Data: 2012-09-10 10:46:14

autocertificazione e impatto acustico

Per concerti e spettacoli musicali organizzati da associazioni culturali in area pubblica, il responsabile della manifestazione può "autocertificare" il rispetto dei limiti di emissione (art. 4 dpr n. 227/2011) o è necessaria comunque la figura del tecnico competente...?

riferimento id:7171

Data: 2012-09-10 12:16:13

Re:autocertificazione e impatto acustico


Per concerti e spettacoli musicali organizzati da associazioni culturali in area pubblica, il responsabile della manifestazione può "autocertificare" il rispetto dei limiti di emissione (art. 4 dpr n. 227/2011) o è necessaria comunque la figura del tecnico competente...?
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Può autocertificare autonomamente senza necessità di un tecnico esperto ai sensi del DPR 227/2011.
Se occorre deroga ai limiti dovrà fare domanda ed occorrerà la figura del tecnico.

riferimento id:7171

Data: 2012-09-11 06:54:44

Re:autocertificazione e impatto acustico

In rete ho trovato posizioni contrastanti in merito...per le attività di cui all'all. B (ristoranti, pizzerie...che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) è necessaria la presentazione di previsione di impatto acustico a cura di un tecnico competente; ove non vengano superati i limiti...tali attività hanno la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica.
Che ne pensi?

riferimento id:7171

Data: 2012-09-11 12:33:53

Re:autocertificazione e impatto acustico


In rete ho trovato posizioni contrastanti in merito...per le attività di cui all'all. B (ristoranti, pizzerie...che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) è necessaria la presentazione di previsione di impatto acustico a cura di un tecnico competente; ove non vengano superati i limiti...tali attività hanno la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica.
Che ne pensi?
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Ho commentato diverse volte queste posizioni che in pratica ANNULLANO l'effetto di semplificazione del DPR 227/2011.
Che differenza c'è fra la procedura che hai descritto e quella della l. 447/1985?
Il DPR 227, pur scritto MALE, richiama la presenza del tecnico abilitato SOLO se si superano i limiti.

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