Data: 2012-09-06 05:01:09

Sintesi delle novità del Dlgs 147/2012

Dal sito: http://www.tuttocamere.it

1. Direttiva servizi – Pubblicato il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva servizi



E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Suppl. Ord. n. 177), il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.

Numerose e rilevanti le novità introdotte in materia di commercio e di somministrazione, di commercio all’ingrosso, di fabbricazione e gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati, di facchinaggio, di acconciatore e di estetista, di tintolavanderia e di molini.

Dettata una nuova normativa in materia di magazzini generali.

Prevista la soppressione:

• dell’ Albo dei commissionari, mandatari ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici; e

• del Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

Apportate modifiche al decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativo al regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio.



Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Direttiva servizi ….

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2. Commercio prodotti alimentari – Possibilità di nomina di un preposto anche da parte delle imprese individuali



Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali previsti per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Questo è quanto previsto all'art. 71, comma 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010, aggiunto dall’art. 9, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 147/2012, in vigore dal 14 settembre 2012.

Pertanto, ora sarà possibile iscrivere al Registro delle imprese una impresa individuale il cui titolare, pur essendo sprovvisto di requisiti professionali richiesti per il commercio di prodotti appartenenti al settore alimentare, nomini una persona preposta all’attività commerciale che sia in possesso dei requisiti richiesti.



Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Direttiva servizi ….

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3. Margarina e grassi idrogenati – Richiesto il solo rispetto delle norme igienico-sanitarie



L'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati "non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE".

Questo è quanto stabilito dall'art. 71-bis, comma 2 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012.

Tale articolo ha, infatti, provveduto alla modifica del comma 4, dell’art. 22 del D.Lgs. n. 112/1998 dove si prevedeva che l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al D.P.R. n. 519/1997 (precedentemente assoggettato a licenza camerale) fosse subordinata a DIA.

Lo stesso articolo 9, al comma 1, ha inoltre provveduto all'abrogazione:

1)    la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

2)    il D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della L. n. 1316/1951, sulla disciplina della  produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

3)    il D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.



Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Direttiva servizi ….

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4. Commissionari mandatari ed astatori – Soppresso l’Albo - Ingrosso prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici – Possesso dei soli requisiti di onorabilità



L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

L'albo dei commissionari, mandatari ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 2959, n. 125, è soppresso.

Questo è quanto stabilito dall'art. 71-ter, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012.

Sarà compito del Comune a sorvegliare sul possesso dei requisiti soggettivi da parte dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici, iscritti nel Registro delle imprese ed emettere eventuali provvedimenti di inibizione di ingresso nei mercati all’ingrosso nel caso di perdita dei requisiti.

L’eventuale provvedimento di inibizione dovrà essere comunicato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP):

·          ai gestori dei mercati all'ingrosso perchè non consentano all'inibito l'accesso al mercato e

·          telematicamente al Registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).



Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo dei commissionari, mandatari ed astatori.

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5. Spedizionieri – Introdotte altre novità



Con l’articolo 14 del D.Lgs. n. 147/2012 vengono apportate modifiche sia all'articolo 76 del D.Lgs. n. 59/2010 che alla legge n. 1442/1941.

Oltre alle Commissioni per la tenuta dell'elenco, le cui funzioni sono passate alla Camera di Commercio, viene soppressa anche la Commissione centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Con la modifica dell’articolo 6, comma 3, della L. n. 1442/1941: l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di SRL, SAS e SNC occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato. Qualora sia inferiore ai 100.000. euro, dovranno essere richieste prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le imprese individuali e le società cooperative l’adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

Sostituito anche l’articolo 7 della L. n. 1442/1941.



Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Elenchi – Elenco autorizzato degli spedizionieri.

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6. Ruolo dei Periti e degli esperti – Introdotte novità rilevanti



Con l’introduzione dell’art. 80-quater nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012, vengono apportate modifiche al decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativo al regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio.

Soppresse le Commissioni per la tenuta del Ruolo e la Commissione centrale per l’esame dei ricorsi.

Le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti saranno assolte dall’ufficio competente della Camera di Commercio in forma semplificata.

Il Ruolo dei periti e degli esperti verrà pubblicato sul sito della Camera di Commercio.



Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli – Ruolo dei periti e degli esperti.

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7. Magazzini generali – Introdotta una nuova disciplina



Con l’introduzione dell’art. 80-quinquies nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012 viene introdotta una nuova normativa in materia di magazzini generali.

L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e' soggetta alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare con la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle imprese, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.

Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite del Registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) corredata dalla prescritta documentazione.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello Sviluppo Economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attività presentata al Registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione va pubblicata dal Registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.



Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Magazzini generali…

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8. Molini – Apertura, trasferimento o trasformazione soggette a SCIA



L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti e' soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare con comunicazione unica (ComUnica), al Registro delle imprese, il quale provvederà a trasmetterla immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio.

Questo è quanto stabilito dall'art. 80-sexies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012.

Lo stesso articolo 18, al comma 2, ha inoltre provveduto all'abrogazione:

1)    della Legge 7 novembre 1949, n. 857;

2)    del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 386.



Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Direttiva servizi ….

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9. Novità in materia di attività di facchinaggio, di acconciatore ed estetista, di tintolavanderia



Per quanto riguarda l’attività di facchinaggio, l'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane è subordinata alla dimostrazione della sussistenza de soli requisiti di onorabilità. Non dovranno pertanto essere più accertati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (art. 10, D.Lgs. n. 147/2012).

Per quanto riguarda l’attività di acconciatore, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. (art. 3, comma 5-bis, L. n. 174/2005, come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 147/2012).

Analoga iscrizione è prevista per il responsabile tecnico nell’attività di estetica (art. 3, comma 01, L. n. 1/1990, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2012)

Per quanto riguarda l’attività di tintolavanderia, è stato precisato che le disposizioni della L. n. 84/2006, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 147/2012).



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10. Soppresso il Ruolo dei mediatori per le unità da diporto



A decorrere dal 14 settembre 2012 è soppresso il Ruolo dei mediatori per le unità da diporto e modificato, di conseguenza, il D.Lgs. n. 171/2005.

Questo è quanto stabilito dall'art. 80-ter del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012.

Si ricorda che tale Ruolo era stato istituito dagli articolo 50 e 51 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

Il compito di disciplinare i requisiti e le modalità di iscrizione nel Ruolo, la formazione e la conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari era stato delegato alle singole Regioni.

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