionale supporti il COMUNE nel tener ferme le norme del proprio regolamento edilizio (e soprattutto del piano attuativo) in quanto la legge concede allo stesso DUE POSSIBILITA':
1) richiedere che le opere siano realizzate prima
2) consentirne la realizzazione nel triennio successivo

In pratica il Comune ha AMPIA DISCREZIONALITA' nel rivedere la convenzione ed il piano (secondo me anche senza cambiare lo strumento urbanistico) ma può anche decidere di non dare seguito alle vostre richieste, anche senza una specifica motivazione.
Del resto già la previsione di fasi e stralci è una disciplina "di favore" che vi consente l'ottenimento dei titoli parziali senza dover realizzare tutte le opere.

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