Data: 2012-09-06 19:38:35

P.E. annulamento licenza edilizia e agilbilità-Sentenza TAR

Il Tar ha annullato la licenza edilizia e il  titolo di agibilità dell'immobile dove insiste un P.E.  autorizzato sulla base di tali titoli. A seguito di notifica  della sentenza al Comune, i VV.UU. effettuano sopralluogo nel locale e comunicano al Suap che l'attività continua ad essere esercitata, nonostante la sentenza sia stata notificata anche al titolare dell'esercizio.
Indipendentemente della comunicazione dei VV.UU, il mio dubbio è se debbo aspettare, prima di avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione, la revoca dei titoli edilizi da parte del settore urbanistica.[glow=red,2,300] ;D >:([/glow]

riferimento id:7122

Data: 2012-09-07 04:25:41

Re:P.E. annulamento licenza edilizia e agilbilità-Sentenza TAR


Il Tar ha annullato la licenza edilizia e il  titolo di agibilità dell'immobile dove insiste un P.E.  autorizzato sulla base di tali titoli. A seguito di notifica  della sentenza al Comune, i VV.UU. effettuano sopralluogo nel locale e comunicano al Suap che l'attività continua ad essere esercitata, nonostante la sentenza sia stata notificata anche al titolare dell'esercizio.
Indipendentemente della comunicazione dei VV.UU, il mio dubbio è se debbo aspettare, prima di avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione, la revoca dei titoli edilizi da parte del settore urbanistica.[glow=red,2,300] ;D >:([/glow]
[/quote]

Titolo edilizio ed agibilità NON SONO condizione di legittimità dei titoli amministrativi che CONTINUANO ad abilitare l'interessato anche dopo l'eventuale loro annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa.
Quindi non puoi procedere ad alcuna revoca.
Se l'interessato continuerà ad esercitare potrà essere soggetto a sanzione pecuniaria per esercizio dell'attività in difetto di agibilità (a cura dell'ufficio tecnico) ma nessun provvedimento potrà essere adottato dal tuo ufficio.

riferimento id:7122

Data: 2012-09-07 09:01:14

Re:P.E. annulamento licenza edilizia e agilbilità-Sentenza TAR

Ma l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande esecitato in violazione alle norme in materia urbanistica,edilizie (art. 3, comma 7, art. 10 commi 2 e 3  l.287/91), oltre la sanzione pecuniaria, non prevede la sanzione accessoria di sospensione dell' dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi (art. 17-quater TULPS) o la misura interdittiva della sospenzione eventuale  per il tempo occforrrente ad uniformarsi?

riferimento id:7122

Data: 2012-09-07 11:47:30

Re:P.E. annulamento licenza edilizia e agilbilità-Sentenza TAR


Ma l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande esecitato in violazione alle norme in materia urbanistica,edilizie (art. 3, comma 7, art. 10 commi 2 e 3  l.287/91), oltre la sanzione pecuniaria, non prevede la sanzione accessoria di sospensione dell' dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi (art. 17-quater TULPS) o la misura interdittiva della sospenzione eventuale  per il tempo occforrrente ad uniformarsi?
[/quote]

No,
la legge 287/1991 prevede:
Art. 3 comma 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti  norme,  prescrizioni  e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di  quelle  sulla  destinazione  d'uso  dei  locali  e  degli edifici, [b]fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate[/b].
L'art. 10 rinvia al TULPS.
L'art. 17 quater prevede:
Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione [b]può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi[/b].

Quella descritta è una SANZIONE ACCESSORIA FACOLTATIVA e quindi:
1) si applica solo se si procede con ordinanza ingiunzione (non in sede cautelare nè qualora l'interessato paghi il doppio del minimo o ovviamente nel caso di ordinanza di archiviazione)
2) si applica solo se sussistono elementi di gravità e sia accertata NON TANTO l'assenza del certificato, ma delle CONDIZIONI DI AGIBILITA'.

riferimento id:7122
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it