Qual è la differenza tra subingresso e voltura di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio (tipo A). In che caso si utilizza l'una o l'altra?
riferimento id:6938In caso di trasferimento dell’azienda ( in affitto o a titolo definitivo ) è prevista l’attivazione di una procedura amministrativa, Nel caso di commercio su aree pubbliche la regione Emilia Romagna ha regolamentato questa procedura con l’art 4 della legge regionale n. 4/1999, titolato “Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni” . Quindi il termine tecnico usato per indicare i trasferimento della gestione è [i]volturazione[/i], ma nell’uso corrente si usa il termine [i]subingresso[/i] come sinonimo.
Qual è la differenza tra subingresso e voltura di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio (tipo A). In che caso si utilizza l'una o l'altra?
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Confermo quanto detto da Morena ed aggiungo che nella PRASSI AMMINISTRATIVA (spesso burocratica) si indicava come voltura ogni variazione di dati contenuti in una autorizzazione tanto da modificare l'autorizzazione ad ogni minima variazione (es. residenza, soci, preposto ecc....).
Oggi si distinguono essenzialmente due ipotesi:
1) il subingresso, con il quale si acquista o affitta una azienda o ramo di azienda. La procedura è in SCIA ma è "consuetudine" rilasciare comunque un atto di "voltura". Questa prassi può continuare ma alla condizione che: a) il subingresso ha effetto dalla SCIA; b) la voltura non è in bollo in quanto atto meramente riepilogativo e non autorizzativo
2) le variazioni. In questo caso NON si voltura ma si fa presentare una mera comunicazione delle variazioni intercorse.