[color=red]Precisazioni, opportune, sulla vendita al domicilio del consumatore da parte di incaricati.[/color]
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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n.177)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Art. 7
Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori
1. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita'»;
c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'attivita'
di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 e'
considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge
17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa e'
percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed e' estranea al
rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato
operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della
prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza
aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante
alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale. ».