Data: 2012-08-17 09:18:15

Verbali ocupazione suolo abusivo esercizio commerciale

Salve, volevo chierLe cortesemente un parere che riporto di seguito:

Al titolare di un esercizio commerciale di vicinato di frutta e verdura fresca sono stati redatti  3 verbali  dalla polizia municipale, di cui due per violazione regolamento comunale e 1 ai sensi del CdS,  per occupazione abusiva del suolo pubblico situato davanti al proprio esercizio.

Con apposita ordinanza ho diffidato l'interessato ai sensi dell'art. 6 della L. 25.0397 N. 77  e dell'art. 21-ter della L. 241/90, a rimuovere  la merce e le attrezzatture depositate abusivamente sul suolo pubblico con decorrenza immediata dalla notifica del provvedimento, avvertendo che in caso di inottemperanza venivano adottati i provvedimenti per l'esecuzione d'uffficio e spese a carico del trasgressore, nonchè la sopensione dell'attività per 3 giorni consecutivi.

Con successiva nota, la polizia municipale ha comunicato che l'interessato non ha ottemperato all'ordinanza di diffida redigendo altro verbale di occupazione suolo pubblico abusiva ai sensi del CdS.

L'interessato non ha prodotto ricorso ai verbali.

Ora, deve essere fatta ordinanza di sospensione dell'attività differita o deve essere immediata alla notifica del provedimento?
Si tratta di prodotti alimentari esposti su suolo adiacente strada pubblica trafficata e non la farei differita per la salute pubblica.

Se l'esecuzione d'ufficio la effettua la polizia municipale, per le spese a carico del trasgressore come si procede?



Grazie mille e buone ferie, anche se in ritardo!

riferimento id:6860

Data: 2012-08-17 13:10:43

Re:Verbali ocupazione suolo abusivo esercizio commerciale

NON PUOI ANCORA PROCEDERE.

La disposizione in commento prevede:
[color=red]L. 25-3-1997 n. 77
Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74.
6. Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico.

1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e alla legge 28 marzo 1991, n. 112 , nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.[/color]

La norma definisce una SANZIONE ACCESSORIA in caso di recidiva e quindi presuppone che siano adottate almeno 2 ORDINANZE-INGIUNZIONE. Non sono sufficienti i verbali di contestazione nè si forma recidiva nel caso in cui l'interessato proceda al pagamento in misura ridotta.
Quindi solo decorsi i 60 giorni senza oblazione e dietro rapporto informativo potrai adottare le due ordinanze-ingiunzione e con la seconda la sanzione accessoria.

Quanto alla RIMOZIONE COATTIVA essa non è attivabile ai sensi dell'art. 21 ter della 241. La legge 241/1990 prevede una RISERVA DI LEGGE che stabilisca le modalità di esecutorietà. La legge in questione NON PARLA dell'esecuzione coattiva e quindi questa non è attivabile.

Cosa diversa è l'ipotesi di una eventuale CONTINGIBILE ED URGENTE a firma del Sindaco ma SOLO SE (e dubito che vi siano le condizioni) si dimostri che i prodotti alimentari risultano alterati e pericolosi nell'attuale collocazione su area pubblica.

SUGGERIMENTO: manda i vigili ogni 24 ore. vedrai che al decimo verbale, con tutti quei debiti, la smetterà di occupare abusivamente!!!!!!!!!!!!!!!


*************

L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
21-ter. Esecutorietà.

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato (114).

(114)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

riferimento id:6860

Data: 2012-09-17 13:18:19

Re:Verbali ocupazione suolo abusivo esercizio commerciale

Al fine dell'applicazione della sanzione accessoria, basta l'emissione di ordinanza ingiunzione o bisogna sapere se è stato effettuato ricorso al Giudice di Pace e quindi la sua definizione?



Grazie mille!!

riferimento id:6860

Data: 2012-09-17 18:03:27

Re:Verbali ocupazione suolo abusivo esercizio commerciale


Al fine dell'applicazione della sanzione accessoria, basta l'emissione di ordinanza ingiunzione o bisogna sapere se è stato effettuato ricorso al Giudice di Pace e quindi la sua definizione?
Grazie mille!!
[/quote]

E' sufficiente avere cognizione dell'ordinanza ingiunzione. Ovviamente se hai conoscenza dell'accoglimento del ricorso (non della mera proposizione) non puoi procedere. Se invece è stato solo presentato puoi procedere e sarà cura dell'interessato impugnare l'eventuale sanzione accessoria o attendere il merito sulla sanzione principale.

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