Data: 2012-08-26 06:31:05

SISTRI - DECRETO 25 maggio 2012 , n. 141

SISTRI - DECRETO 25 maggio 2012 , n. 141

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 maggio 2012 , n. 141
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  18  febbraio
2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante  istituzione  del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
successive modifiche  e  integrazioni,  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (12G0162)
 
(GU n. 196 del 23-8-2012 )
Note:  Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2012

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52,  «Regolamento  recante
istituzione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102»;
  Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che,
«al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per  consentire
la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della
tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),  nonche'  l'efficacia  del
funzionamento delle  tecnologie  connesse  al  SISTRI,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  15
dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti  software  e
hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di  tecnologie
di utilizzo piu' semplice rispetto  a  quelle  attualmente  previste,
organizzando, in collaborazione  con  le  associazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative, test di funzionamento  con  l'obiettivo
della piu' ampia partecipazione degli utenti»;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 10 novembre 2011,  n.  219,  che  ha  apportato
«Modifiche  al  Regolamento  recante  istituzione  del  sistema  di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  dell'articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»;
  Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25  novembre  2011
ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138,  convertito  con  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
effettuati secondo le modalita' concordate  con  le  associazioni  di
categoria;
  Considerato che detti test hanno confermato la  necessita'  di  dar
luogo ad alcune modifiche  delle  componenti  software  del  sistema,
nonche' ad alcune modifiche di carattere procedurale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n.
4151/2012 prot. n. 2365/2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota  del
21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

  Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52,  «Regolamento  recante
istituzione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102», come modificato dal decreto 10  novembre  2011,  n.  219,  sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
    a) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente  comma  1-bis:  «1-bis.
Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali
o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel
territorio della Regione Campania; a detti  centri  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»;
    b) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente  comma  4-bis:  «4-bis.
Gli  Enti  titolari  dell'autorizzazione  di  impianti  pubblici  di
trattamento  di  rifiuti  possono,  in  attesa  della  voltura
dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le  procedure  SISTRI  a
terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  dalla
legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali  e'  affidata
la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI.  In  tali
ipotesi l'iscrizione al SISTRI e'  effettuata  a  nome  del  soggetto
gestore.»;
    c) all'articolo 7, comma 3, dopo  le  parole  «si  riferiscono.»,
aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento  del  contributo
deve essere effettuato entro il 30 novembre.».
    d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma
1, primo  e  secondo  periodo,  le  parole  «ritardata  consegna  dei
dispositivi in fase di  prima  iscrizione»  sono  sostituite  con  le
parole «attesa della  consegna  dei  dispositivi  in  fase  di  prima
iscrizione»; al medesimo comma 1, dopo le parole «o  per  assenza  di
copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti
parole: «nonche'  nei  sette  giorni  successivi  alla  consegna  dei
dispositivi»  ed  e'  aggiunto,  alla  fine,  il  seguente  periodo:
«L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio per
le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei
dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi
alla consegna dei dispositivi stessi:  in  tali  ipotesi  i  soggetti
tenuti alla  compilazione  della  Scheda  SISTRI-AREA  MOVIMENTAZIONE
adempiono agli obblighi  di  cui  al  presente  decreto  mediante  la
conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i
soli  rifiuti  ancora  in  carico,  la  Scheda  SISTRI-AREA  REGISTRO
CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna  dei  dispositivi.»;
al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore  dalla  ripresa  del
funzionamento del SISTRI»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro
cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»;
al medesimo comma 2 il secondo periodo e' soppresso;
    e) all'articolo 13, comma 1, e' aggiunto alla  fine  il  seguente
periodo: «La  riga  della  Scheda  SISTRI-AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO
corrispondente allo scarico  effettuato  a  seguito  della  presa  in
carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e' compilata e firmata
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del
trasporto.»; al comma 2, e' aggiunto alla fine il  seguente  periodo:
«Il dato relativo alla quantita' di rifiuti movimentati  deve  essere
espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile,  in
metri cubi.»; al medesimo comma 2,  le  parole  «almeno  quattro  ore
prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due ore prima  che  si
effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della piena operativita'  del  SISTRI
e, successivamente, almeno quattro  ore  prima.»;  al  comma  3  sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: «ne'  alla  movimentazione  di
rifiuti elettrici ed  elettronici  (RAEE)  in  uscita  da  Centri  di
raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.».
    f) all'articolo 14, comma 4, e' aggiunto alla  fine  il  seguente
periodo: «Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento  di
diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di
essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.»;
    g) all'articolo 15, al comma 3 sono soppresse le parole:  «e  2»,
ed e'  aggiunto,  alla  fine,  il  seguente  comma:  «3-bis.  Per  la
movimentazione  dal  luogo  di  produzione  alla  sede  dell'azienda
sanitaria di riferimento si applica  il  comma  4  dell'articolo  14.
Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito
siano trasportati dal  personale  sanitario  alla  sede  dell'azienda
sanitaria di riferimento,  non  si  effettua  la  compilazione  della
scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.»;
    h) all'articolo 16, e' aggiunto alla fine, il  seguente  periodo:
«Entro il medesimo termine e' firmata elettronicamente la riga  della
scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO».
    i) all'articolo 18, comma 1, le parole  «almeno  due  ore  prima»
sono sostituite dalle seguenti: «almeno un'ora prima  dell'operazione
di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della piena operativita'  del  SISTRI  e,  successivamente,
almeno due ore prima»; al comma 7 le parole «non superare  i  quattro
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superare i sei  giorni»;
sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis;
    «1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO,
generate automaticamente dal sistema al momento  della  comunicazione
da parte del trasportatore della presa in  carico  e  della  consegna
all'impianto  di  destinazione  dei    rifiuti,    sono    firmate
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in  carico
e dalla consegna dei rifiuti medesimi.»;
    «4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le  attivita'
di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere  svolte
con le seguenti modalita':
      a) prima della movimentazione  dei  rifiuti,  il  trasportatore
compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente  di
generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore  e  la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del  trasportatore  medesimo;  il
trasportatore  firma  elettronicamente  le  schede  SISTRI  -  AREA
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e  ne  produce  due
copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel  caso  di
raccolta da produttori  non  obbligati  all'iscrizione  al  SISTRI  o
destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI  -
AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo'
stampare  altresi'  delle  schede  in  bianco,  scaricate  dall'area
autenticata del portale  SISTRI,  da  consegnare  al  conducente,  da
utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del
giro di raccolta;
      b) le informazioni della Scheda SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE
del trasportatore  relative  a  conducente,  targa  automezzo,  targa
dell'eventuale rimorchio e percorso  pianificato  per  il  trasporto,
possono essere inserite manualmente dal conducente al  momento  della
partenza; le informazioni della scheda SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE
del  produttore  relative  a  quantita',  volume,  opzione  peso  da
verificarsi  a  destino  e  numero  colli,  possono  essere  inserite
manualmente dal conducente al  momento  della  presa  in  carico  dei
rifiuti;  resta  obbligatoria  la  compilazione  da  parte  del
trasportatore di tutti gli altri campi della  Scheda  SISTRI  -  AREA
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;
      c) qualora, durante il giro di microraccolta,  si  aggiunga  un
produttore  non  previsto  per  il  quale  non  e'  stata  quindi
precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE,  il
conducente, dopo aver effettuato la  presa  in  carico  del  rifiuto,
compila manualmente le copie della scheda in  bianco  precedentemente
stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero
progressivo  indicato  nella  scheda  in  bianco  compilata  e  le
informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva
lettera e), il  delegato  dell'impresa  di  trasporto  trasferisce  a
sistema  la  Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE  richiamando  il
medesimo numero progressivo;
      d) il conducente effettua  il  trasporto  verso  l'impianto  di
destinazione  con  la  copia  delle  schede  compilate,  firmate  dai
produttori.  Nel  caso  di  raccolta  da  produttori  non  obbligati
all'iscrizione  al  SISTRI  o  destinatari  di  specifiche  procedure
semplificate, una  copia  della  scheda  firmata  dal  conducente  e'
lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il
carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito  e  del
peso verificato a destino, trattenendone una copia.
      e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono
essere  inserite  entro  48  ore  lavorative  dalla  chiusura  delle
operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da
produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI  o  destinatari  di
specifiche  procedure  semplificate,  il  gestore  dell'impianto  di
recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere
al produttore dei  rifiuti  la  copia  della  Scheda  SISTRI  -  AREA
MOVIMENTAZIONE completa al fine  di  attestare  l'assolvimento  degli
obblighi di cui al presente decreto.»;
    «4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel
caso di raccolta con lo  stesso  automezzo,  da  parte  di  un  unico
trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)  depositati
presso piu' centri di raccolta comunali o intercomunali.»;
    «7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o  intermodale  di
rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE
relative ai vettori che intervengono nel  trasporto,  possono  essere
compilate dal soggetto che  organizza  il  trasporto,  il  quale,  se
diverso dal produttore, dal trasportatore  o  dal  destinatario  deve
essere    iscritto    al    SISTRI    quale    soggetto    parificato
all'intermediario.»;
    l) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
    «2-bis. Gli impianti di recupero o  di  smaltimento  dei  rifiuti
urbani  possono  effettuare,  al  termine  di  ciascuna  giornata
lavorativa, un'unica registrazione di carico per  ciascuna  tipologia
di rifiuti conferita da ciascun comune.»
    m)  l'articolo  20  e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  20.
Attestazione dell'assolvimento  degli  obblighi  del  produttore  dei
rifiuti -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente  decreto
relativamente ai produttori che non  sono  tenuti  alla  compilazione
telematica delle  Schede  SISTRI-AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO  e  AREA
MOVIMENTAZIONE ai  quali  verra'  comunque  inviata  dal  sistema  la
comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di  attestare  il
completo assolvimento degli obblighi di cui al  presente  decreto  da
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al  medesimo,  alla
casella  di  posta  elettronica  attribuitagli  automaticamente,  la
comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte  dell'impianto  di
recupero  o  smaltimento  situato  nel  territorio  nazionale.  Ad
esclusione dei produttori  che  non  sono  tenuti  alla  compilazione
telematica,  in  caso  di  mancato  ricevimento  della  predetta
comunicazione  nei  trenta  giorni  successivi  al  conferimento  dei
rifiuti al trasportatore, il produttore  dei  rifiuti,  ai  fini  del
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente  decreto,  e'
tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al  SISTRI
e alla Provincia territorialmente competente».
    n) all'articolo  21-bis,  comma  3,  e'  aggiunto  alla  fine  il
seguente periodo:  «Su  indicazione  del  legale  rappresentante,  da
effettuarsi al  momento  della  richiesta  del  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita', il certificato elettronico afferente al medesimo
dispositivo puo' essere associato al rappresentante legale  stesso  o
ad una delle persone  fisiche  individuate  come  delegati  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1 lettera a).».
    o) all'articolo 22, comma 3, terzo periodo,  le  parole  «avviene
con cadenza mensile» sono sostituite  dalle  seguenti:  «puo'  essere
effettuata ogni quarantacinque giorni».
    p) all'articolo 23, comma 5, e' aggiunto alla  fine  il  seguente
periodo:  «A  tal  fine  il  gestore  dell'impianto  di  recupero  o
smaltimento dei  rifiuti  e'  tenuto  a  stampare  e  trasmettere  al
produttore  dei  rifiuti  la  copia  della  Scheda  SISTRI  -  AREA
MOVIMENTAZIONE completa»;  e'  aggiunto  inoltre  il  seguente  comma
5-bis: «5-bis. Nei casi di cui al  presente  articolo,  i  produttori
adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico  e  scarico
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».
    q)  all'articolo  27,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: le parole «composto da quindici  membri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «composto da diciannove membri»; alla lettera  d)  la
parola «dieci» e' sostituita con la parola «quattordici».
    r) all'Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole
«entro quindici giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla ricezione  della
comunicazione».
    s)  all'Allegato  IA,  il  paragrafo:  «DISPOSITIVI  AGGIUNTIVI.
PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO» e sino
alla  fine  dell'allegato  IA  e'  cosi'  sostituito:  «DISPOSITIVI
AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.».
  I soggetti interessati possono richiedere un numero di  dispositivi
USB aggiuntivi rispetto  a  quelli  inizialmente  assegnati  entro  i
limiti massimi indicati nelle  tabelle  che  seguono.  E',  comunque,
possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di
un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti  stabiliti,  previa
presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta  e
nei limiti della disponibilita' tecnologica. L'entita' del contributo
per  ogni  dispositivo  USB  aggiuntivo  richiesto  e'  stabilito  in
€ 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.
  Imprese ed enti (addetti per unita' locale):
    fino a 20 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 2;
    da 21 a 50 addetti per unita' locale numero  massimo  dispositivi
4;
    da 51 a 250 addetti per unita' locale numero massimo  dispositivi
6;
    da 251 a 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi
8;
    oltre 500 addetti per unita' locale  numero  massimo  dispositivi
10.
  Enti e comuni Regione Campania:
    inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;
    da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4;
    da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6;
    superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.
  Attivita'  di  trasporto  rifiuti  urbani:  Regione  Campania  o
iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):
  Classe iscrizione Albo:
    inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;
    inferiore a 50.000 abitanti e  sup.  o  uguale  a  20.000  numero
massimo dispositivi 4;
    inferiore a 100.000 abitanti e sup.  o  uguale  a  50.000  numero
massimo dispositivi 6;
    inferiore a 500.000 abitanti e sup. o  uguale  a  100.000  numero
massimo dispositivi 10;
    superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo  dispositivi
10.
  Attivita' di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5,  d.lgs.
n. 152/2006):
  Classe iscrizione Albo quantita' autorizzata:
    inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2;
    superiore o uguale a 6.000  tonn.  e  inferiore  a  15.000  tonn.
numero massimo dispositivi 4;
    superiore o uguale a 15.000 tonn.  e  inferiore  a  60.000  tonn.
numero massimo dispositivi 6;
    superiore o uguale a 60.000 tonn. e  inferiore  a  200.000  tonn.
numero massimo dispositivi 10;
    oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.».
    t) all'Allegato II, nelle tabelle «Produttori/Detentori», «Enti e
imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli»,  il
titolo  della  prima  colonna  «DIPENDENTI  per  unita'  locale»  e'
sostituito dal seguente: «ADDETTI per unita' locale».
    u) all'Allegato II, nelle  tabelle  «Enti  e  imprese  produttori
rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli» sostituire  le  parole:
«Da a 5» con le seguenti: «Da 1 a 5».
    v)    all'Allegato    III,    Descrizione    Tecnica    Scheda
SISTRI-Produttore/Detentore  rifiuti  speciali,  al  paragrafo  Area
Registro cronologico, il punto II e'  sostituito  dal  seguente:  «La
riga dell'AREA REGISTRO CRONOLOGICO relativo alla movimentazione  dei
rifiuti e' compilata e firmata elettronicamente  entro  i  successivi
dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.».
  Il presente Regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
    Roma, 25 maggio 2012

                                                  Il Ministro: Clini
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 10, foglio n. 15

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