Data: 2012-08-20 09:14:50

Produzione e vendita pane da parte imprenditore agricolo

Dr. Chiarelli buongiorno,
il titolare di una azienda agricola mi ha presentato, tramite la sua associazione, una comunicazione di vendita prodotti propri ai sensi del D.lgs. 228/2001, sia nei locali dell’azienda che in forma itinerante, con incluso produzione e vendita pane; ha presentato anche la notifica sanitaria ai sensi del regolamento CEE 852/2004.
In risposta ai miei dubbi, a comprova che gli imprenditori agricoli possono produrre e vendere il pane fatto naturalmente e speriamo, dico io, con la farina del proprio grano, mi ha mostrato un Decreto 5.08.2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, pubblicato in G.U. n. 212 del 10.09.2010, con allegata una tabella che elenca i prodotti e le relative attività agricole con incluso, fra le altre, “Produzione di prodotti di panetteria freschi”.
Di seguito al testo ci sono i commenti e testualmente “Altra aggiunta riguarda la produzione di prodotti di panetteria freschi. Quindi il pane viene considerato prodotto agricolo quando ovviamente è ottenuto con le farine derivanti dai cereali coltivati prevalentemente nella azienda agricola. L’inserimento del pane è una novità molto importante che amplia il concetto generale di attività connessa e cioè il loro perimetro. La circolare della Agenzia delle Entrate del 15 Giugno 2004 ha fissato il principio che l’attività di trasformazione di prodotti agricoli riguardava i prodotti derivanti dalla prima trasformazione di prodotti agricoli e non le successive lavorazioni”.
Ma, allora tutti gli imprenditori agricoli che producono grano, con locali a norme igienico-sanitarie ( e la destinazione d’uso, agibilità e emissioni in atmosfera????), possono fare e vendere il pane? E il requisito professionale, se occorre, ed il Responsabile tecnico?
E la Legge Regionale n. 18/2011, la L. 04.07.1967 n. 580, d.l. 223/2006 art. 4, nonché tutte le disposizioni sulla vendita del pane, nel caso in esame, vanno a farsi benedire e tutta questa normativa deve essere applicata solo a chi vuole aprire un vero e proprio panificio?
Non solo, l’art. 26 comma 2 della L. n. 580/1967, ancora in vigore, prevede che è vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, ecc..
Ma l’imprenditore agricolo, come sappiamo, può fare la vendita anche in forma itinerante dei propri prodotti. Quindi potremmo avere il caso che in un mercato all’aperto, nei posteggi riservati agli imprenditori agricoli abbiamo l’agricoltore che mette in bella mostra su un bancone diverse pezzature di pane, panini e schiacce, ecc., ed accanto c’è l’ambulante, titolare di concessione di posteggio che vende prodotti alimentari, ma che NON PUO’ VENDERE IL PANE!! E questa è la situazione migliore, visti i vari baracchini di lamiera e pali di legno tirati su nei campi (privati) vicino alle strade.
Non è con questo che si debba precludere l’avvio di una attività in un settore come l’agricoltura che al momento attuale si trova in non poche difficoltà, qui si stratta solo di fare un po’ di chiarezza ed agire nel modo, possibilmente, più opportuno.
Allego alla presente il decreto suindicato ed in attesa di una gradita risposta, saluto cordialmente.
Gianni

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Data: 2012-08-21 07:05:38

Re:Produzione e vendita pane da parte imprenditore agricolo

Vorrei segnalare che in relazione alla vendita di pane  su aree pubbliche l’art. 30 c. 5 della D.Lgs 114/1998 ha abolito il divieto di vendita di pane nei mercati scoperti fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

riferimento id:6879

Data: 2012-08-21 08:09:54

Re:Produzione e vendita pane da parte imprenditore agricolo

Grazie per la risposta sulla vendita in forma itinerante, però l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 114 indica solo di "Mercati Scoperti" (anche nei mercati coperti si può)
e quindi ogni altra forma di vendita itinerante rimane vietata?. Ma il mio quesito riguarda principalmente il fatto se un imprenditore agricolo, presentando solamente la comunicazione di vendita prodotti propri ai sensi del D.Lgs. 228/2001, notifica sanitaria per i locali oggetto della produzione ed in base al decreto 05.08.2010 mostratomi e che ho allegato, può produrre e vendere il pane, come ho spiegato più dettagliatamente nella premessa del mio post, senza il rispetto delle prescritte normative sulla panificazione indicate??.

riferimento id:6879

Data: 2012-08-21 19:42:23

Re:Produzione e vendita pane da parte imprenditore agricolo

Ciao,
1) il decreto ministeriale riguarda gli aspetti FISCALI della disciplina agricola (come ben spiegato qui: http://www.agricoltura24.com/attivita-connesse-pane-e-birra-sono-prodotti-agricoli/0,1254,54_ART_2627,00.html)
2) tuttavia questa disposizione è in linea con l'interpretazione da dare al dlgs 228/2001 per il quale anche il pane rientra senz'altro fra i prodotti agricoli trasformati oggetto di vendita libera ai sensi del dlgs 228/2001
Quindi le disposizioni del dlgs 228/2001 introducono anche per il pane una disciplina di favore rispetto alle attività ordinarie. Ma questa è la chiara volontà del legislatore!

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