Buongiorno,
succede ormai di consuetudine nel nostro comune ed in quelli limitrofi, che il centro commerciale funzionante organizzi, soprattutto in domeniche di apertura, dei banchi nei corridoi delle gallerie commerciali con i quali alcuni operatori, a volte semplici privati, mettono in vendita alcuni generi sia alimentari che non alimentari o espongono articoli (tipo veicoli, divani etc).
Mai nulla è stato presentato al Comune, si viene a conoscenza di questa cosa per esservi capitato di persona o per sentito dire.
Per il nostro ufficio tali aree non possono essere utilizzate a tali fini in quanto:
- non sono riconosciute quali superfici di vendita (in quanto la superficie massima di vendita è quella autorizzata in conferenza dei servizi e suddivisa per i vari negozi della galleria)
- tali aree sono destinate ad altro scopo (passaggio del pubblico) e possono pregiudicare anche il rispetto delle normative di sicurezza
- tale attività non è giuridicamente qualificata e regolamentata (commercio in sede privata ma non fissa e temporaneo!!)
- soggetti venditori che non sono operatori professionali
Alla luce di quanto sopra si chiede se il nostro ufficio ha ragionato nella maniera giusta o tutto ciò (come sostengono alcuni) rappresenta una facoltà del centro commerciale poichè al proprio interno è libera la determinazione delle attività da svolgere??
Ringrazio anticipatamente
Il fenomeno dei punti di attrazione in galleria è DIFFUSISSIMO.
Occorre distinguere:
1) l'operatore commerciale che vende o somministra: deve essere titolato e quindi per farlo deve fare la SCIA di vicinato o somministrazione (ed il centro commerciale deve comunicare l'eventuale rimodulazione delle superfici con analoga riduzione da altra parte). Poichè spesso durano un girono questo adempimento viene costantemente omesso. Ai vigili l'eventuale sanzione
2) l'operatore commerciale che PROMUOVE ma non vende. Es. mi offre il caffè dicendomi quanto è buono quel prodotto o quella macchinetta o promuovendo il contratto di fornitura. O il tizio che mi presenta il materasso più morbido dell'universo. Sono attività di promozione e non commerciali. In questi casi NON SERVE NIENTE ed effettivamente il centro commerciale può disporre a piacimento degli spazi (garantendo il rispetto delle norme di sicurezza)
3) operatori non commerciali. Privati che promuovono iniziative, attività ecc... Idem come per il punto 2.
La mia esperienza è nel senso che nel 95% dei casi siamo di fronte a casi del tipo 2) e 3) e raramente ci troviamo con operatori che vendono del tipo 1). In questi casi è bene suggerire al centro commerciale di regolarizzarsi. Tanto basta una scia anche il giorno stesso .... e la domenica nessuno vedrà la scia ... ma così sono in regola in caso di controlli.
Per il resto .... speriamo che norme lungimiranti liberalizzino queste attività dando disposizioni più chiare sulle misure di sicurezza .... l'aspetto più delicato ed importante della questione.
[color=red]Occorre distinguere:
1) l'operatore commerciale che vende o somministra: deve essere titolato e quindi per farlo deve fare la SCIA di vicinato o somministrazione (ed il centro commerciale deve comunicare l'eventuale rimodulazione delle superfici con analoga riduzione da altra parte). Poichè spesso durano un girono questo adempimento viene costantemente omesso. Ai vigili l'eventuale sanzione[/color]
Le superfici di vendita sono state stabilite in conferenza dei servizi e suddivisa per i vari negozi della galleria; come può il centro commerciale comunicare la rimodulazione in modo unilaterale??
[color=red]2) l'operatore commerciale che PROMUOVE ma non vende. Es. mi offre il caffè dicendomi quanto è buono quel prodotto o quella macchinetta o promuovendo il contratto di fornitura. O il tizio che mi presenta il materasso più morbido dell'universo. Sono attività di promozione e non commerciali. In questi casi NON SERVE NIENTE ed effettivamente il centro commerciale può disporre a piacimento degli spazi (garantendo il rispetto delle norme di sicurezza[/color]
Non sarebbe meglio far presentare eventuale comunicazione o SCIA ex art. 115 TULPS per esposizione temporanea di merci (anche a scopo di pubblicità o di commissione)???
Le superfici di vendita sono state stabilite in conferenza dei servizi e suddivisa per i vari negozi della galleria; come può il centro commerciale comunicare la rimodulazione in modo unilaterale??
