Data: 2012-09-10 09:51:57

Celi

Art. 67 comma 2 bis:
Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiana Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: il livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
2 ter. Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.
2 quater. Qualora uil richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2 bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Sig. X, di nazionalità Cinese, presenta Scia di subingresso in un bar - non allega la documntazione di cui alle lett. a) e b), ma un attestato di frequenza, con esito positivo, ad un corso abilitante all'attività di somministrazione (corso riconosciuto dalla Provincia di Genova ai sensi della L.R. 18/2009).
Vengono acclusi anche gli attestati di frequenza ai corsi di
- formazione in materia di igiene dei prodotti alimentari
- di responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (art. 34/2 D.Lgs. 81/08 e 3 D.M. 16.01.1997)
- di primo soccorso
- di addetto antincendio livello basso.

Può bastare?

riferimento id:7167

Data: 2012-09-10 10:05:23

Re:Celi

Ti rimando al link qui sotto in cui si era già affrontato l'argomento. Novità a riguardo non ne ho.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6541.0

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