Data: 2012-09-02 06:04:05

Dlgs 147/2012 art.15-16 - Precisazioni su Acconciatore e Estetista

[color=red]Precisazioni sulla disciplina di acconciatori ed estetisti[/color]


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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione  della  direttiva  2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012  - Suppl. Ordinario n.177)
note:  Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012


                                Art. 15


Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174,  e  all'articolo  77
del decreto legislativo n. 59 del  2010,  relativo  all'attivita'  di
                            acconciatore

  1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 2,  come  modificato  dall'articolo  77,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  59  del  2010,  le  parole:
«dichiarazione  di  inizio  di  attivita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'»  e  le
parole: «articolo 19, comma 2, secondo  periodo,  della  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
    b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito  dall'articolo  77,
comma 1, del decreto legislativo n. 59  del  2010,  dopo  la  parola:
«acconciatore»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ed  e'  iscritto  nel
repertorio    delle    notizie    economico-amministrative    (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione  certificata  di
inizio di attivita'».
  2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente comma sono abrogati  gli  articoli  1,
commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della  legge
14 febbraio 1963, n. 161. Al  secondo  comma  dell'articolo  1  della
legge  14  febbraio  1963,  n.  161,  le  parole:  "degli  articoli
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative  vigenti  in
materia".».

       
     
                              Art. 16


Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del
decreto  legislativo  n.  59  del  2010,  relativo  all'attivita'  di
                              estetista

  1. Alla legge 4 gennaio 1990, n.  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78  del  decreto
legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione  di  inizio  di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione  certificata
di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo
periodo, della legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «articolo  19
della legge»;
    b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo  78  del
decreto legislativo n. 59 del 2010, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: «Il responsabile tecnico e' iscritto  nel  repertorio  delle
notizie  economico  amministrative  (REA)  contestualmente  alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.»;
  2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo  n.  59  del
2010  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Sono  o  restano  abrogati
l'articolo  4,  comma  1,  l'articolo  6,  comma  4,  dalle  parole:
"prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma,
e l'articolo 9, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "in  forma  di
imprese esercitate nella medesima  sede  ovvero  mediante  una  delle
forme di societa' previste dal secondo comma  dell'articolo  3  della
legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».

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