Data: 2012-08-29 09:53:33

Impatto acustico pizzerie d asporto

Visto l'art. 4 comma 1 del DPR 227 del 2011 e s.m.i, il quale non prevede obblighi in materia acustica per le attività a bassa rumorisità di cui all'allegato B ad eccezzione di [u]pizzerie[/u], bar, ecc. che abbiamo la diffusione di musica.
Chiedo se il termine "pizzeria" richiamato nel sopraccitato articolo faccia riferimento al termine "Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, [u]pizzerie comprese
quelle da asporto[/u], mense, bar)" .di cui al punto 3 dell allegato B della medesima legge.
A mio avviso sembrerebbe sia così in quanto le casistiche di cui all art 4 fanno espressamente riferimento a quelle dell'allegato ove l'attività di pizzeria non differenzia le casistiche di soministrazione ed asporto.
Se l'equiparazione fosse valida allora si introdurrebbe l obbligo di valutazione e/o certificazione dei requisiti acustici anche per le pizzerie d asporto.

riferimento id:6983

Data: 2012-08-29 12:35:22

Re:Impatto acustico pizzerie d asporto

La situazione è questa.
Esiste la FAMIGLIA "Attività di ristorazione collettiva e pubblica"
Rientrano in detta famiglia le specie: ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, bar

Ebbene, mentre tutte le pizzerie sono escluse dall'obbligo della VIAC se non hanno impianti di diffusione SOLO LE PIZZERIE NON DI ASPORTO rientrano nell'obbligo della VIAC se hanno impianti sonori.

Infatti il legislatore non richiama all'art. 4 comma 1 la sottospecie di "pizzerie di asporto", che invece va a precisare nell'allegato B. ergo, solo le pizzerie non di asporto ricadono in detta disciplina.

[color=red]P.S.
poichè la VIAC è autocertificata dall'interessato SUGGERIREI all'interessato di presentarla comunque .... in quanto non sarà il Chiarelli a fare i controlli e scommetto che il 90% degli organo di vigilanza darà una interpretazione più restrittiva.[/color]

riferimento id:6983

Data: 2012-08-29 14:18:40

Re:Impatto acustico pizzerie d asporto

Concordo.
Il legislatore a mio avviso vuole escludere dall'esclusione (scusa il gioco di parole) quelle attività che prevedono presenza di pubblico che staziona nei locali, come nei luoghi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense) o locali pubblici (attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) ove si usino impianti di diffusione sonora.
Altrimenti mi chiedo perchè la pizzeria d'asporto sì e il kebeb o altra attività artigianale no?

Ti ricordo inoltre che per le pizzerie d'asporto (artigiani alimentari) che facciano anche la somministrazione non assistita si applica l'art. 2 comma 5 della l.r. 8/2009: "[i]L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull’inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi[/i]".

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