Data: 2012-08-17 06:33:24

Attività di maneggio cavalli

Buongiorno Simone.
Ho visto in precedenti risposte che per l'attività in oggetto consigli una scia per allegamento o sosta animali. Mi puoi indiacre la normativa di riferimento? Grazie

riferimento id:6859

Data: 2012-08-17 13:15:32

Re:Attività di maneggio cavalli

D.P.R. 8-2-1954 n. 320
Regolamento di polizia veterinaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:

a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;

b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;

c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;

d) serragli e circhi equestri;

e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;

f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;

g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. [color=red][competenza poi passata ai Comuni con il parere ASL - poi trasformato in SCIA][/color]

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (63).

(63)  In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

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