Data: 2012-09-08 08:04:54

legge 689/81

violazione ordinanza pulizia terreni incolti. L'area è di proprietà di varie persone, ognuna delle quali deve pagare la sanzione come trasgressore oppure come obbligati in solido basta che paghi uno per liberare tutti gli altri?

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Data: 2012-09-08 08:30:15

Re:legge 689/81

Se la proprietà è attribuita per frazioni [esempio Tizio per 1/3; Caio per 1/3 e Mevio per 1/3] ciascuno paga. Non sussiste un rapporto di solidarietà perché è un caso di concorso nella violazione art. 5 della legge 689.

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Data: 2012-09-08 11:09:00

Re:legge 689/81


violazione ordinanza pulizia terreni incolti. L'area è di proprietà di varie persone, ognuna delle quali deve pagare la sanzione come trasgressore oppure come obbligati in solido basta che paghi uno per liberare tutti gli altri?
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Confermo quanto detto da aanesti.
Occorre tuttavia tener conto di quanto indicato nel verbale.
Se i trasgressori sono più di uno a ciascuno dovrebbe essere associato un obbligato in solido.

Es. Responsabili: A+B
Proprietario: C
Misura ridotta: X
Il verbale dovrebbe indicare A come trasgressore e C come suo obbligato in solido + B come trasgressore e C come obbligato in solido
Se C paga la somma X deve indicare se lo fa per A o per B in quanto il suo pagamento estingue soltanto una delle sanzioni. Per l'altra C o A/B dovranno pagare la stessa somma X.

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Data: 2012-09-09 08:35:53

Re:legge 689/81

Confermo anche io quanto già detto, specificando che se si tratta di più proprietari del terreno, utilizzato direttamente da essi, e non anche da altri (ad esempio, affittuari), i proprietari ne risponderanno sia come trasgressori, sia come obbligati in solido: quindi, tanti verbali quanto sono i proprietari, e in ciascuno l'indicazione di un proprietario come trasgressore e come obbligato in solido, indicando che ne risponde in concorso con gli altri.

