[color=red]Precisazioni sulla disciplina di acconciatori ed estetisti[/color]
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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n.177)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Art. 15
Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77
del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di
acconciatore
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo 77,
comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle
seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le
parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77,
comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola:
«acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e' iscritto nel
repertorio delle notizie economico-amministrative (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di
inizio di attivita'».
2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1,
commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge
14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in
materia".».
Art. 16
Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di
estetista
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del decreto
legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata
di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19
della legge»;
b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle
notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.»;
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del
2010 e' sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati
l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole:
"prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma,
e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di
imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle
forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della
legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».