Data: 2012-08-29 07:43:41

tabella speciale

ciao,
mi confronto con voi in merito a ciò: c'è stato un caso in cui un notaio, per il passaggio di un'attività che gestisce una rivendita di tabacchi, si è rifiutato di andare alla stipula in quanto il titolare "cedente" non era in possesso della tabella speciale tabaccai.
Vi chiedo delucidazioni ed aggiornamenti normativa in merito alla situazione di cui sopra....
E' necessaria la presenza della tabella speciale se l'attività esercitata è solo di vendita generi di monopolio quando non si è in possesso di altro tipo di autorizzazioni (es. somministrazione/cartoleria) alle quali abbinare quella vendita?
In sostanza la licenza di monopolio può "circolare" da sola o ha necessità di una licenza/DIA/SCIA (che sia come minimo costituita dalla tabella speciale) che faccia da "pezza d'appoggio"?
grazie
a.

riferimento id:6980

Data: 2012-08-29 12:26:42

Re:tabella speciale

L'equivoco è questo.
Il titolare di un generi di monopolio AUTOMATICAMENTE è titolare della tabella speciale relativa e può vendere senza ulteriori adempimenti tutti i generi della tabella speciale.
Purtroppo, quando uscirono i modelli COM1, ci furono degli equivoci generati da detti modelli.

Ciò premesso suggerirei all'interessato di presentare comunque una scia per tabella speciale e di richiedere ad un NUOVO NOTAIO (o allo stesso se preferisce) di rogare l'atto sulla base della scia presentata. penso sia la soluzione DI FATTO più semplice piuttosto che imbastire una dotta disquisizione con il notaio sulle tabelle speciali!!!!

riferimento id:6980

Data: 2016-03-31 06:06:49

Re:tabella speciale

I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.

[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]

[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]

Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio;  2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.

http://buff.ly/1PGXBAs

riferimento id:6980
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