[color=red]Il centro commerciale ha comunque una autorizzazione unitaria e nell'ambito della superficie massima può rimodulare le superfici interne a piacimento se non modifcia quelle attribuite ai singoli esercizi.
Es. ho una MSV di 1200 mq. Per vendere nella galleria la riduco di 100 metri e recupero i 100 metri da mettere in galleria. La superficie non cambia, cambia la sua individuazione in concreto. Basta una comunicazione[/color]
Non sarebbe meglio far presentare eventuale comunicazione o SCIA ex art. 115 TULPS per esposizione temporanea di merci (anche a scopo di pubblicità o di commissione)
[color=red]Sì, se ne ricorrono i presupposti sì. Se il soggetto espone MERCE in vendita in altro esercizio farà il 115 tulps. Se invece promuove servizi non deve fare niente. Dipende dalla tipologia (es. per i contratti di fornitura di caffè non deve fare niente)[/color]
Salve,
se possibile vorrei sapere se gli argomenti trattati sono sempre validi e soprattutto il significato dell'acronimo MSV.
Le chiedo questo perchè faccio mostre presso i centri commerciali e oggi i vigili mi hanno contestato la mia esposizione di materassi.
Grazie.
Salve,
se possibile vorrei sapere se gli argomenti trattati sono sempre validi e soprattutto il significato dell'acronimo MSV.
Le chiedo questo perchè faccio mostre presso i centri commerciali e oggi i vigili mi hanno contestato la mia esposizione di materassi.
Grazie.
[/quote]
Le indicazioni sono sempre valide.
MSV sta per medie strutture di vendita (esercizi compresi fra circa 250-1500 mq .... ma la superficie varia da regione a regione e da comune a comune)
La ringrazio per la tempestiva risposta.
Quando lei scrive :[color=red]"ll centro commerciale ha comunque una autorizzazione unitaria e nell'ambito della superficie massima può rimodulare le superfici interne a piacimento se non modifcia quelle attribuite ai singoli esercizi."
[/color]
Quali altre superfici può rimodulare se non quelle attribuite ai singoli esercizi? Essendo il centro commerciale composto da galleria, negozi e alimentari?
Grazie.
La ringrazio per la tempestiva risposta.
Quando lei scrive :[color=red]"ll centro commerciale ha comunque una autorizzazione unitaria e nell'ambito della superficie massima può rimodulare le superfici interne a piacimento se non modifcia quelle attribuite ai singoli esercizi."
[/color]
Quali altre superfici può rimodulare se non quelle attribuite ai singoli esercizi? Essendo il centro commerciale composto da galleria, negozi e alimentari?
Grazie.
[/quote]
Ho scritto male ... ciò che non deve variare è la superficie autorizzata per il centro commerciale.
La ripartizione può ovviamente variare ... ed in questo caso si faranno le necessarie comunicazioni
Praticamente io devo fare una SCIA di vicinato (essendo l'espositore) e il centro commerciale deve rimodulare gli spazi interni.
Per fare questa SCIA a qualche link utile?
Il centro commerciale a chi la deve fare questa comunicazione.
Grazie, poi non la disturbo più.
Praticamente io devo fare una SCIA di vicinato (essendo l'espositore) e il centro commerciale deve rimodulare gli spazi interni.
Per fare questa SCIA a qualche link utile?
Il centro commerciale a chi la deve fare questa comunicazione.
Grazie, poi non la disturbo più.
[/quote]
DEVE consultare il sito del SUAP competente per territorio.
Se esiste un programma informatico sia la scia di vicinato che la comunicazione del centro commerciale dovranno usare quel canale.
Altrimenti utilizzerà la modulistica disponibile sul sito del SUAP.
Se manca può usare questa:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-07-12/modulistica/modelli-omniavis/category/17-commercio-in-sede-fissa
Il tecnico , mi ha detto che non si può ripartizionare gli spazi dicendomi che la galleria è adibita solo al transito e a esposizioni, per la vendita è stata categorica NO!
Mi posso appellare in qualche modo?
Grazie
Il tecnico , mi ha detto che non si può ripartizionare gli spazi dicendomi che la galleria è adibita solo al transito e a esposizioni, per la vendita è stata categorica NO!
Mi posso appellare in qualche modo?
Grazie
[/quote]
Poichè si tratta di un uso temporaneo, limitato nel tempo, a mio avviso l'obiezione non è ragionevole (in quanto non si ha mutamento della destinazione d'uso, peraltro comunque commerciale), A MENO CHE l'uso degli spazi non interferisca con i requisiti di sicurezza.