Data: 2012-09-05 07:59:21

informazioni per contratti locazioni associazioni dilettantistiche

Buongiorno a tutti,
Faccio parte del direttivo di una associazione sportiva dilettantistica con codice fiscale (senza scopo di lucro).
Chiedo a tutti un prezioso aiuto al fine di poter dipanare alcuni
dubbi che mi assillano in relazione ad un contratto di locazione 6+6
anni.
Il locale in questione è di circa  100 mq ad uso commerciale (prima
c'era una paninoteca), ha due bagni (piccoli) e due piccoli spogliatoi,
il rapporto luce/aria è corretto e tutti gli impianti sono a norma.
Oltre che essere Maestro di un'arte marziale, sono anche dott. in psicologia e
nel suddetto locale vorrei continuare ad esercitare i corsi di arti marziali
per bambini affiancando anche altre discipline di carattere motorio
(yoga e difesa personale) e progetti psicologici.
Ho provato a sentire numerosi colleghi che hanno la mia stessa
passione e che conducono attività analoghe alla mia ma ho un po’ di
confusione e a tal proposito ho alcune domande da porLe:
1)  L'associazione a.s.d.  può prendere in locazione un locale
per usarlo come sede sociale  (solo per i soci e quindi non aperto al
pubblico) e condurre attività come sopra descritte? (arti marziali e
ginnastica dolce/yoga). [b]N.B NON FACCIAMO SOMMINISTRAZIONE DI BEVEANDE.
Tutti continuano a ripetermi che essendo una a.s.d. non
dovrebbero esserci problemi a locare qualsiasi tipologia di immobile in
quanto i circoli possono svolgere la propria attività ovunque. Ma
nessuno è stato sino ad ora in grado di darmi un solo riferimento
legislativo dove questo venga confermato. Sembra che appartenere ad una
a.s.d. ci renda in realtà non così vincolati come le imprese. E’ vero?
Se si in cosa siamo agevolati e quali sono i riferimenti normativi che
ci sostengono in questo?
3)      Non so esattamente che cosa deve essere riportato sul
contratto di locazione al seguente passaggio: l'immobile si concede in
locazione per il solo ed esclusivo uso di……………?  E’ opportuno scrivere
ad uso circolo privato senza specificare, ad esempio? "Oppure per
l'attività come riportato nello statuto" che a quel punto verrà
allegato al contratto. (questo considerato il fatto che per le
caratteristiche (piccole dimensioni oltre alla mancanza di un bagno per
portatori di handicap, non abbiamo attrezzature di tipo sportivo, non
ci sono saune né docce), la struttura non può a tutti gli effetti
considerarsi palestra.
Nel caso in cui ci fossero particolari problemi, secondo voi sarebbe
possibile rivedere la terminologia dei corsi sportivi: ( ad esempio non
indicare "corso di Judo, bensì progetto propedeutico all'arte
del Judo e così anche per le altre discipline motorie: yoga,
ginnastica dolce, ecc).


4) Ritengo che dobbiamo avvertire il Comune per l'inizio di
attività (tenendo presente che non è a scopo di lucro) In che modo?
Quali sono le procedure da seguire?
5) Dovremmo cambiare la destinazione d'uso? So che è una pratica
costosa e i proprietari dell’immobile non desiderano questo….
6) Il fatto che manchi il bagno per disabili (non c’è lo spazio
fisico per farlo) impedisce l’attività del circolo?
7) Questo locale si trova al piano terrà e non ha problemi
riguardanti la barriere archittetoniche (ha la rampa di accesso quindi
il disabile può entrare tranquillamente, ma non ha il suo bagno).
8) Devo rispettare anche qualche normativa antiincendio e di sicurezza?
9) Da una verifica nel web ci sembra di capire:  (Le palestre
sono definite dall’art. 10 della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 13
quali strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività
motorie quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”,
“fitness”, finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo,
mantenimento o recupero psico-fisico della persona).
Possono individuarsi le seguenti fattispecie di palestre:
-    strutture nelle quali sono svolte esclusivamente attività
ginnico-sportive senza svolgimento di attività collaterali;
-    strutture nelle quali sono oltre allo svolgimento di attività
ginnico-sportive, sono installati sauna, bagno turco, lampade
abbronzanti o genericamente viene fatto uso di attrezzature e
macchinari ricompresi nell’allegato 1 alla legge n. 1/90 per massaggi
e/o trattamenti estetici, per le quali occorre effettuare anche
apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al
Comune competente per territorio, rientrando nell’attività di
estetica.

Le attività motorie svolte nelle strutture sportive sopra indicate
devono essere svolte tramite la presenza costante di almeno un
istruttore di educazione fisica qualificato e secondo standard previsti
dalla L.R. n. 13/2000.

Sono escluse:
-    le attività per l’educazione fisica previste dai programmi
scolastici del competente Ministero;
-    le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle
Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.

