Data: 2011-03-29 20:04:27

Lombardia: circolare su SCIA (21 marzo 2011)

Lombardia: circolare su SCIA (21 marzo 2011)



Circolare regionale 21 marzo 2011 - n. 3

Art. 19 legge n. 241/1990: la segnalazione certificata di inizio attività – Prime indicazioni applicative

Prot. D1.2011.2356

Milano 16 marzo 2011

Ai Comuni della Lombardia

Alle Camere di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura della Lombardia




Considerazioni generali

L’art. 49, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni

dalla L. n. 122/2010, ha riformulato l’art. 19 della l. n.

241/1990, la cui nuova rubrica è «Segnalazione certificata di inizio

attività – SCIA». Dunque, dal 31 luglio 2010, data di entrata in

vigore delle nuove norme, la SCIA ha preso il posto della Dichiarazione

di inizio attività (DIA), per i procedimenti di competenza

regionale, la SCIA sostituisce quindi la DIAP (Dichiarazione di Inizio

Attività Produttive).

Il «nuovo» art. 19 della L. 241/1990 prevede che ogni atto di

autorizzazione, licenza, concessione

non costitutiva, permesso o

nulla osta comunque denominato, comprese le domande per

le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale,

commerciale

o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente

dall’accertamento

di requisiti e presupposti richiesti

dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non

sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici

strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi,

sia sostituito da una segnalazione dell’interessato.

La SCIA non può sostituirsi automaticamente agli altri titoli abilitativi

od autorizzativi vigenti che dovranno essere valutati alla

luce della nuova formulazione dell’articolo 19 della l. 241/1990.

L’istituto della SCIA, pertanto, si applica in presenza delle seguenti

condizioni:

– deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale,

artigianale;

– il rilascio dell’atto sostituito dalla segnalazione deve essere

connesso esclusivamente all’accertamento di requisiti e presupposti

richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto

generale;

– l’attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente

complessivo o specifici strumenti di programmazione

settoriale.

Sul punto, anche il Ministero delle Sviluppo Economico, con

la Circolare n° 3637/C del 18 agosto 2010, ha sostenuto «l’inammissibilità

dell’istituto della SCIA nei casi in cui ai fini dell’avvio

di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di

strumenti di programmazione» e, sempre secondo il Ministero,

con riferimento alle attività commerciali, ha precisato che detti

strumenti di programmazione sono previsti per i pubblici esercizi,

per il commercio su aree pubbliche, per le medie e le grandi

strutture di vendita. Viceversa, ove il Comune abbia in vigore un

atto di regolamentazione e di pianificazione relativo al rilascio

delle autorizzazioni di natura «esterna» all’attività - cioè che si

esaurisca nell’indicazioni dei presupposti di natura urbanistica

richiesti per il rilascio (ad es. la richiesta di parcheggi) - ciò non è

considerato impeditivo all’applicazione della SCIA, perché non

costituisce un vero e proprio atto di programmazione delle attività

ma solo una regolamentazione che impone ulteriori presupposti

(per lo più di natura urbanistica) per il rilascio dell’autorizzazione

alla specifica attività produttiva.

Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della SCIA:

– le fattispecie in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici

o culturali;

– gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa

nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla

cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione

delle finanze;

– gli atti imposti dalla normativa comunitaria, cioè in tutti quei

casi in cui le normative comunitarie, recepite o direttamente applicate

nel nostro ordinamento, approvate sia prima che dopo

rispetto all’introduzione della disciplina sulla SCIA, prevedono

l’attuazione di procedimenti amministrativi necessariamente

culminanti con l’adozione di un provvedimento espresso.

– le attività economiche a prevalente carattere finanziario.

