Ciao Simone;
Premessa:
Il Comune non dispone di un regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore;
La Regione Puglia, a quanto mi risulta, non ha mai emesso direttive in merito all’esercizio della predetta attività.
La legge dispone comunque che l'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente se il Comune lo ha regolamentato.
Sulla base di queste premesse, è possibile che una persona, in possesso della qualifica professionale, possa effettuare l’attività di acconciatore presso il domicilio dell’esercente?
In caso positivo, è sufficiente una SCIA? E dal punto di vista fiscale e sanitario quali dovrebbero essere gli adempimenti?
Grazie e cari saluti.
la legge 174/2005 consente lo svolgimento dell'attività anche presso il domicilio dell'esercente nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. se la regione non ha emanato un regolamento in merito valgono le norme esistenti ovvero, come indicato dal regolamento della regione lombardia senza inventarsi nulla, .."a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi in regola con le vigenti normative".
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