Data: 2012-08-25 08:44:05

diritto accesso documenti amministrativi

All'interno di Questo Ente, esiste una interpretazione contrapposta sull'esercizio di accesso ai documenti amministrativi che ti sottoponiamo per avere anche la tua preziosa opinione.
Il caso.
Il sig. X , inoltra richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della L. 241 e del DPR 352/92.
La richiesta risultava finalizzata a :"prendere visione ed eventalmente di avere copia semplice dei seguenti documenti : fabbricati vari siti in Buggiano Via --- intestati ai Sigg. "R,S,T,Z". La richiesta viene avanzata nella sua qualità di richiedente l'usocapione" rilevando altresì "che sussite un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per i seguenti motivi: Accertamenti urbanistici con finalità di richiesta di acquisizione di proprietà per uso capione".
Non è allegato alla richiesta, alcun documento di identificazione, nè altro a comprovare la qualità dichiarata "richiedente usocapione".
Ciò premesso, Questo Ente, pur rilevando la estrema genericità della richiesta e la mancanza del documento di identità, nonchè di altra documentazione alla identificazione della sua dichiarata qualità, ha notificato ai soggetti controinteressati, tale richiesta, ai sensi art. 3 DPR 184/06.
I soggetti controinteressati "R,S,T,Z", proprietari dei fabbricati, hanno trasmesso a Questo Ente opposizione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentati dal Sig. X per le seguenti motivazioni: "genericità della richiesta, difetto della qualità di richiedente l'usocapione, insussistenza di interesse giuridico", chiedendo notizie sulla determinazione assunta da Questo Ente.
Questo Ente, stante la domanda priva del requisito essenziale dell'interesse  concreto [(art.22 c.1 let. b)], in quanto il Soggetto X pur dichiarando di essere richiedente l'usocapione, non ha comprovato con i documenti tale sua qualità, stante le n. 4 opposizioni (tutte identiche) dei controinteressati, nelle quali si rileva, tra l'altro, che non esistono nè istanze avanzate dal Sig. X nei loro confronti,  nè giudizi pendenti finalizzati all'accertamento dei presupposti per una declaratoria in tal senso", ha ritenuto che non vi fossero i presupposti all'esercizio del diritto richiesto dal Sig. X, lasciando decorrere trenta giorni dalla richiesta, tale da rendere di fatto applicabile le disposizioni di cui all'articolo 25 c. 4 della L. 241/90 (diniego tacito).
Di contro, altri sostengono che per il fatto che il Sig. "X",  sia residente in Questo Comune, una volta comprovato ciò con relativo documento, tale requisito, lo avrebbe abilitato ad avanzare richieste sull'accesso ai documenti amministrativi che attengono edifici dello stesso Comune cui esso risiede.
Chi pone il presente quesito è il responsabile del procedimento, che ha intrapreso la strada del diniego tacito, (prima tesi), richiedendo comunque il tuo contributo e se condividi ciò che ho fatto.
Grazie ancora per la tua collaborazione.


riferimento id:6944

Data: 2012-08-26 06:00:05

Re:diritto accesso documenti amministrativi

Alcuni spunti:
1) SCONSIGLIO di giungere al diniego tacito (quasi sempre perdente in caso di ricorso). I dinieghi VANNO MOTIVATI, i dinieghi taciti sono immotivati. Inutile rischiare e far rischiare l'ente se comunque si è presa una decisione
2) il problema descritto è affrontato da DECENNI dalla dottrina e riguarda le due diverse tipologie di accesso ai documenti amministrativi. Quella generale della L. 241/1990 e quella speciale del Dlgs 267/2000 (relativamente all'accesso del residente sugli atti del Comune).

In sintesi: una corrente di pensiero ritiene che l'accesso ai documenti del Dlgs 267/2000 sia SPECIALE e tale disciplina ESCLUDA la necessità di un interesse concreto, diretto ed attuale in quanto INSITO nella qualità di residente.
Si legga: [color=red]L'art. 22 della L. n. 241/1990, il quale prevede che la legittimazione all'accesso in tanto è riconosciuta in quanto il richiedente comprovi di avere "... un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ...", non opera nel caso di accesso agli atti degli enti locali, per il quale l'art. 10 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) ha già operato in generale il riconoscimento del diritto di accesso a favore di una certa categoria di soggetti (i cittadini appartenenti ai predetti enti).
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067 [/color]

Sono stati scritti libri, manuali, commenti ecc..... per sostenere l'una e l'altra tesi.

RECENTEMENTE (trovi una ottima massimazione su http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/DPA_accesso.html)

[color=red]Consiglio di Stato, sez. V, dec. n. 1772 del 24 marzo 2011[/color]
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere supportata da un interesse concreto e attuale del richiedente per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante; la nozione di tale interesse è diversa e più ampia di quella rispetto all'interesse all'impugnativa, non presupponendo necessariamente una posizione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo (con la conseguenza che la legittimazione all'accesso può essere riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti - anche procedimentali - richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto a quello relativo alla situazione legittimante eventualmente l'impugnativa dell'atto) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. II, 27 aprile 2010. n. 1020).

Tale sentenza raccoglie un orientamento giurisprudenziale diffuso (T.A.R. Lombardia Brescia, 13-02-2006, n. 188).

Alla luce dell'orientamento, recente e ben argomentato, del Consiglio di Stato non si può che aderire a tale soluzione.

Venendo al caso concreto, da quanto descritto, ritengo anche io che MANCHI LA DIMOSTRAZIONE di un interesse diretto, concreto ed attuale in quanto manca la definizione del collegamento fra gli atti richiesti e l'interesse (usucapione) vantato. Se l'interessato integra la motivazione, anche con pochi ulteriori elementi, vi saranno i presupposti per concedere l'accesso (infatti la stessa giurisprudenza ritiene comunque che l'accesso sia la regola e quindi dimostrato il collegamento occorre concedere la visione/copia degli atti).

Spero di essere stato di aiuto.

BUON LAVORO

riferimento id:6944
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