Data: 2012-08-24 05:29:47

mancata presentazione Scia subingresso p.e.

.Art. 69 comma 3 L.R. 6/2010:
L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. E’ soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata. L’avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, in zona non sottoposta a  tutela, sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della L.241/1990.

Caso: titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che non ha comunicato il subingresso dell'attività a seguito di compravendita.
E' corretto applicare la sanzione di cui all'art. 80 comma 1 che rimanda all'art. 17 bis comma 1 del tulps? sarebbe, quindi, sanzione pecuniaria da 516 a 3098 € (sanzione in misura ridotta pari a 1032 €) + chiusura dell'attività a seguito di ordinanza?

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Data: 2012-08-24 07:47:11

Re:mancata presentazione Scia subingresso p.e.

Esatto:
applichi art. 80 comma 1 della l.r. 6/2010 e smi "[i][b]Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo[/b] o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, [b]è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [/b] (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)[/i]" e ordinanza di chiusura attività fino a regolarizzazione.

Se poi la comunicazione di subentro presentasse problemi non conformabili applichi l'art. 76 (Decadenza dei titoli abilitativi) comma 1 lettera g): [i]I titoli abilitativi decadono quando... in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75[/i].

Per completezza:
Art. 75 Subingresso comma 1 "[i]Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività [b]è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio[/b] anche ai fini di cui all’articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell’autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66[/i]"



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