Salve!
Vorrei sapere se secondo voi all'interno di una sala VLT possa essere esercitata anche attività accessoria di pubblico spettacolo di cabaret, esibizione musicale ed arte varia.
L'esercente sostiene che l'attività sia compatibile e possa essere svolta addirittura senza ulteriori adempimenti, ritenendo sufficiente la licenza ex art. 88 TULPS di cui è già in possesso e per l'ottenimento della quale ha a suo tempo prodotto la stessa documentazione necessaria alla eventuale SCIA ex art. 68. Ovviamente non mi ha fornito basi normative per approfondimenti, ma mi ha fatto l'esempio dei casinò dove si svolgono più attività.
Inoltre, riagganciandomi al quesito di cui al seguente link http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5779.msg12028#msg12028 , all'interno della sala vlt è già in essere un esercizio di somministrazione accessorio (in precedenza la sala vlt era sala giochi e in seguito alla trasformazione ha mantenuto la somministrazione). non mi sembra il caso di far fare un passo indietro.... siete d'accordo?...
Grazie
Vorrei sapere se secondo voi all'interno di una sala VLT possa essere esercitata anche attività accessoria di pubblico spettacolo di cabaret, esibizione musicale ed arte varia.
[color=red]IN LINEA GENERALE SI', ma la Questura, titolare del potere autorizzatorio, potrebbe vietare nell'autorizzazione o con separato provvedimento attività accessorie a quella princiaple di VLT. Se non lo vieta è possibile avviarle previa SCIA/autorizzazione comunale[/color]
L'esercente sostiene che l'attività sia compatibile e possa essere svolta addirittura senza ulteriori adempimenti, ritenendo sufficiente la licenza ex art. 88 TULPS
[color=red]Lo so, anche io se fossi il titolare avrei questa idea. E magari penserei di essere esente dalle tasse e di poter andare in pensione a 30 anni .... ma la norma non è così!!!!!
Si sbaglia!![/color]
di cui è già in possesso e per l'ottenimento della quale ha a suo tempo prodotto la stessa documentazione necessaria alla eventuale SCIA ex art. 68.
[color=red]Non c'entra niente![/color]
Ovviamente non mi ha fornito basi normative per approfondimenti, ma mi ha fatto l'esempio dei casinò dove si svolgono più attività.
[color=red]Non si monti la testa, i casino' hanno una regolamentazione speciale e nel titolo abilitativo sono indicate tutte le attività accessorie che si possono svolgere. Lui ha una sala scommesse, non un Casinò[/color]
Inoltre, riagganciandomi al quesito di cui al seguente link http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5779.msg12028#msg12028 , all'interno della sala vlt è già in essere un esercizio di somministrazione accessorio (in precedenza la sala vlt era sala giochi e in seguito alla trasformazione ha mantenuto la somministrazione). non mi sembra il caso di far fare un passo indietro.... siete d'accordo?...
[color=red]Può senz'altro mantenere la somministrazione accessoria.[/color]
Per rispondere al quesito andrebbe prima chiarito di quale tipo di "sala vlt" si sta parlando. La tipologia di "esercizi dedicati" in cui, attualmente, è consentita l'istallazione di VLT è quella tassativamente prevista dal D.D. AAMS 22.01.2010 (art.9). Sebbene sia consentita attività accessoria di somministrazione (con SCIA al SUAP) ad oggi sono esclusi locali come bar, night o altro tipo in cui l'attività prevalente non è quella di raccolta di gioco pubblico (sono esclusi infatti anche i semplici "punti di gioco" normalmente attivi presso bar, tabaccherie, etc.)
Consiglio anche di andare a vedere la circolare AAMS Prot. n. 2010\ 29581 \Giochi \ADI del 7.9.2010.
Saluti
Da quanto esposto sopra si tratta sicuramente di un esercizio dedito esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
riferimento id:6900