L'apertura di una nuova palestra, il subingresso, le modifiche dei
locali esistenti e delle attrezzature sono soggette a segnalazione
certificata di inizio attività (S.C.I.A.) con efficacia immediata. Alla
S.C.I.A. devono essere allegati gli elaborati necessari ed una
dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa,
redatta secondo apposita modulistica, circa:
-  il possesso dei requisiti morali;
- la conformità dell’esercizio e dell’attività ai requisiti igienico-
sanitari di cui agli artt. 223-228 del vigente Regolamento comunale
d'Igiene
-    il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della
destinazione d’uso dei locali;
-    l’istruttore qualificato cui è assegnata la responsabilità dell’
applicazione dei programmi attuati nella struttura.

La Segnazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata
allo Sportello Imprese del Comune di Bologna, utilizzando la
modulistica appositamente predisposta dal Comune stesso.

Deve essere comunicato al Comune, utilizzando la modulistica
appositamente predisposta, la variazione della forma giuridica, della
composizione societaria, della ragione sociale e dell’istruttore di
educazione fisica, nonché la cessazione dell’attività.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività costituisce titolo per
l'inizio immediato dell'attività dalla data di presentazione della
dichiarazione al Comune.

La sussistenza del titolo per l’esercizio dell’attività è comprovata
dalla copia della segnalazione di inizio attività da cui risulta la
data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua
regolarizzazione e/o completamento, nonché degli altri atti di assenso
di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l’esercizio dell’
attività.

Ringrazio sentitamente tutti quanti mi darnno delle risposte e preciso che le numerose domande poste
sono per il sottoscritto di
fondamentale importanza perchè non vorrei rischiare – in buona fede – di
avviare una attività trovandoci domani a dover rispondere di situazioni
più o meno spiacevoli.
Vi ringrazio ancora
Fabrizio

riferimento id:7083

Data: 2012-09-11 07:13:45

Re:informazioni per contratti locazioni associazioni dilettantistiche

Ritengo che il contratto applicabile sia proprio quello della “locazione commerciale” della durata di 6 anni rinnovabile. Volendo, all’interno della sede può esercitare anche la somministrazione riservata ai soci.
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 383/2000, la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Sul punto puoi vedere anche la sentenza del TAR Lecce n. 1653/2008.

Per il contratto userei la forma del contratto tipico delle locazioni commerciali, indicando che l’attività svolta è quella associativa di cui allo statuto.

Sul nome da dare ai “corsi” non vedo problemi. La questione principale è che l’attività deve essere svolta con il fine dell’azione sociale e aggregativa prescindendo dallo scopo di lucro.
In sintesi, se l’attività non è aperta al pubblico, non è pubblicizzata ma si sostanzia solo in un gruppo di persone che si riunisce per la pratica dell’attività statutaria, allora siamo nell’ambito del circolo sportivo “puro” e per questa attività non sono previste procedure abilitative né caratteristiche particolari dei locali. Se invece l’attività è pubblicizzata e, in pratica, è aperta al pubblico che accede pagando (biglietto/compenso mascherato da tessera) allora può essere contestato l’esercizio di una vera e propria palestra. In questo caso si applica la normativa relativa e la procedura di SCIA da presentare al comune competente.
Unitamente alla palestra può essere esercitata anche altra attività, come l’estetista del tuo esempio. In questo caso dovranno essere attivate anche le procedure per questa.

riferimento id:7083

Data: 2012-11-20 19:34:36

Re:informazioni per contratti locazioni associazioni dilettantistiche


"Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 383/2000, la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Sul punto puoi vedere anche la sentenza del TAR Lecce n. 1653/2008".

Per permetto di avanzare alcuni dubbi, purtroppo. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche pur essendo senza fini di lucro come le ASP non sono identificabili tout court come Associazioni di Promozione Sociale (ex legge 383/2000)  inserite, queste ultime, in appositi registri Nazionali, Regionali o Provinciali. Rimane la domanda a cui anche io non trovo ancora una risposta convincente e soprattutto supportata da apposite norme: [b]I locali in cui le Associazioni Sportive Dilettantistiche svolgono la loro attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, come per le ASP o necessitano di un cambio d'uso?[/b] E' possibile avere dei riferimenti normativi in merito? Non mi risulta che i vari club  (palestre vere e proprie) esistenti in giro abbiano fatto tutti il cambio di destinazione d'uso, molti sono in locali con categoria C6 (autorimesse), altri in locali C1 o C2. Raramente C4 (locali per attività sportive senza fini di lucro). Vi ringrazio immensamente.
PS. Visto che sono passati oltre due mesi e mezzo ... chiedo a Fabrizio come ha risolto il suo problema relativo alla destinazione d'uso. Ciao, Andrea.

riferimento id:7083

Data: 2013-11-18 19:07:33

Re:informazioni per contratti locazioni associazioni dilettantistiche

Le ASP possono localizzarsi OVUNQUE a prescindere dalla destinazione d'uso T.A.R

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16558.new#new

riferimento id:7083

Data: 2017-10-12 07:39:15

Re:informazioni per contratti locazioni associazioni dilettantistiche

ASSOCIAZIONI in deroga alla destinazione d'uso
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1447 del 13 settembre 2017

https://buff.ly/2xzpVZ8

riferimento id:7083
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