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Data: 2012-09-10 12:42:51

Re:legge 689/81

Buonasera,
sono perplesso circa l'individuazione di responsabili solidali. Nel caso in parola non esiste un agente "terzo estraneo" autore dell'azione o dell'omissione. A parte la tassitivià delle ipotesi di solidarietà  [Cassazione Civile 12321/2004], l'articolo 6 stabilisce che "Il proprietario della cosa ....., è obbligato in solido con l'autore della violazione ... se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà", esimente che, in questa ipotesi, sembra di difficile prospettazione. Aggiungo che la natura personale della violazione e, più in generale, l'applicazione dei principi penalistici all'illecito amministrativo, escludono una solidarietà "civile" in favore di una responsabilità soggettiva [o solidale nei soli casi previsti dalla norma, per tutti le ipotesi in tema di circolazione stradale]. Almeno così a me pare leggendo Cassazione Civile Sez. II dep. 30 giugno 2006, n. 15088.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE/20 TORTONA ALESSANDRIA, in persona del Direttore Sanitario PRIGIONE Roberto legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato CODACCI PISANELLI Alfredo, che lo difende unitamente all'avvocato ALVIGINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
**
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10752/2005 proposto da:
**, in qualità di genitori esercenti la patria potestà della minore ** difesi dall'avvocato ZAMBOLO GIULIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
ASL/20 TORTONA ALESSANDRIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 118/2004 del Giudice di Pace di ALESSANDRIA, depositata il 25/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/04/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato CODACCI PISANELLI Alfredo, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l'Avvocato ZAMBOLO Giulia, difensore dei resistenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, accoglimento ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi al Giudice di Pace di Alessandria regolarmente notificati i coniugi ** proponevano opposizione avverso le due ordinanze-ingiunzioni nn. 66 e 67 emesse dal direttore generale dell'ASL n. 20 di quella città il 14 aprile 2003, con le quali questi applicava a ciascuno di loro la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi Euro 192,38, in quanto gli intimati avevano omesso di sottoporre la figlia minore ** alle vaccinazioni obbligatorie contro la poliomielite; il tetano; la difterite e l'epatite B.
Essi esponevano in via preliminare che i due provvedimenti erano stati loro notificati fuori termine, perciò la relativa obbligazione era ormai estinta per prescrizione. In via gradata adducevano di non avere adempiuto a quanto sopra, giacché **e la madre avevano avuto delle complicanze in occasione di precedenti vaccinazioni da loro subite, in particolare per l'antipolio, tanto da avere accusato dermatite atopica, e perciò gli opponenti erano stati costretti a non provvedere per la figlia minore, onde meglio tutelarla, anche perché alcuni di quei vaccini contenevano mercurio, tanto che erano stati ritenuti pericolosi per la salute, e perciò dovevano essere ritirati dal commercio.
Chiedevano perciò l'annullamento di tali ordinanze, per avere agito in presenza di un'esimente, costituita dalla necessità di non esporre la piccola a rischi. In via subordinata instavano per la riduzione della sanzione per l'antipolio, che sarebbe stata conteggiata in modo non regolare.
L'Asl n. 20 di Alessandria si costituiva con memoria, con la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, siccome destituita di fondamento.
Riuniti i ricorsi, il Giudice, con sentenza dell'11/022004, nel definire la causa, in accoglimento dei ricorsi, annullava le ordinanze-ingiunzioni, e compensava le spese, osservando che gli opponenti avevano agito nella convinzione di evitare un male alla figlia, che sarebbe potuto derivare dalle vaccinazioni in questione, alla luce dei fatti pregressi verificatisi nei confronti della madre e della nonna.
Avverso questa sentenza l'ASL n. 20 ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi, che ha illustrato con memoria. **hanno resistito con controricorso, e a loro volta hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale questa Corte rileva che i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro le stesse ordinanze.
Ricorso principale.
A.1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, e della normativa inerente le vaccinazioni di che trattasi, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il Giudice non ha considerato che in realtà non era stata offerta alcuna prova precisa circa la sussistenza del dedotto stato di necessità, per il quale occorreva che il pericolo fosse grave e attuale, e non invece solo potenziale. Nè era stato dato stabilire un nesso preciso di causalità tra la pretesa dermatite di cui Pallavicini sarebbe stata affetta e la vaccinazione antipolio da lei subita. Peraltro la bambina era un soggetto sano, e non vi era alcun pericolo che le vaccinazioni potessero metterne a rischio l'incolumità. Esse anzi sono previste per la tutela della salute non solo individuale, ma anche collettiva, atteso che un ammalato potrebbe anche costituire un pericolo per l'incolumità pubblica. Il motivo è fondato.
Invero in tema di sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie, il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore non può risolversi nella negazione, per propria convinzione, dell'esistenza dell'obbligo, o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni, che nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa, e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute fisica del soggetto da vaccinare, o quanto meno di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare l'erronea persuasione di un pericolo per il minore (Cfr. anche Massime: N. 11022 del 2003 Rv. 569273, N. 11226 del 2003 Rv. 565229). Orbene nel caso di specie tutto ciò non era stato provato in modo specifico dai resistenti, e pertanto l'annullamento denun-ziato non poteva essere statuito.
A.2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta "violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, giacché il Giudice di Pace non poteva ritenere che si trattasse di un'unica violazione che comportasse responsabilità solidale negli opponenti, atteso che essi, agendo congiuntamente nell'esercizio della potestà genitoriale, avevano tenuto quel comportamento omissivo, di cui ognuno era responsabile per le violazioni commesse. Nè il principio della solidarietà della responsabilità poteva essere invocato in questa materia, ben diversa da quella che lo prevede relativamente alla circolazione stradale, e che comprende sia il conducente che il proprietario del veicolo. La censura è fondata.
Il Giudice osservava che la condotta era unica, e perciò semmai la violazione non poteva essere scissa rispetto ad entrambi i genitori. L'assunto non è esatto.
In "subjecta materia" si applicano i principi previsti dalla normativa penalistica relativi al concorso nella determinazione dell'evento, e non invece a quello civilistico della solidarietà, sicché la responsabilità è soggettiva, e ciascuno dei partecipanti alla condotta ne deve rispondere.
Infatti il sistema della L. n. 689 del 1981, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5);
e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (V. anche Massima: N. 11954 del 2003 Rv. 565774; Cass. Sentenza n. 12321 del 06/07/2004). Ne deriva che il ricorso principale va accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice "a quo" (altro magistrato), per nuovo esame.
Ricorso incidentale condizionato.
B.1) In via pregiudiziale i controricorrenti deducono l'incostituzionalità della normativa antitetanica, dal momento che l'eventuale contrazione della malattia non pregiudica la salute pubblica, ma inerisce solamente al soggetto che ne rimanga affetto, e che perciò deve rimanere libero di scegliere se curarsi o meno. Il motivo non è da condividere.
Invero già questa Corte ha statuito che è manifestamente infondata, riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 27 maggio 1991, n. 165, L. 4 febbraio 1966, n. 51, L. 6 giugno 1939, n. 891, L. 20 marzo 1968, n. 419, nella parte in cui, prevedendo come obbligatorie le vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili dell'uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari che potrebbero essere non sempre adatti, allo stato di salute dei medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, in quanto, essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore, ben potendo la posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle esimenti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4, la cui applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto, rimesso al Giudice di merito (V. Massima: N. 11226 del 2003 Rv. 565229; Sentenza n. 5877 del 24/03/2004).
B.2) Col secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono o-messa motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che il Giudice non delibava la questione sottoposta al suo esame, relativa alla prescrizione dell'obbligazione, atteso che la contestazione delle violazioni era stata effettuata fuori termine rispetto alla dedotta commissione delle infrazioni.
La censura è inammissibile per mancanza di interesse, atteso che ** erano rimasti del tutto vittoriosi in primo grado in ordine alla dedotta carenza di responsabilità circa la mancata vaccinazione della minore.
B.3) Col terzo motivo i controricorrenti lamentano violazione di legge in ordine alle spese, che andavano poste a carico della parte soccombente e non invece compensate.
Il motivo è inammissibile, (e comunque sarebbe assorbito, perché da decidere in sede di rinvio a seguito dell'accoglimento del ricorso principale).
Ne deriva che il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Quanto alle spese del giudizio, se ne demanda il regolamento al Giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale; dichiara inammissibile l'incidentale condizionato; cassa senza la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Alessandria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2006

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