[color=red]Modifiche del legislatore per precisare l'applicazione delle disposizioni sulle tintolavanderie anche ai SELF-SERVICE (il settore di massima diffusione di tali tipologie di strutture).
La norma precisa che si applicano tutte le disposizioni ad accezione, ovviamente, della designazione del responsabile tecnico.[/color]
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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n.177)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Art. 17
Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all'attivita' di tintolavanderia
1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione
certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma
2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 19 della legge»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e
modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti
l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano
anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici
professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».