Come necessita comportarsi a seguito di acquisizione SUAP di verbale di contestazione e sequestro amministrativo di apparecchi e apparecchi di divertimento di cui all'art. 110 TULPS o di altri verbali relativi alle violazioni dello stesso TU, in considerazione che le violazioni prevedono anche sanzioni accessorie di competenza del Sindaco? Esiste un regolamento per l'applicazione di dette sanzioni?
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Come necessita comportarsi a seguito di acquisizione SUAP di verbale di contestazione e sequestro amministrativo di apparecchi e apparecchi di divertimento di cui all'art. 110 TULPS o di altri verbali relativi alle violazioni dello stesso TU, in considerazione che le violazioni prevedono anche sanzioni accessorie di competenza del Sindaco? Esiste un regolamento per l'applicazione di dette sanzioni?
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L'art. 110 del TULPS è uno dei più modificati negli ultimi anni.
In sintesi:
1) il comma 10 prevede ancora una sanzione accessoria per i titolari di autorizzazione artt. 86 e 88
2) per quelle dell'art. 86 procede il COMUNE, per l'art. 88 il Questore
3) in quanto sanzioni accessorie si applicano SOLO a seguito dell'adozione dell'ORDINANZA INGIUNZIONE a cura di AMMS di definizione della procedura ai sensi della l. 689/1981
QUINDI l'adozione del solo verbale di contestazione NON ABILITA all'adozione di alcun atto da parte del Comune (la Finanza continua ad inviare ai Comuni i verbali per conoscenza, secondome correttamente, mentre è più ambigua nel richiedere l'adozione dei provvedimenti di competenza, che qui mancano).
Quindi devi ATTENDERE che AAMS ti trasmetta l'EVENTUALE ordinanza-ingiunzione.
NON si procede all'adozione delle sanzioni accessorie se:
1) vi è ARCHIVIAZIONE
2) vi è pagamento in misura ridotta
3) si prescrive il procedimento sanzionatorio
4) non vieni informato dell'ordinanza-ingiunzione
Quanto all'entità del periodo di chiusura (1-30 giorni) dovrai adottare i criteri dell'art. 11 della L. 689/1981
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[color=red]R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)
110. 1. (art. 108 T.U. 1926) - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (202).
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (203).
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (204).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (205);
a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) (206).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (207).
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (208), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (209);
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (210).
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (211).
8. [L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18] (212).
8-bis. [Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8] (213).
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi (214);
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente (215);
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (216).
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (217).
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione (218).
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (219).
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 (220).
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria (221) (222) (223) (224).
(202) Comma così sostituito dal comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(203) Comma così sostituito dal comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(204) Comma così modificato dal comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(205) Lettera così modificata prima dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(206) Lettera aggiunta dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(207) Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 13 del citato articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, il D.Dirett. 10 aprile 2003, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 4 dicembre 2003, il D.Dirett. 18 gennaio 2007, il D.Dirett. 4 luglio 2007, il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il D.Dirett. 6 agosto 2009 e il D.Dirett. 27 luglio 2011. Con Provv. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari. Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT vedi il D.Dirett. 22 gennaio 2010.
(208) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(209) Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 20 gennaio 2004 e il D.Dirett. 18 gennaio 2007.
(210) Vedi, anche, il D.Dirett. 8 novembre 2005 e il D.Dirett. 30 gennaio 2006.
(211) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(212) Comma abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(213) Comma aggiunto dal comma 542 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(214) Lettera così modificata dal comma 2 dell’art. 15-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(215) Lettera così modificata dal comma 9-quinquies dell’art. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(216) Comma così sostituito prima dal comma 543 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dal comma 86 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 547 dell'art. 1, della stessa legge n. 266 del 2005. Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 maggio 2003.
(217) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(218) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, così modificato prima dal comma 74 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e poi dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(219) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(220) Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(221) Comma così sostituito dal comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(222) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.
