Presso il Comune dove lavoro è stata presentata una SCIA per inizio attività somministrazione alimenti e bevande. Il richiedente ha commesso reati nel 2009 rilevanti sotto il profilo della moralità che non gli consentirebbero di svolgere l'attività. Ha però ottenuto la sospensione della pena, nel 2011, attraverso un ordinanza disposta dal giudice dell'esecuzione. Ora, ai sensi del comma 4 dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 questa sospensione è rilevante o no ai fini dello svolgimento dell'attività, visto che l'art. 71 comma 4 richiede che la sospensione sia disposta con sentenza passata in giudicato e non attraverso ordinanza?
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Presso il Comune dove lavoro è stata presentata una SCIA per inizio attività somministrazione alimenti e bevande. Il richiedente ha commesso reati nel 2009 rilevanti sotto il profilo della moralità che non gli consentirebbero di svolgere l'attività. Ha però ottenuto la sospensione della pena, nel 2011, attraverso un ordinanza disposta dal giudice dell'esecuzione. Ora, ai sensi del comma 4 dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 questa sospensione è rilevante o no ai fini dello svolgimento dell'attività, visto che l'art. 71 comma 4 richiede che la sospensione sia disposta con sentenza passata in giudicato e non attraverso ordinanza?
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Salve, stiamo parlando di due circostanze diverse.
Un conto è la SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (che è un istituto giuridico, disciplinato, nell'ordinamento italiano, dagli artt. 163-168 del Codice penale vigente, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera i due anni di reclusione, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni). - Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.), altra cosa la SOSPENSIONE DELLA PENA (Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei (3) anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione).
Quella di cui tratta il Dlgs 59/2010 è la sola sospensione condizionale (Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.).
Quindi nel caso che hai descritto, dalla data di sospensione della pena decorre il QUINQUENNIO di incompatibilità all'esercizio di attività commerciale.