Lombardia: circolare su SCIA (21 marzo 2011)
Circolare regionale 21 marzo 2011 - n. 3
Art. 19 legge n. 241/1990: la segnalazione certificata di inizio attività – Prime indicazioni applicative
Prot. D1.2011.2356
Milano 16 marzo 2011
Ai Comuni della Lombardia
Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Lombardia
Considerazioni generali
L’art. 49, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla L. n. 122/2010, ha riformulato l’art. 19 della l. n.
241/1990, la cui nuova rubrica è «Segnalazione certificata di inizio
attività – SCIA». Dunque, dal 31 luglio 2010, data di entrata in
vigore delle nuove norme, la SCIA ha preso il posto della Dichiarazione
di inizio attività (DIA), per i procedimenti di competenza
regionale, la SCIA sostituisce quindi la DIAP (Dichiarazione di Inizio
Attività Produttive).
Il «nuovo» art. 19 della L. 241/1990 prevede che ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale
o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall’accertamento
di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi,
sia sostituito da una segnalazione dell’interessato.
La SCIA non può sostituirsi automaticamente agli altri titoli abilitativi
od autorizzativi vigenti che dovranno essere valutati alla
luce della nuova formulazione dell’articolo 19 della l. 241/1990.
L’istituto della SCIA, pertanto, si applica in presenza delle seguenti
condizioni:
– deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale;
– il rilascio dell’atto sostituito dalla segnalazione deve essere
connesso esclusivamente all’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale;
– l’attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale.
Sul punto, anche il Ministero delle Sviluppo Economico, con
la Circolare n° 3637/C del 18 agosto 2010, ha sostenuto «l’inammissibilità
dell’istituto della SCIA nei casi in cui ai fini dell’avvio
di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di
strumenti di programmazione» e, sempre secondo il Ministero,
con riferimento alle attività commerciali, ha precisato che detti
strumenti di programmazione sono previsti per i pubblici esercizi,
per il commercio su aree pubbliche, per le medie e le grandi
strutture di vendita. Viceversa, ove il Comune abbia in vigore un
atto di regolamentazione e di pianificazione relativo al rilascio
delle autorizzazioni di natura «esterna» all’attività - cioè che si
esaurisca nell’indicazioni dei presupposti di natura urbanistica
richiesti per il rilascio (ad es. la richiesta di parcheggi) - ciò non è
considerato impeditivo all’applicazione della SCIA, perché non
costituisce un vero e proprio atto di programmazione delle attività
ma solo una regolamentazione che impone ulteriori presupposti
(per lo più di natura urbanistica) per il rilascio dell’autorizzazione
alla specifica attività produttiva.
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della SCIA:
– le fattispecie in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali;
– gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla
cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione
delle finanze;
– gli atti imposti dalla normativa comunitaria, cioè in tutti quei
casi in cui le normative comunitarie, recepite o direttamente applicate
nel nostro ordinamento, approvate sia prima che dopo
rispetto all’introduzione della disciplina sulla SCIA, prevedono
l’attuazione di procedimenti amministrativi necessariamente
culminanti con l’adozione di un provvedimento espresso.
– le attività economiche a prevalente carattere finanziario.
La presentazione della SCIA comporta l’allegazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 relativi a fatti,
stati e qualità personali incidenti sul singolo procedimento; essa
dovrà, nel caso la specifica normativa di settore preveda requisiti
di natura tecnica o valutativa già oggetto di attestazione o
asseverazione, essere accompagnata dalle attestazioni e asseverazioni
di tecnici abilitati ovvero dalle dichiarazioni di conformità
di un’agenzia per le imprese di cui al d.p.r. n. 159/2010,
attestanti la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge, del
pari incidenti sul procedimento.
L’espressione «tecnici abilitati» indica la categoria omnicomprensiva
di tutte le figure di professionisti che, a seconda dei casi,
sono chiamate ad attestare la sussistenza dei requisiti richiesti
dalle normative vigenti. La «vecchia DIA» doveva essere corredata
dalle autocertificazioni, certificazioni e attestazioni «normativamente
richieste», presupponendo l’applicazione delle diverse
normative di settore nelle quali erano previsti i documenti tecnici
che dovevano essere consultati per l’attestazione del possesso
dei requisiti richiesti.
Il nuovo art. 19 della l. 241 deve dunque essere interpretato
come disposizione di principio rispetto alle singole normative di
settore che individuano la specifica documentazione che deve
essere di volta in volta allegata alla SCIA e le specifiche figure
professionali cui rivolgersi, unitamente al relativo percorso di
abilitazione.
Restano quindi salve e tuttora applicabili le diverse discipline
di settore, sia statali che regionali, a cui spetta solo di dettare la
normativa di dettaglio e individuare la documentazione di volta
in volta necessaria per la presentazione della SCIA e i professionisti
deputati alle asseverazioni richieste, come anche indicato
nella nota 12 novembre 2010 MSN 1772 P- dell’Ufficio Legislativo
del Ministero per la Semplificazione Normativa.
L’attività oggetto della segnalazione
può essere iniziata dalla
data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.
Questa ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifiche
del caso, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti
e dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività; può quindi
adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della segnalazione,
fermi restando i generali poteri di autotutela di cui agli articoli
21-quinquies e 21-nonies della l. 241/90, la Pubblica Amministrazione
può intervenire sul «provvedimento consolidato» legittimante
l’esercizio dell’attività solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per
la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque
tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla
normativa vigente.