La presentazione della SCIA comporta l’allegazione delle dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ai

sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 relativi a fatti,

stati e qualità personali incidenti sul singolo procedimento; essa

dovrà, nel caso la specifica normativa di settore preveda requisiti

di natura tecnica o valutativa già oggetto di attestazione o

asseverazione, essere accompagnata dalle attestazioni e asseverazioni

di tecnici abilitati ovvero dalle dichiarazioni di conformità

di un’agenzia per le imprese di cui al d.p.r. n. 159/2010,

attestanti la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge, del

pari incidenti sul procedimento.

L’espressione «tecnici abilitati» indica la categoria omnicomprensiva

di tutte le figure di professionisti che, a seconda dei casi,

sono chiamate ad attestare la sussistenza dei requisiti richiesti

dalle normative vigenti. La «vecchia DIA» doveva essere corredata

dalle autocertificazioni, certificazioni e attestazioni «normativamente

richieste», presupponendo l’applicazione delle diverse

normative di settore nelle quali erano previsti i documenti tecnici

che dovevano essere consultati per l’attestazione del possesso

dei requisiti richiesti.

Il nuovo art. 19 della l. 241 deve dunque essere interpretato

come disposizione di principio rispetto alle singole normative di

settore che individuano la specifica documentazione che deve

essere di volta in volta allegata alla SCIA e le specifiche figure

professionali cui rivolgersi, unitamente al relativo percorso di

abilitazione.

Restano quindi salve e tuttora applicabili le diverse discipline

di settore, sia statali che regionali, a cui spetta solo di dettare la

normativa di dettaglio e individuare la documentazione di volta

in volta necessaria per la presentazione della SCIA e i professionisti

deputati alle asseverazioni richieste, come anche indicato

nella nota 12 novembre 2010 MSN 1772 P- dell’Ufficio Legislativo

del Ministero per la Semplificazione Normativa.

L’attività oggetto della segnalazione

può essere iniziata dalla

data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Questa ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifiche

del caso, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti

e dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività; può quindi

adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività

e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della segnalazione,

fermi restando i generali poteri di autotutela di cui agli articoli

21-quinquies e 21-nonies della l. 241/90, la Pubblica Amministrazione

può intervenire sul «provvedimento consolidato» legittimante

l’esercizio dell’attività solo in presenza del pericolo di un

danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per

la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo

motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque

tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla

normativa vigente.

Resta fermo sempre, quindi anche oltre i 60 giorni, l’obbligo

per l’Amministrazione di segnalazione alla competente autorità

giudiziaria nell’ipotesi di false attestazioni e dichiarazioni con

possibilità per l’Amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti

inibitori nel caso di accertate responsabilità.

Applicazione della SCIA alle attività commerciali

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

– apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie

di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall’art. 4, comma 1,

lettera d) del d. lgs. n. 114/98;

– avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;

– avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo

di apparecchi automatici;

– avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o

tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

– avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi

di acquisto presso il domicilio dei consumatori;

– apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione

di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall’articolo

68, comma 4 della l.r. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei

quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene

svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale

da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e

altri esercizi similari; negli esercizi situati all’interno delle aree di

servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle

stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto

pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende,

amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione

viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle

attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali,

case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili,

case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine;

nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto

e simili);

– avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone

nell’ambito di manifestazioni temporanee.

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia

di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le

seguenti attività commerciali:

– avvio di attività di commercio all’ingrosso di prodotti

alimentari;

– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media

struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa

ex art. 8 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica

SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di

sicurezza alimentare;

– avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande

struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex

art. 9 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica

SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di

sicurezza alimentare;

– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell’ambito

del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni

di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per

il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante,

è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto

della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi,

si segnala che, in base all’art. 64 «Somministrazione di alimenti

e bevande» del d.lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a SCIA e

non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a

programmazione.

Si richiama inoltre la Circolare del Ministero dello Sviluppo

Economico 10 agosto 2010 n. 3637/C che chiarisce l’inammissibilità

dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di

un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti

di programmazione.

