Data: 2011-03-30 18:33:09

il caso ...

1. licenza per struttura ricettiva intestata alla madre
2. il figlio nel  2003 è stato autorizzato alla rappresentanza nella gestione dell’attività ricettiva
3. nel 2006 il figlio viene indagato per sfruttamento della prostituzione, nella struttura ricettiva
4. nel marzo 2011 viene arrestato per lo stesso reato.

I Carabinieri mi propongono la “revoca e/o sospensione della licenza – Art. 10 TULPS”.

Secondo me si applica l’art. 27 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 e quindi l’art. 100 del TULPS e non il 10. Che ne pensi?

Inoltre, visto il caso posso procedere alla revoca e non alla sospensione. Eventualmente, notifico l’atto sia alla madre che al figlio? Ho un termine per emettere l’atto?

GRAZIE ….

riferimento id:715

Data: 2011-03-30 19:49:35

Re: il caso ...


1. licenza per struttura ricettiva intestata alla madre
2. il figlio nel  2003 è stato autorizzato alla rappresentanza nella gestione dell’attività ricettiva
3. nel 2006 il figlio viene indagato per sfruttamento della prostituzione, nella struttura ricettiva
4. nel marzo 2011 viene arrestato per lo stesso reato.

I Carabinieri mi propongono la “revoca e/o sospensione della licenza – Art. 10 TULPS”.

Secondo me si applica l’art. 27 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 e quindi l’art. 100 del TULPS e non il 10. Che ne pensi?

Inoltre, visto il caso posso procedere alla revoca e non alla sospensione. Eventualmente, notifico l’atto sia alla madre che al figlio? Ho un termine per emettere l’atto?

GRAZIE ….

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Intanto procedi con la COMUNICAZIONE DI AVVIO del procedimento da notificare al TITOLARE (madre) e non al rappresentante di licenza. L'avvio è diretto alla decadenza del rappresentante di licenza per perdita dei requisiti soggettivi, come da segnalazione dell'autorità di P.S.
Assegna 30 giorni.

La madre potrà nominare altro rappresentante e sanare la situazione.

Altrimenti procedi alla decadenza (non dell'autorizzazione ma solo della nomina del rappresentante di licenza).


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Art. 10

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.


Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.


*******************
L.R. 6-8-2007 n. 13
Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.
Pubblicata nel B.U. Lazio 10 agosto 2007, n. 22, suppl. ord. n. 5.
Art. 27
Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e, comunque, quando l'attività svolta sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva decade;

a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi al di fuori dei casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune, previsti dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56 (12);

b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti;

c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle relative attività;

d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

e) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati.

3. Il comune può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la revoca della stessa, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

(12) Vedi, al riguardo, il Reg. 24 ottobre 2008, n. 16.

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