Data: 2012-09-05 09:33:46

Porta a porta ...

Ho la necessità di gestire un cliente che vorrebbe utilizzare [u]alcuni[/u] incaricati alla vendita i quali però non farebbero il giro clienti solo per la raccolta degli ordini ma dovrebbe avere al seguito anche la merce [salumi, insaccati, etc.] in modo da [u]poter consegnare immediatamente e contestualmente quanto venduto[/u].

Dal punto di vista fiscale, penso soprattutto al DDT, come deve e può essere gestita la cosa ?

Grazie della risposta e degli eventuali suggerimenti.

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[i]P.S. Ho pensato anche a far richiedere una autorizzazione al commercio itinerante ma in Lombardia può esserne rilasciata una sola per ogni operatore commerciale.[/i]

riferimento id:7086

Data: 2012-09-05 12:07:11

Re:Porta a porta ...

A mio avviso e da quanto scrivi si configura l'attività di cui all'art. 69 del d.lgs. 59/2010, ovvero "Vendite presso il domicilio dei consumatori"

La norma parla infatti di [u]vendita al dettaglio [/u] o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

Inoltre il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dice che "Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita".

Per gli aspetti fiscali non sono in gardo di dare indicazioni.


riferimento id:7086

Data: 2012-09-05 12:31:19

Re:Porta a porta ...

Ti ringrazio.
Certamente si tratta di vendita presso il domicilio dei consumatori.
Infatti una prima soluzione era appunto la richiesta di una autorizzazione itinerante che ai sensi della LR Lombardia 6/2010 [art. 21,c.6] permette anche la vendita al domicilio.
Solo che viene rilasciata una sola autorizzazione e i venditori sono più di uno.

Il problema è soprattutto di ordine fiscale in quanto inizialmente avevo inteso che occorresse un DDT con indicazione del luogo di destinazione.

Nel frattempo trovo un parere del Min.Trasporti n. 111224 del 28.12.2009 sulla [u]TENTATA VENDITA[/u] che pare faccia al caso mio.
"... [color=blue][i]Nella scheda di trasporto, ovvero nella documentazione equipollente opportunamente integrata, devono essere riportati obbligatoriamente tutti i dati conosciuti o conoscibili dal committente prima dell'inizio del viaggio.
Nel caso della tentata vendita, laddove non si conosce a priori né il luogo di scarico né le quantità delle merci che verranno cedute, si ritiene che al momento della partenza del veicolo dovrà essere data indicazione nel campo "eventuali dichiarazioni" della natura in tentata vendita del viaggio [/i] [/color] ...".

Ovviamente sono graditi pareri.

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