(223) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
(224) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.[/color]
Volevo sapere secondo quale fonte normativa non si applica la sanzione accessoria se c'è il pagamento in misura ridotta. Ho cercato altrove su intenet e la questione mi pare molto controversa. In particolare ho trovato scritto che la sanzione accessoria della sospensione "[i]potrà essere applicata solo dopo che si sia concluso il procedimento sanzionatorio, ovvero si sia provveduto al pagamento in misura ridotta o non si sia presentata opposizione all’ordinanza ingiunzione.[/i]"... quindi ho difficoltà a capire come agire.
In particolare, fra le altre, ci sono sentenze della Cassazione che- seppur in materia di circolazione stradale- stabuilisce che il pagamento della sanzione in misura ridottas non influenza l'applicazione della eventuale sanzione accessoria (Sent. 16688 del 1.10.2012 e 20544 del 29.07.2008).
Volevo sapere secondo quale fonte normativa non si applica la sanzione accessoria se c'è il pagamento in misura ridotta. Ho cercato altrove su intenet e la questione mi pare molto controversa. In particolare ho trovato scritto che la sanzione accessoria della sospensione "[i]potrà essere applicata solo dopo che si sia concluso il procedimento sanzionatorio, ovvero si sia provveduto al pagamento in misura ridotta o non si sia presentata opposizione all’ordinanza ingiunzione.[/i]"... quindi ho difficoltà a capire come agire.
In particolare, fra le altre, ci sono sentenze della Cassazione che- seppur in materia di circolazione stradale- stabuilisce che il pagamento della sanzione in misura ridottas non influenza l'applicazione della eventuale sanzione accessoria (Sent. 16688 del 1.10.2012 e 20544 del 29.07.2008).
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Il regime sanzionatorio del codice della strada NON è disciplinato dalla legge 689/1981 che regolamenta invece quello del nostro settore.
Quindi non tener conto della giurisprudenza e dottrina in materia.
per la legge 689/1981 la sanzione accessoria è sanzione che segue le sorti della sanzione principale. Essa è definita dall'ORDINANZA INGIUNZIONE, a nulla rilevando il verbale di contestazione o la cessazione anticipata del procedimento sanzionatorio per pagamento in misura ridotta, prescrizione ecc...
Quindi se non si dà luogo ad ordinanza ingiunzione NON SI PROCEDE in nessun caso all'applicazioned elle sanzioni accessorie A MENO CHE UNA LEGGE SPECIALE non preveda detto effetto.
In materia di attività produttive esistono alcune eccezioni.
Il caso più eclatante è quello dell'art. 22 comma 2 del dlgs 114/1998:
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, [color=red]anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione[/color].
ESSO, AI SOLI FINI DELLA REITERAZIONE (e non di altre sanzioni accessorie) considera "sanzione" anche il pagamento in misura ridotta (erroneamente definito oblazione).
Per il resto vale quanto detto.
Per rimanere in tema di apprecchi ed aspetti connessi al gioco, altri esempi di legge speciale per cui si applica comunque la sanzione accessoria anche in caso di PMR è l'art. 24 c.21 del DL 98/2011 e s.m.i. nonchè quella specifica del comma 22 così come quella prevista dall'art.7 c.8 DL 158/2012 e s.m.i. In tali casi la sanzione accessoria è di competenza dell'AAMS.
riferimento id:7216Visto l'argomento sollevato segnalo questo articolo:
"Gli effetti del pagamento in misura ridotta sulle sanzioni previste dall’art. 110 Tulps e sul decreto AAMS 17 maggio 2006 (cd. “elenco dei terzi incaricati della raccolta delle giocate”)"
http://www.lexgiochi.it/wp-content/uploads/2010/03/C.-Benelli-A.-Domenicali-Gli-effetti-del-pagamento-in-misura-ridotta-sulle-sanzioni-previste-dallart.-110-Tulps-e-sul-decreto-AAMS-17-maggio-20061.pdf
Volevo sapere secondo quale fonte normativa non si applica la sanzione accessoria se c'è il pagamento in misura ridotta.
