Data: 2012-09-10 07:31:21

DIRETTORE TECNICO PER ESTETISTA E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

UNA SOCIETA' , I CUI SOCI SONO ENTRAMBE ACCONCIATRICI, HA AVVIATO UN'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA, MA PER LA PARTE DI ESTETICA INTENDEREBBE SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI "ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE" CON LA PERSONA CHE HA IL REQUISITO PROFESSIONALE E CHE POI FARA' IL DIRETTORE TECNICO E SVOLGERA' L'ATTIVITA'.
NELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2004 (ART. 8) E NELLA LEGGE N. 443/1985 SI PARLA DI "DIPENDENTE", "SOCIO", "AMMINISTRATORE" CON IL REQUISITO PROFESSIONALE E CHE POI MATERIALMENTE SVOLGERA' L'ATTIVITA'.
LO STUDIO CHE DEVE ISTRUIRE LA PRATICA MI CHIEDE UN NULLA OSTA PER ACCETTARE L'STITUTO GIURIDICO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CHE SARA' SOTTOSCRITTO TRA IL TERZO E LA SOCIETA' STESSA, MA COME POSSO FARE UNA DEROGA IN CONTRASTO CON LEGGI REGIONALI E NAZIONALI.

SALUTI

riferimento id:7161

Data: 2012-09-10 12:28:27

Re:DIRETTORE TECNICO PER ESTETISTA E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Chiamo A l'acconciatore e B l'associato in partecipazione.
La figura dell'associato in partecipazione è una figura INTERMEDIA fra l'imprenditore (soggetto esterno) ed il dipendente (soggetto interno).

Premesso che, di fatto, è SENZA DUBBIO POSSIBILE avviare una attività di estetica all'interno di altra attività (in questo caso di acconciatore) e questo sia da parte del medesimo soggetto A che da parte di B occorre capire se l'associato in partecipazione debba attivarla come nuova attività o come "dipendente" interno all'attività di A.

La risposta corretta è senz'altro quella per cui l'associato in partecipazione va EQUIPARATO (ai fini amministrativi) al dipendente e pertanto l'inserimento di questo soggetto comporta l'obbligo da parte di A (non di B!!!!) di presentare SCIA per avvio di attività di estetista indicando come soggetto il possesso dei requisiti l'associato B (ed indicando nel modello il rapporto contrattuale fra le parti).

La norma da te citata va interpretata senza dubbio in senso FAVOREVOLE e quindi ampliativo, facendo rientrare nella figura del dipendente ogni rapporto contrattuale, anche esterno (es. co.co.pro) con l'azienda. In questo senso depongono anche il Dlgs 59/2010 e le successive norme di liberalizzazione.

Depongono nel senso indicato questi importanti documenti approfonditi dalla Regione Piemonte ma validi anche in Toscana:
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/EstetistaAcconciatoreTintolavanderie.pdf
http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/note_esplicative/Nota3728_2011.pdf
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/associaz_partecipazione.pdf


Approfondiremo questi ed altri temi il 20 settembre:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7075.0

Ciao e buon lavoro!

riferimento id:7161

Data: 2019-11-09 05:59:43

Re:DIRETTORE TECNICO PER ESTETISTA E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Attività di estetista e di acconciatore: la disciplina normativa (12/12/2019)

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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52338.0

[b]SEDE[/b]: Arezzo
[b]DATA/ORARIO[/b]: 12 dicembre 2019 ore 9:30-13:30

[b]Programma e scheda di iscrizione nella brochure[/b]
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