Data: 2012-09-02 05:53:43

Dlgs 147/2012 - art. 2 - SCIA per gli esercizi di somministrazione

[color=red]Importante la novità contenuta nell'art. 2 del Dlgs 147/2012 che, modificando il Dlgs 59/2010 e la L. 287/1991 ha introdotto la SCIA per l'avvio delle attività di somministrazione e ribadito la scia per ogni altra procedura.
Nei (rari) casi in cui vi sia una programmazione comunale valida (quindi non di natura commerciale) si mantiene il regime di autorizzazione a silenzio-assenso.

In pratica si ha la GENERALIZZAZIONE DELLA SCIA anche per l'avvio di attività (una esperienza ormai diffusa da anni in alcune realtà!)[/color]


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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione  della  direttiva  2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012  - Suppl. Ordinario n.177)
note:  Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012


Art. 2


Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo  ai  procedimenti  di  rilascio  delle  autorizzazioni  e
all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Ai  fini  del  rilascio  del
titolo  autorizzatorio  riguardante  l'accesso  e  l'esercizio  delle
attivita' di servizi di cui al presente decreto  si  segue,  ove  non
diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui
all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in
vigore del  presente  comma,  prevedono  regimi  autorizzatori  o  di
dichiarazione di inizio attivita', si  applica  l'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
  2. All'articolo 64 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'apertura  o  il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di  alimenti
e bevande  al  pubblico,  comprese  quelle  alcooliche  di  qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,  sono  soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal  comune  competente  per  territorio
solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura  e
il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento  della
gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma,
in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di  inizio  di
attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive  del  comune  competente  per  territorio,  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni.»;
    b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla  dichiarazione  di
inizio di attivita' ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2,  secondo
periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata  alla
segnalazione  certificata  di  inizio  di  attivita'  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»;
    c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'».

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