Data: 2012-08-25 08:34:43

Regione Lazio e commercio ...

L’art. 3 del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 dispone che i Comuni e le Regioni “adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: …”.
L’art. 31, comma 2, del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 dispone che “ … costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma ((entro il 30 settembre 2012))”.
L’art. 34, comma 3, del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 dispone che “ …  Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; …”.
L’art. 1 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 dispone che “ … sono abrogate, […] e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti […] “. Inoltre, al comma 4, viene disposto che “ … ((I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni)) si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione…”.
MI SEMBRA DI AVERCI MESSO TUTTO!
Il problema per una Regione, come il LAZIO (sic!), che ovviamente non “onorerà” ne gli adempimenti previsti per il 30/09/2012 ne quelli del 31/12/2012.
Ad esempio la LR 33/99 prevede la “localizzazione” delle medie superfici di vendita, in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 34, comma 3, del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 ( … il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area …).
Ora dal 30/09/2012, semplificando (cioè rendendo semplice …), chi ha un locale con destinazione d’uso commerciale può aprire una MSV, senza tener conto dell’eventuale localizzazione fatta dal comune ai sensi della LR 33/99?
Il primo serio dubbio! Dalla citata normativa statale non mi sembra previsto nessun automatismo! In altre parole, dov’è disposto che automaticamente all’inadempienza della Regione consegue l’immediata applicazione dei suddetti principi? In realtà mi sembra un tipico caso di “limbo” … Cioè non si può applicare la normativa regionale, ma, alte tempo stesso, non scatta automaticamente la “normativa di principio” statale e, perché no, comunitaria.
Che ne pensate ??????

riferimento id:6943

Data: 2012-08-26 05:47:58

Re:Regione Lazio e commercio ...

[color=red]Ottimo il riepilogo a cui andrebbero aggiunte le norme pregresse dal DL 223/2006 al Dlgs 59/2010 ... che già prevedevano disposizioni volte alla liberalizzazione con scadenze ormai superate. La prima il 1 gennaio 2007 [/color]

Ora dal 30/09/2012, semplificando (cioè rendendo semplice …), chi ha un locale con destinazione d’uso commerciale può aprire una MSV, senza tener conto dell’eventuale localizzazione fatta dal comune ai sensi della LR 33/99?
[color=red]A mio avviso per le MSV ciò vale dal 1 gennaio 2007 (più di 5 anni fa). Comunque sia ormai è questione di poche settimane e da settembre è PACIFICO che vada disapplicata la disciplina regionale più restrittiva. Chi ha un locale commerciale ed ha gli standard urbanistici e di parcheggio può aprire OVUNQUE una MSV. Non esistono indici[/color]

Il primo serio dubbio! Dalla citata normativa statale non mi sembra previsto nessun automatismo! In altre parole, dov’è disposto che automaticamente all’inadempienza della Regione consegue l’immediata applicazione dei suddetti principi?
[color=red]Lo Stato è furbo e per evitare un possibile ricorso alla Consulta non ha scritto questo automatismo che comunque è chiaro nella previsione del TERMINE FINALE di adeguamento.
Altrimenti la norma non avrebbe alcun valore se la Regione potesse non rispettare il termine senza conseguenze. Guarda la relazione di accompagnamento al disegno di legge della Regione Toscana dove si parla espressamente dell'automatismo (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5625.msg11757#msg11757)[/color]

In realtà mi sembra un tipico caso di “limbo” … Cioè non si può applicare la normativa regionale, ma, alte tempo stesso, non scatta automaticamente la “normativa di principio” statale e, perché no, comunitaria.
[color=red]NOOOO, vai tranquilla che si applica la normativa nazionale e, come ti dicevo, ormai da oltre un lustro!!!!!!!!!!!![/color]

riferimento id:6943

Data: 2012-10-14 11:06:13

Re:Regione Lazio e commercio ...

Scusa se ritorno sulla questione!!!!
Ho letto con grande attenzione la recente sentenza della Corte costituzionale (Set. n. 200/2012) !!!
Mi sembra che disposponga quanto segue: "L’art. 3, d.l. n. 138 del 2011, non stabilisce regole, ma piuttosto introduce disposizioni di principio, le quali, per ottenere piena applicazione, richiedono ulteriori sviluppi normativi, da parte sia del legislatore statale, sia di quello regionale, ciascuno nel proprio ambito di competenza". Quindi, nel Lazio dobbiamo continuare ad applicare la LR 33/99. CASA NE PENSI ???????

riferimento id:6943

Data: 2012-10-14 17:06:10

Re:Regione Lazio e commercio ...


Scusa se ritorno sulla questione!!!!
Ho letto con grande attenzione la recente sentenza della Corte costituzionale (Set. n. 200/2012) !!!
Mi sembra che disposponga quanto segue: "L’art. 3, d.l. n. 138 del 2011, non stabilisce regole, ma piuttosto introduce disposizioni di principio, le quali, per ottenere piena applicazione, richiedono ulteriori sviluppi normativi, da parte sia del legislatore statale, sia di quello regionale, ciascuno nel proprio ambito di competenza". Quindi, nel Lazio dobbiamo continuare ad applicare la LR 33/99. CASA NE PENSI ???????
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Il discorso sarebbe COMPLESSO. La Corte fa riferimento ad ALCUNE disposizioni di principio ma non vi sono solo norme di principio!!! E comunque anche queste, scaduto il termine di recepimento, trovano applicazione.
Inoltre occorrerebbe considerare la rilevanza del diritto comunitario.

Non si può approfondire oltre!!!

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