[color=red]Importante la novità contenuta nell'art. 2 del Dlgs 147/2012 che, modificando il Dlgs 59/2010 e la L. 287/1991 ha introdotto la SCIA per l'avvio delle attività di somministrazione e ribadito la scia per ogni altra procedura.
Nei (rari) casi in cui vi sia una programmazione comunale valida (quindi non di natura commerciale) si mantiene il regime di autorizzazione a silenzio-assenso.
In pratica si ha la GENERALIZZAZIONE DELLA SCIA anche per l'avvio di attività (una esperienza ormai diffusa da anni in alcune realtà!)[/color]
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Riforma del Decreto Bolkestein - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n.177)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Art. 2
Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e
all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del rilascio del
titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle
attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non
diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui
all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in
vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di
dichiarazione di inizio attivita', si applica l'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'apertura o il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio
solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e
il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della
gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma,
in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di
attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita'
produttive del comune competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.»;
b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla dichiarazione di
inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata alla
segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi
dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»;
c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita'».