[color=red]Interessanti le novità che modificano l'art. 71 del Dlgs 59/2010 relativamente ai requisiti MORALI e PROFESSIONALI nel commercio e nella somministrazione.
1) anche le ditte individuali possono nominare un preposto
2) precisazioni sui reati ostativi in materia di gioco di azzardo
3) se la pena viene scontata il quinquennio parte dalla sentenza
4) altre piccole precisazioni[/color]
*********************************
Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n.177)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Art. 8
Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita'
commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono
soppresse;
b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite
dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine,
nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il divieto di
esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d),
e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di
societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di
cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante,
da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa
individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita'
commerciale.»;
e) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione
umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore
merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei
seguenti requisiti professionali:»;
f) la lettera b) del comma 6 e' sostituita dalla seguente: «b)
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita'
di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione
o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore
o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o
affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Sia per le
imprese individuali che in caso di societa', associazioni od
organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6
devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero,
in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita'
commerciale.»;
h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7;
i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5»
sono inserite le seguenti: «e 6».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono
inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66,
67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»;
b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b),
le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59»;
c) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di
vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita
e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le
discipline per le due tipologie di attivita'.».
La cosa non mi é chiara.
A me sembra che se la pena sia stata scontata, i cinque anni decorrono dal giorno in cui la pena é stata scontata ( non parte dalla sentenza); se invece la pena si é istinta per altre motivazioni allora sì che i cinque anni partono dalla sentenza passata in giudicato.
Potreste chiarirmi le idee.
cordiali saluti
La cosa non mi é chiara.
A me sembra che se la pena sia stata scontata, i cinque anni decorrono dal giorno in cui la pena é stata scontata ( non parte dalla sentenza); se invece la pena si é istinta per altre motivazioni allora sì che i cinque anni partono dalla sentenza passata in giudicato.
Potreste chiarirmi le idee.
cordiali saluti
[/quote]
"Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza"
QUINDI se la pena non è stata integralmente scontata si fa riferimento al passaggio in giudicato della sentenza e non all'ultimo giorno in cui è stata scontata la pena (parziale).
Intendevamo dire questo.
Ovviamente se la pena è stata integralmente scontata (caso non frequente) si fa riferimento alla data in cui essa è stata effettivamente scontata.
Approfondiremo queste ed altre modifiche il prossimo 20 settembre
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7075.0