Data: 2012-09-02 06:07:28

Dlgs 147/2012 art.17 - Tintolavanderie: norme applicabili anche al SELF SERVICE

[color=red]Modifiche del legislatore per precisare l'applicazione delle disposizioni sulle tintolavanderie anche ai SELF-SERVICE (il settore di massima diffusione di tali tipologie di strutture).
La norma precisa che si applicano tutte le disposizioni ad accezione, ovviamente, della designazione del responsabile tecnico.[/color]

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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione  della  direttiva  2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012  - Suppl. Ordinario n.177)
note:  Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012



Art. 17


Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
              relativo all'attivita' di tintolavanderia

  1. All'articolo 79 del decreto legislativo n.  59  del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio  di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19,  comma
2, secondo periodo, della  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 19 della legge»;
    b)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84,  come  integrate  e
modificate  dal  presente  articolo,  escluse  quelle  concernenti
l'obbligo di designazione  del  responsabile  tecnico,  si  applicano
anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente  di  lavatrici
professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere  utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».

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