Data: 2012-08-23 10:14:08

agenzia di scommesse

una società intende aprire un locale con attività mista: agenzia di scommesse, bar e sala per la visione delle partite. Mi chiede se per le sale scommesse esiste lo stesso limite delle sale gioco ovvero che l'attività di somministrazione deve essere secondaria non visibile ecc. vorrebbe altresì attirare la clientela  pubblicizzando la presenza di una sala attrezzata per vedere le partite. Per quanto riguarda il Bar l'ultimo decreto le assogga agli stessi limiti delle sale giochi tradizionali come punti vendita dediti esclusivamente al gioco, vero? per la sala TV invece come si configura?
grazie.

riferimento id:6914

Data: 2012-08-27 16:47:10

Re:agenzia di scommesse

Come al solito, quando si tratta di giochi e scommesse, le cose diventano oscure.
Per quello che riguarda la somministrazione nella sala scommesse posso citare una recente sentenza del TAR Parma (n. 139/2012) nella quale si afferma che un conto è la sala giochi (scia per somministrazione accessoria come previsto dalla normativa) e un conto sono le sale scommesse per le quali la normativa non prevede la possibilità di somministrazione accessoria di cui alla vecchia tipologia C della L. 287/91 e art. 48 della LR toscana n. 28/2005 (la sentenza è traslabile alla Toscana). Dalla sentenza citata, si evince che l'abilitazione alla somministrazione sarà per attività NON accessoria (sempre SCIA ma soggetta ai requisiti comunali).
Vista la sentenza e dato che l'autorizzazione per agenzia di scommesse è rilasciata dalla Questura ed è quindi soggetta alle prescizioni che il questore avrà reputato di adottare, io chiederei a questa se esistono motivi ostativi allo svolgimento dell'attività di somministrazione (da svolgersi comunque secondo le modalità di cui al decreto AAMS del 27/07/11, si veda in particolare l'art. 3, comma 2).
Aggiungo che una sentenza non è una legge e il Comune può anche disattenderla.

Per quello che riguarda l'attività di "visione partite" vale, su per giù, lo stesso discorso. Si tratta di un'attività da esercitare eventualmente in maniera congiunta riconducibile al pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS. Anche in questo caso occorre capire se la Questura intende vietare attività congiunte oppure se intende comunque prescrivere condizioni particolari di esercizio.

riferimento id:6914
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it