Resta fermo sempre, quindi anche oltre i 60 giorni, l’obbligo
per l’Amministrazione di segnalazione alla competente autorità
giudiziaria nell’ipotesi di false attestazioni e dichiarazioni con
possibilità per l’Amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti
inibitori nel caso di accertate responsabilità.
Applicazione della SCIA alle attività commerciali
Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:
– apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie
di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall’art. 4, comma 1,
lettera d) del d. lgs. n. 114/98;
– avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
– avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo
di apparecchi automatici;
– avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
– avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi
di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
– apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall’articolo
68, comma 4 della l.r. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei
quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene
svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale
da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e
altri esercizi similari; negli esercizi situati all’interno delle aree di
servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto
pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende,
amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione
viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle
attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali,
case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili,
case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine;
nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto
e simili);
– avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone
nell’ambito di manifestazioni temporanee.
Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia
di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le
seguenti attività commerciali:
– avvio di attività di commercio all’ingrosso di prodotti
alimentari;
– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media
struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa
ex art. 8 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica
SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di
sicurezza alimentare;
– avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande
struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex
art. 9 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica
SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di
sicurezza alimentare;
– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell’ambito
del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni
di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per
il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante,
è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto
della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi,
si segnala che, in base all’art. 64 «Somministrazione di alimenti
e bevande» del d.lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a SCIA e
non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a
programmazione.
Si richiama inoltre la Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico 10 agosto 2010 n. 3637/C che chiarisce l’inammissibilità
dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di
un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti
di programmazione.
La predetta Circolare conferma la necessità dell’autorizzazione
nei seguenti casi:
– avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande nelle zone del territorio comunale che, in attuazione
dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010, siano state assoggettate o siano
assoggettabili a programmazione;
– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta
a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata
nell’ambito della programmazione;
– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande ottenuta nell’ambito di zona comunale
già oggetto di programmazione o tutela nell’ambito della stessa
zona.
Si comunica che per le segnalazioni e le autorizzazioni di cui
sopra, stante la complessità della disciplina, saranno resi disponibili,
a breve, dei modelli ad hoc sul sito della Direzione Generale
Commercio, Turismo e Servizi
Applicazione della SCIA ad attività del settore turismo
Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:
– avvio di attività alberghiera;
– avvio di attività ricettive all’aria aperta;
– avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie,
esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed
& breakfast).
Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la
SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all’art.
24 della l.r. n. 15/2007 e che per l’avvio di nuove attività ricettive
all’aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario
presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione
per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’art. 57
della l.r. citata.
Si segnala, infine, che l’avvio delle attività di agenzia viaggi
resta soggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art.
82 della l.r. 15/2007.
Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali,
artigianali e dei servizi alla persona
Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali
e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta
la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito
dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r.
1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti
attuativi – d.g.r. 4502/07, d.g.r. 6919/08 e d.g.r. 8547/08.
Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio
In materia edilizia, l’Amministrazione regionale si è già espressa
con un proprio comunicato pubblicato in data 8 ottobre
2010 sul portale istituzionale della Direzione Generazione Territorio
e Urbanistica.
In particolare, la Scia si applica alle seguenti attività del settore
edilizio:
– Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero
eccedenti alla previsione di cui all’art. 6 comma 2, lett. a),
d.p.r. 380/2001;
– Interventi di restauro e risanamento conservativo;
– Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti
nella fattispecie di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), d.p.r.
380/2001
Applicazione della SCIA ad attività del settore agricoltura
E’ soggetto a disciplina SCIA il seguente procedimento
– avvio di attività agrituristica (ex DAA);
– avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio
dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione
ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi
automatici).
Fase transitoria
Nell’attuale fase di transizione sono da considerarsi comunque
ricevibili le DIAP presentate in osservanza della l.r. n. 1/2007
a prescindere dal nomen iuris (diverso dalla SCIA) ed in considerazione
della sostanziale analogia della finalità dei citati istituti.
Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di corredare la documentazione
con le attestazioni e le asseverazioni necessarie ai sensi
delle normative di settore.
Il Direttore
Affari Istituzionali e Legislativo
Luca Dainotti
Il Direttore
Semplificazione e Digitalizzazione
Paolo Mora
scusate ho un problema vecchio, a monte dal 2007 di una persona che ha aperto un bar senza chiedere l'autorizzazione producento una diap errata e il luogo non è compatibile con l'attività di p.e. ora mi dicono che in ogni caso con l'art. 19 della 241/e l.r.1/2007 si tratta solo di mancata comunicazione di inizio attività da parte dell'esercente .... può essere ? grazie
riferimento id:701
scusate ho un problema vecchio, a monte dal 2007 di una persona che ha aperto un bar senza chiedere l'autorizzazione producento una diap errata e il luogo non è compatibile con l'attività di p.e. ora mi dicono che in ogni caso con l'art. 19 della 241/e l.r.1/2007 si tratta solo di mancata comunicazione di inizio attività da parte dell'esercente .... può essere ? grazie
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Scusa ma ti sei spiegata proprio male (scusa la franchezza). Compro qualche virgola e qualche vocale :) :) :) :) :) :) :)
Rispiega con maggiori dettagli (anche di date ed atti) cosa è successo.