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In effetti la domanda ha senso in quanto in nessuna parte della legge 689/1981 è scritto chiaramente che il pagamento in misura ridotta estingua - di norma - anche la sanzione accessoria. Va ricavato e dedotto per il combinato disposto degli artt.18, 20 e 21 della legge in questione. Non vale invece il discorso per la sospensione cautelare del questore ex art.110 c.11 TULPS.
Aggiungo che il caso del 110 c.10 è particolare in quanto di norma l'autorità competente ad irrogare la sanzione accessoria è quella che provvede con ordinanza-ingiunzione invece in quest caso non è così in quanto la sanzione accessoria del 110 c.10 viene applicata dal Sindaco (per gli 86) e/o dal Questore (per gli 88) ma l'autorità che emette l'ord.-ingiunzione in caso di omesso pagamento è l'AAMS.
Gent.mo dott. Chiarelli
perchè ritiene che le sanzioni accessorie (sospensione attività da parte del sindaco) possano essere applicate solo a seguito di ordinanza ingiunzione?
c'è normativa o giurisprudenza a riguardo?
3) in quanto sanzioni accessorie si applicano SOLO a seguito dell'adozione dell'ORDINANZA INGIUNZIONE a cura di AMMS di definizione della procedura ai sensi della l. 689/1981
QUINDI l'adozione del solo verbale di contestazione NON ABILITA all'adozione di alcun atto da parte del Comune (la Finanza continua ad inviare ai Comuni i verbali per conoscenza, secondome correttamente, mentre è più ambigua nel richiedere l'adozione dei provvedimenti di competenza, che qui mancano).
Quindi devi ATTENDERE che AAMS ti trasmetta l'EVENTUALE ordinanza-ingiunzione.
NON si procede all'adozione delle sanzioni accessorie se:
1) vi è ARCHIVIAZIONE
2) vi è pagamento in misura ridotta
3) si prescrive il procedimento sanzionatorio
4) non vieni informato dell'ordinanza-ingiunzione
Quanto all'entità del periodo di chiusura (1-30 giorni) dovrai adottare i criteri dell'art. 11 della L. 689/1981
***********************
[color=red]R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)
110. 1. (art. 108 T.U. 1926) - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (202).
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (203).
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (204).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (205);
a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) (206).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (207).
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (208), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (209);
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (210).
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (211).
8. [L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18] (212).
8-bis. [Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8] (213).
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi (214);
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente (215);
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (216).
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (217).
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione (218).
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (219).
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 (220).
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria (221) (222) (223) (224).
(202) Comma così sostituito dal comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(203) Comma così sostituito dal comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(204) Comma così modificato dal comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(205) Lettera così modificata prima dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(206) Lettera aggiunta dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(207) Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 13 del citato articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, il D.Dirett. 10 aprile 2003, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 4 dicembre 2003, il D.Dirett. 18 gennaio 2007, il D.Dirett. 4 luglio 2007, il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il D.Dirett. 6 agosto 2009 e il D.Dirett. 27 luglio 2011. Con Provv. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari. Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT vedi il D.Dirett. 22 gennaio 2010.
(208) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(209) Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 20 gennaio 2004 e il D.Dirett. 18 gennaio 2007.
(210) Vedi, anche, il D.Dirett. 8 novembre 2005 e il D.Dirett. 30 gennaio 2006.
(211) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(212) Comma abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(213) Comma aggiunto dal comma 542 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(214) Lettera così modificata dal comma 2 dell’art. 15-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(215) Lettera così modificata dal comma 9-quinquies dell’art. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(216) Comma così sostituito prima dal comma 543 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dal comma 86 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 547 dell'art. 1, della stessa legge n. 266 del 2005. Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 maggio 2003.
(217) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(218) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, così modificato prima dal comma 74 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e poi dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(219) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(220) Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(221) Comma così sostituito dal comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(222) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.
