Anche a seguito della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e di somministrazione, un ristorante ha comunque l'obbligo di comunicare al comune e di esporre al pubblico gli orari di apertura e chiusura?
Anche a seguito della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e di somministrazione, un ristorante ha comunque l'obbligo di comunicare al comune e di esporre al pubblico gli orari di apertura e chiusura?
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NON vi è obbligo di comunicare al Comune gli orari mentre rimane l'obbligo di ESPOSIZIONE al pubblico.
Mettiamo che il vicinato protesti per rumori e assembramenti notturni nei pressi del ristorante.
Se i vigili accertano che il ristorante è aperto anche oltre l'orario di chiusura esposto, da un punto di vista "commerciale amministrativo", ciò non rileva, semmai si apre una questione di disturbo della quiete pubblica o di pubblica sicurezza.
Ok?
Esatto, l'obbligo di esporre gli orari (sempre previsto dalla normativa regionale: art. 85 L.R. 28/2005) ha uno scopo meramente informativo verso la clientela, e non vincola l'esercente al rispetto dell'orario esposto (come ben sai gli orari di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione sono liberi).
riferimento id:6854Grazie per la risposta velocissima...
Il nostro comune non ha l'ordinanza di liberalizzazione...ciò cosa comporta visto che la norma prevede l'obbligo di adeguamento entro 90 giorni?
Adeguamento ope legis dal 01 gennaio 2012.
riferimento id:6854La mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura è sanzionabile?
Magari applicando l'art. 103 comma 2 della LR n. 28/2005 e smi?
La mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura è sanzionabile?
Magari applicando l'art. 103 comma 2 della LR n. 28/2005 e smi?
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Sì, la mancata esposizione è sanzionabile con l'art. 103 comma 2.
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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 103
Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17-quater del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3-bis (130). In luogo delle sanzioni di cui all'articolo 10 della L. n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo (131).
(130) Il numero attribuito al comma (pubblicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 4) è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 settembre 2007, n. 30, parte prima. Successivamente l’art. 35, L.R. 21 marzo 2011, n. 10 ha apportato al presente comma la stessa modifica disposta, in forma di correzione, dal suddetto avviso di rettifica.
(131) Comma aggiunto dall'art. 55, L.R. 5 giugno 2007, n. 34.