Il nucleo operativo della G.d.F. ci ha informati su una "segnalazione per intervento al numero di pubblica utilità 117" ,effettuata i primi di luglio,
presso una ditta titolare di attività di commercio itinerante alimentari, cui è stata rilasciata regolare autorizzazione due anni fa dal nostro Comune.
Riporto integralmente il contenuto del controllo effettuato dal nucleo operativo della Guardia di Finanza:
" L'attività di istituto è stata improntata sulla verifica della corretta applicazione degli obblighi previsti dalla normativa fiscale e quella normativa sul lavoro - ex legge n.183/2010, ed ha permesso di constare, tra l'altro che la prefata ditta ha commesso varie violazioni al DPR n.633/72 per mancata emissione di SS.FF. ed installazione del registratore di cassa, oltre i limiti stabiliti dalla legge n.18/83 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si segnala a codesto ufficio commercio per il ritiro della autorizzazione già citata.
Si prega, l'ufficio cui la presente è diretta, voler trasmettere, per corredo atti, i provvedimenti adottati."(fine della lettera della G.d.F)
1- non vedo una contestazione specifica;
2- per quanto riguarda "il ritiro dell'autorizzazione", forse intendevano la revoca dell'autorizzazione, non rientra in nessun caso previsto dall'art.29 comma 4 D.Lgs 114/98;
Non sò cosa rispondere o archivio tutto!!
E' compito specifico della G.d.F. controllare l'applicazione delle normative sul lavoro e sulla normativa fiscale(mancata emissione scontrini fiscali) ed adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare il rispetto delle normative di settore.
Da accertamenti effettuati in CCIAA, questo itinerante è risultato non iscritto al R.I/REA, come dobbiamo comportarci?( in questi due anni ha sempre esercitato fuori dal nostro comune, in quanto commetteva violazioni che a noi arrivavano per conoscenza).
Grazie grazie
Il Dlgs 471/1997 prevede la misura della sospensione ma a condizioni specifiche e con competenza dell'Agenzia delle Entrate.
A mio avviso dovresti scrivere:
"Si fa seguito alla vs. nota del .... prot. .... inviata per conoscenza all'Agenzia delle Entrate in quanto titolare esclusiva del potere di sospensione ai sensi e per gli effetti del Dlgs 471/1997 (art. 12).
In mancanza di ulteriori specifiche disposizioni non è possibile per l'amministrazione comunale procedere all'adozione di ulteriori provvedimenti.
La presente viene trasmessa anche alla locale Camera di Commercio in quanto il soggetto non risulta iscritto al registro delle imprese.
Distinti saluti."
****************
D.Lgs. 18-12-1997 n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.
(commento di giurisprudenza)
Art. 12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto
1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’ articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’ articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi . (44) (50)
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. (48) (51)
2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’ articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (45) (51)
2-quater. L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. (46) (51)
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’ articolo 6. (47)
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. (49)
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati. (49)
3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.
(44) Comma sostituito dall'art. 1, comma 8, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 269, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(45) Comma inserito dall'art. 1, comma 8-bis, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(46) Comma inserito dall'art. 1, comma 8-bis, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 118, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(47) Comma inserito dall'art. 1, comma 159, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(48) Comma inserito dall'art. 1, comma 8-bis, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Successivamente, il presente comma è così modificato dall'art. 37-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.
(49) Comma inserito dall'art. 2, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148..
(50) Vedi, anche, l'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 8-ter dell'art. 1 del citato D.L. n. 262 del 2006.
(51) Vedi, anche, il comma 8-ter dell'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
**********************
Si veda anche:
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/mancata-emissione-degli-scontrini-valida-la-sospensione-dellattivita