I Comuni NON POSSONO regolamentare in senso restrittivo i GIOCHI - 12/7/2012
TAR Lombardia - Ordinanza 998 del 12 luglio 2012.
N. 00998/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01653/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2012, proposto da:
Mondo Virtuale di Alessandro Maiolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Geronimo Cardia e Tommaso Gualtieri, con domicilio eletto in Milano, Foro Buonaparte, 69
contro
Comune di Pioltello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Ramoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita, 33;
III Circolo Didattico "E. Bontempi" Pioltello - Scuola primaria, non costituito in giudizio;
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, non costituita in giudizio
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del regolamento comunale per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiatuomatici ed elettronici da intrattenimento e svago, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 29.3.2012, ed in particolare degli articoli 6, 7 e 16, nonché di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale
Ritenuto:
che quantunque in tema di regolamentazione dell’attività delle sale da gioco, la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la possibile, concorrente tutela dei “soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”, e ciò per “prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo” (sentenza n. 300 del 2011), appare dubbia la sussistenza della competenza delle Amministrazioni comunali ad adottare – come nel caso di specie – appositi regolamenti recanti previsioni di carattere limitativo all’insediamento delle viste attività, in difetto di una puntuale base normativa;
- che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie la domanda di sospensione cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 gennaio 2013.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)