Il Tar ha annullato la licenza edilizia e il titolo di agibilità dell'immobile dove insiste un P.E. autorizzato sulla base di tali titoli. A seguito di notifica della sentenza al Comune, i VV.UU. effettuano sopralluogo nel locale e comunicano al Suap che l'attività continua ad essere esercitata, nonostante la sentenza sia stata notificata anche al titolare dell'esercizio.
Indipendentemente della comunicazione dei VV.UU, il mio dubbio è se debbo aspettare, prima di avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione, la revoca dei titoli edilizi da parte del settore urbanistica.[glow=red,2,300] ;D >:([/glow]
Il Tar ha annullato la licenza edilizia e il titolo di agibilità dell'immobile dove insiste un P.E. autorizzato sulla base di tali titoli. A seguito di notifica della sentenza al Comune, i VV.UU. effettuano sopralluogo nel locale e comunicano al Suap che l'attività continua ad essere esercitata, nonostante la sentenza sia stata notificata anche al titolare dell'esercizio.
Indipendentemente della comunicazione dei VV.UU, il mio dubbio è se debbo aspettare, prima di avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione, la revoca dei titoli edilizi da parte del settore urbanistica.[glow=red,2,300] ;D >:([/glow]
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Titolo edilizio ed agibilità NON SONO condizione di legittimità dei titoli amministrativi che CONTINUANO ad abilitare l'interessato anche dopo l'eventuale loro annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa.
Quindi non puoi procedere ad alcuna revoca.
Se l'interessato continuerà ad esercitare potrà essere soggetto a sanzione pecuniaria per esercizio dell'attività in difetto di agibilità (a cura dell'ufficio tecnico) ma nessun provvedimento potrà essere adottato dal tuo ufficio.
Ma l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande esecitato in violazione alle norme in materia urbanistica,edilizie (art. 3, comma 7, art. 10 commi 2 e 3 l.287/91), oltre la sanzione pecuniaria, non prevede la sanzione accessoria di sospensione dell' dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi (art. 17-quater TULPS) o la misura interdittiva della sospenzione eventuale per il tempo occforrrente ad uniformarsi?
riferimento id:7122
Ma l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande esecitato in violazione alle norme in materia urbanistica,edilizie (art. 3, comma 7, art. 10 commi 2 e 3 l.287/91), oltre la sanzione pecuniaria, non prevede la sanzione accessoria di sospensione dell' dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi (art. 17-quater TULPS) o la misura interdittiva della sospenzione eventuale per il tempo occforrrente ad uniformarsi?
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No,
la legge 287/1991 prevede:
Art. 3 comma 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, [b]fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate[/b].
L'art. 10 rinvia al TULPS.
L'art. 17 quater prevede:
Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione [b]può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi[/b].
Quella descritta è una SANZIONE ACCESSORIA FACOLTATIVA e quindi:
1) si applica solo se si procede con ordinanza ingiunzione (non in sede cautelare nè qualora l'interessato paghi il doppio del minimo o ovviamente nel caso di ordinanza di archiviazione)
2) si applica solo se sussistono elementi di gravità e sia accertata NON TANTO l'assenza del certificato, ma delle CONDIZIONI DI AGIBILITA'.