[color=red]Finalmente soppressi ruoli e discipline obsolete:
- Stimatori e pesatori pubblici
- Attivita' di mediatori per le unita' di diporto
- Ruolo dei periti e degli esperti
Semplificate le procedure per
- "Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale"
- "Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti"[/color]
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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n.177)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Art. 18
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59
del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli
1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1. E' soppresso il
ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione
del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia
corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo
degli stimatori e pesatori pubblici;
b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo
regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e
pesatori pubblici.
Art. 80-ter(Attivita' di mediatori per le unita' di diporto). - 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e'
soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unita' da
diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e
51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse,
nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione».
Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salva
la possibilita' di successive modificazioni nell'ambito
dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di ruoli dei periti
e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei
periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980,
sono apportate le seguenti modificazioni.
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione
nel ruolo e' disposta dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.»;
b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di
cui all'articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite
dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura»;
c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: «ed alla proposta
della commissione di cui all'art. 4» sono soppresse ed al secondo
comma dell'articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita
dalla commissione anzidetta» sono soppresse;
d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione
centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui
all'articolo seguente» sono abrogate;
e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
f) all'articolo 10 le parole: «l'attivita' abitualmente
esercitata» sono soppresse;
g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il ruolo e'
pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito
della camera di commercio.»;
h) all'articolo 13, le parole: «La commissione di cui
all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di
commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e
propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal
successivo art. 15» sono soppresse;
i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio»
e il quinto comma e' abrogato;
l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente
alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma,
e 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e
degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma
semplificata.
Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed
esercizio di un magazzino generale). - 1. L'attivita' di apertura,
modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e'
soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione
certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione
unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo
sportello unico per le attivita' produttive.
2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del
regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dal
seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un
magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette
anche allo sportello unico per le attivita' produttive la
segnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalle
seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale
risulti:».
3. All'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1°
luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sono
soppresse.
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio
1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. La
segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a esercitare
un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve
essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere,
munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo
piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che
forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti saranno
invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio
del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di
competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello
unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza. Lo sportello
unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo
economico.".
5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "La
liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello
sviluppo economico contestualmente alla presentazione della
segnalazione di cessazione dell'attivita' presentata al registro
delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata
dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.
Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali
pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio
pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto
sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza
provvisoriamente esecutiva.".
6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e'
sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo
economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche
avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini
previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali
accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si
tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.".
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e
19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli
articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio
1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata
di inizio di attivita'. Trovano applicazione anche ai magazzini
generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attivita'
commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti
economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico,
ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria
eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede
di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio
dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai
magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli
aspetti della loro attivita' riconducibili ad attivita' escluse
dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi
dell'articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni.
a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,
del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, "Ordinamento dei
magazzini generali".
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16
gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale
concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e
l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini
generali.
Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o
trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attivita' di
impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini
esistenti e' soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla
segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con
comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette
immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».