Per concerti e spettacoli musicali organizzati da associazioni culturali in area pubblica, il responsabile della manifestazione può "autocertificare" il rispetto dei limiti di emissione (art. 4 dpr n. 227/2011) o è necessaria comunque la figura del tecnico competente...?
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Per concerti e spettacoli musicali organizzati da associazioni culturali in area pubblica, il responsabile della manifestazione può "autocertificare" il rispetto dei limiti di emissione (art. 4 dpr n. 227/2011) o è necessaria comunque la figura del tecnico competente...?
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Può autocertificare autonomamente senza necessità di un tecnico esperto ai sensi del DPR 227/2011.
Se occorre deroga ai limiti dovrà fare domanda ed occorrerà la figura del tecnico.
In rete ho trovato posizioni contrastanti in merito...per le attività di cui all'all. B (ristoranti, pizzerie...che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) è necessaria la presentazione di previsione di impatto acustico a cura di un tecnico competente; ove non vengano superati i limiti...tali attività hanno la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica.
Che ne pensi?
In rete ho trovato posizioni contrastanti in merito...per le attività di cui all'all. B (ristoranti, pizzerie...che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) è necessaria la presentazione di previsione di impatto acustico a cura di un tecnico competente; ove non vengano superati i limiti...tali attività hanno la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica.
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Ho commentato diverse volte queste posizioni che in pratica ANNULLANO l'effetto di semplificazione del DPR 227/2011.
Che differenza c'è fra la procedura che hai descritto e quella della l. 447/1985?
Il DPR 227, pur scritto MALE, richiama la presenza del tecnico abilitato SOLO se si superano i limiti.