La predetta Circolare conferma la necessità dell’autorizzazione

nei seguenti casi:

– avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti

e bevande nelle zone del territorio comunale che, in attuazione

dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010, siano state assoggettate o siano

assoggettabili a programmazione;

– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta

a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata

nell’ambito della programmazione;

– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande ottenuta nell’ambito di zona comunale

già oggetto di programmazione o tutela nell’ambito della stessa

zona.

Si comunica che per le segnalazioni e le autorizzazioni di cui

sopra, stante la complessità della disciplina, saranno resi disponibili,

a breve, dei modelli ad hoc sul sito della Direzione Generale

Commercio, Turismo e Servizi

Applicazione della SCIA ad attività del settore turismo

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

– avvio di attività alberghiera;

– avvio di attività ricettive all’aria aperta;

– avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie,

esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed

& breakfast).

Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la

SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all’art.

24 della l.r. n. 15/2007 e che per l’avvio di nuove attività ricettive

all’aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario

presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione

per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’art. 57

della l.r. citata.

Si segnala, infine, che l’avvio delle attività di agenzia viaggi

resta soggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art.

82 della l.r. 15/2007.

Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali,

artigianali e dei servizi alla persona

Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali

e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta

la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito

dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r.

1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti

attuativi – d.g.r. 4502/07, d.g.r. 6919/08 e d.g.r. 8547/08.

Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio

In materia edilizia, l’Amministrazione regionale si è già espressa

con un proprio comunicato pubblicato in data 8 ottobre

2010 sul portale istituzionale della Direzione Generazione Territorio

e Urbanistica.

In particolare, la Scia si applica alle seguenti attività del settore

edilizio:

– Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero

eccedenti alla previsione di cui all’art. 6 comma 2, lett. a),

d.p.r. 380/2001;

– Interventi di restauro e risanamento conservativo;

– Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti

nella fattispecie di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), d.p.r.

380/2001

Applicazione della SCIA ad attività del settore agricoltura

E’ soggetto a disciplina SCIA il seguente procedimento

– avvio di attività agrituristica (ex DAA);

– avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio

dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione

ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi

automatici).

Fase transitoria

Nell’attuale fase di transizione sono da considerarsi comunque

ricevibili le DIAP presentate in osservanza della l.r. n. 1/2007

a prescindere dal nomen iuris (diverso dalla SCIA) ed in considerazione

della sostanziale analogia della finalità dei citati istituti.

Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di corredare la documentazione

con le attestazioni e le asseverazioni necessarie ai sensi

delle normative di settore.





Il Direttore

Affari Istituzionali e Legislativo

Luca Dainotti



Il Direttore

Semplificazione e Digitalizzazione

Paolo Mora

riferimento id:701

Data: 2014-10-29 09:10:59

Re:Lombardia: circolare su SCIA (21 marzo 2011)

scusate  ho un problema vecchio, a monte dal 2007 di una persona che ha aperto un bar senza chiedere l'autorizzazione producento una diap errata e il luogo non è compatibile con l'attività di p.e. ora mi dicono che in ogni caso con l'art. 19 della 241/e l.r.1/2007 si tratta solo di mancata comunicazione di inizio attività da parte dell'esercente .... può essere ? grazie

riferimento id:701

Data: 2014-10-29 19:39:57

Re:Lombardia: circolare su SCIA (21 marzo 2011)


scusate  ho un problema vecchio, a monte dal 2007 di una persona che ha aperto un bar senza chiedere l'autorizzazione producento una diap errata e il luogo non è compatibile con l'attività di p.e. ora mi dicono che in ogni caso con l'art. 19 della 241/e l.r.1/2007 si tratta solo di mancata comunicazione di inizio attività da parte dell'esercente .... può essere ? grazie
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Scusa ma ti sei spiegata proprio male (scusa la franchezza). Compro qualche virgola e qualche vocale  :) :) :) :) :) :) :)
Rispiega con maggiori dettagli (anche di date ed atti) cosa è successo.

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