Data: 2012-09-11 09:07:24

subingresso in p.e.

Art. 75
(Subingresso)
1.  Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

Oltre che con atto notarile di cessione d'azienda con quali altre modalità può essere provato il trasferimento dell'attività?

riferimento id:7191

Data: 2012-09-11 09:44:19

Re:subingresso in p.e.

Qualsiasi atto notarile o scrittura privata registrata.

Art. 2556 del codice civile
Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

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