Data: 2012-09-03 10:17:08

Denominazione pubbico esercizio.

Il titolare di un Bar intende modificare la denominazione dell’esercizio anteponendo alla denominazione attuale il sostantivo “Osteria” e, conseguentemente, installare una nuova insegna.

In merito alla definizione di Osteria ci sono interpretazioni talvolta discordanti, tra cui ad esempio:
- Locale dove si può mangiare e trovare alloggio;
- Locale pubblico dove prevalentemente si effettua la mescita di vino e servizio di trattoria;
- Locale pubblico dove si servono vino, altre bevande e spesso pasti;
- locale pubblico dove si serve da bere e dove si offrono pasti alla buona.

In sostanza l’osteria viene indicata come luogo di ristoro, dove si possono consumare pasti, bevande e trovare anche alloggio.

Premesso che la denominazione, sia attraverso la relativa insegna che con qualsiasi altro mezzo pubblicitario, dovrebbe indicare il genere dell’esercizio, e l’attività che in esso viene svolta, allo scopo di non indurre confusione nell’utenza, chiedo se a vostro parere sin possa attribuire legittimamente la definizione di osteria ad un esercizio che svolge attività di bar o se al contrario questa risulti più attinente ad un esercizio che svolge attività di ristorazione.

Cordiali saluti.

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Data: 2012-09-03 17:12:52

Re:Denominazione pubbico esercizio.

Nessuna norma impedisce di utilizzare il nome "osteria", a maggior ragione per il fatto che che attualmente non esiste più alcuna distinzione tra le diverse tipologie di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e che, conseguentemente, nulla osta a che un bar somministri anche pasti (fatto salvo il solo rispetto delle norme igienico sanitarie).

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