Data: 2011-03-28 11:08:04

Registrazione impresa individuale come inattiva

Girellando per il web ho trovato la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3641/C (che allego) relativa alla possibilità di iscrivere nel REA della CCIAA le imprese individuali come inattive.

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Data: 2011-03-31 15:56:55

Re: Registrazione impresa individuale come inattiva

Io so che con l'entrata in vigore di "Comunica", analogamente a quanto avveniva in precedenza con le società, anche le imprese individuali, al momento della richiesta di iscrizione al Registro Imprese vengono iscritte come inattive, e che poi a detta iscrizione segue la vera e propria iscrizione come "attive" a seguito del conseguimento del titolo abilitativo presso il Comune (ricevuta della SCIA o titolo autorizzatorio espresso).

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Data: 2011-03-31 16:13:07

Re: Registrazione impresa individuale come inattiva


Girellando per il web ho trovato la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3641/C (che allego) relativa alla possibilità di iscrivere nel REA della CCIAA le imprese individuali come inattive.
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1.5 Quali sono le novità introdotte nel Registro delle Imprese?
La Comunicazione Unica introduce alcune novità rilevanti per il Registro delle Imprese:

Tutte le imprese, comprese quelle individuali, comunicano la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati.

Le imprese in attesa di eventuali autorizzazioni per l’esercizio dell’attività o che non intendono avviare immediatamente l’attività non compilano i quadri dei moduli Registro delle imprese relativi alla dichiarazione d’inizio attività – chiedendo quindi l’iscrizione come impresa “inattiva” – ma comunicando successivamente l’inizio attività alla Camera di Commercio). In particolare, le imprese individuali che non iniziano l’attività si iscrivono al Registro delle Imprese “inattive”, come le società.

L’oggetto dell’impresa individuale “inattiva” viene desunto dal codice ATECO dichiarato in sede di compilazione del modello AA9 ai fini IVA. La tabella dei codici ATECO 2007, pubblicata dall’ISTAT, in vigore dal 1° gennaio 2008 è stata adottata da tutti gli Enti ed in particolare dal Registro delle Imprese e dall’Agenzia delle Entrate. Il Registro delle imprese assegna il codice ATECO in base alla descrizione dell’attività presentata al registro. Anche il codice ATECO dichiarato in sede di compilazione dei modelli AA7 e AA9 ai fini IVA sarà iscritto nel Registro delle Imprese. Lo stesso codice ATECO è acquisito anche dall’INAIL e sarà progressivamente acquisito anche dall’ INPS.

Quando l’impresa comunica l’inizio attività, l’ufficio Registro Imprese pone l’impresa in stato “Attiva” e attribuisce un nuovo codice ATECO, in base alla descrizione dichiarata nella modulistica Registro delle imprese (il codice potrebbe essere diverso da quello precedentemente indicato in sede di compilazione dei modelli AA7 e AA9 ai fini IVA se l’impresa ha modificato l’attività). Gli effetti di tali novità si rilevano dalla Visura Camerale che fornisce opportuna visibilità della situazione dell’impresa (soprattutto individuale), evidenziando quando questa si è solamente costituita, ha in corso attività organizzative ed eventualmente attende autorizzazioni in vista di una futura attività, al momento non esercitata.

La visura storica del Registro riporterà tutti i protocolli di comunicazioni uniche inoltrate agli enti destinatari e i relativi esiti.

http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/assistenza.jsp?pag=1

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