(223) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
(224) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.[/color]
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Volevo sapere secondo quale fonte normativa non si applica la sanzione accessoria se c'è il pagamento in misura ridotta.
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In effetti la domanda ha senso in quanto in nessuna parte della legge 689/1981 è scritto chiaramente che il pagamento in misura ridotta estingua - di norma - anche la sanzione accessoria. Va ricavato e dedotto per il combinato disposto degli artt.18, 20 e 21 della legge in questione. Non vale invece il discorso per la sospensione cautelare del questore ex art.110 c.11 TULPS.
Aggiungo che il caso del 110 c.10 è particolare in quanto di norma l'autorità competente ad irrogare la sanzione accessoria è quella che provvede con ordinanza-ingiunzione invece in quest caso non è così in quanto la sanzione accessoria del 110 c.10 viene applicata dal Sindaco (per gli 86) e/o dal Questore (per gli 88) ma l'autorità che emette l'ord.-ingiunzione in caso di omesso pagamento è l'AAMS.
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Gent.mo dott. Chiarelli
perchè ritiene che le sanzioni accessorie (sospensione attività da parte del sindaco) possano essere applicate solo a seguito di ordinanza ingiunzione?
c'è normativa o giurisprudenza a riguardo?
[color=red]Perchè sono SANZIONI, cioè provvedimenti conclusivi del procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981, e sono ACCESSORIE (cioè legate ad una sanzione principale). Se manca la sanzione principale (che si applica con l'ordinanza ingiunzione) allora non può darsi luogo a sanzioni accessorie.
TALE PRINCIPIO è derogato solo in rari casi laddove la legge espressamente consente l'applicazione di sanzioni accessorie in presenza di oblazione o addirittura di verbale di accertamento.
Legge, 24/11/1981 n° 689
Art. 20
L'autorità amministrativa [b][b]con l'ordinanza- ingiunzione [/b][/b]o il giudice penale con la
sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni
amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come
sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o
sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
SPUNTI E APPROFONDIMENTI:
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/l_illecito_amministrativo_guida_operativa_54265.pdf
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La ringrazio per la sua cortese risposta.
a seguito di contestazione di ADM del 2013 io ho pagato in misura ridotta la sanzione. Nel 2016 ADM comunica al comune la violazione e lo stesso comune una settimana fa mi avvisa dell'avvio del procedimento di sospensione. Non ho mai ricevuto alcuna ordinanza ingiunzione. Ma non hanno mai tenuto in considerazione il mio versamento!!
posso ritenere che la sanzione accessoria della sospensione non abbia senso di esistere? grazie
La ringrazio per la sua cortese risposta.
a seguito di contestazione di ADM del 2013 io ho pagato in misura ridotta la sanzione. Nel 2016 ADM comunica al comune la violazione e lo stesso comune una settimana fa mi avvisa dell'avvio del procedimento di sospensione. Non ho mai ricevuto alcuna ordinanza ingiunzione. Ma non hanno mai tenuto in considerazione il mio versamento!!
posso ritenere che la sanzione accessoria della sospensione non abbia senso di esistere? grazie
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Diciamo che ci sono VALIDI ELEMENTI per sostenere questa tesi (noi siamo convinti!!!).
La soluzione migliore è che lei presenti SCRITTI DIFENSIVI in risposta all'avvio del procedimento sostenendo l'illegittimità di una sanzione accessoria avendo pagato in misura ridotta.
Ovviamente valuti se farsi assistere in questa fase, che altrimenti, qualora l'ordinanza di sospensione fosse emanata, sarà costretto al ricorso al TAR.
Siamo in presenza di eventuale atto illegittimo, ma come tale applicabile fino a sentenza del TAR.
MEGLIO PREVENIRE con una buona difesa in questa fase di scritti difensivi (il consulente le consiglierà anche di chiedere di essere sentito di persona).
Ancora grazie per la sua preziosa risposta. Vi terrò aggiornati all'esito degli scritti difensivi.