Salve.
Avrei bisogno di delucidazioni in merito alla possibilità di aprire un esercizio di vicinato con rivendita di prodotti alimentari (pasticceria e gelateria di produzione di terzi) ed associarvi un'attività di caffetteria del tipo con somministrazione non assistita, dunque rispettando l'assenza di servizio al tavolo e l'utilizzo di stoviglie monouso.
Mi sono informato presso Municipio e Camera di Commercio, ma le informazioni che mi sono state date sono piuttosto generiche e spesso discordanti.
In particolare non mi è chiaro se l'attività può effettivamente configurarsi come esercizio di vicinato oppure se la somministrazione non assistita è prevista solo per le attività di tipo artigiano. A livello pratico, so che la preparazione di un cono gelato è ammessa, così come la preparazione di un caffè eventualmente servito nel bicchiere di carta. Se invece volessi preparare un frullato o un frappè, oppure volessi schiumare del latte per fare un cappuccino e poi aggiungere panna fresca ad esempio: questo rientra ancora nel semplice commercio di prodotti alimentari oppure l'attività devia verso la manipolazione di cibi/bevande e quindi di tipo artigiano?
Chiariamo:
1) la somministrazione assistita la si abbina ad ESERCIZI DI VICINATO e ARTIGIANI, indistintamente
2) la somministrazione consente di vendere per asporto o per il consumo sul posto di QUALUNQUE PRODOTTO DI GASTRONOMIA
3) non vi è obbligo di stoviglie monouso (invenzione di qualche burocrate!!!). Puoi ben usare tazze in porcellana, piatti di maiolica e bicchieri di vetro o di cristallo!!!
4) puoi dare il caffè anche con la macchina professionale ed allo stesso modo dare cappuccini e quanto altro.
5) puoi manipolare ogni genere di prodotto alimentare
Ciò che non puoi fare e servire prodotti su ordinazione immediata (es. puoi dare primi e secondi piatti di qualunque genere, come un piatto di spaghetti al pesto, ma questi devono essere già preparati. Non puoi realizzarli estemporaneamente). Puoi servire le bibite.
Ciò detto la tua attività rimane commerciale qualunque prodotto tu serva.
Per svolgere l'attività devi presentare al SUAP la notifica sanitaria (non vi sono adempimenti amministrativi).
Grazie mille per il chiarimento.
Non potendo fornire prodotti su ordinazione immediata, posso evitare di incorrere in questo problema attenendomi a un menu ad esempio? In ogni caso vedo difficile il verificarsi di questa condizione, presupposto il fatto che si tratta di un'attività di pasticceria/caffetteria/gelateria.
Ultima domanda, forse la più importante però: c'è un testo normativo, nazionale o regionale, cui posso fare affidamento per avere scritto nero su bianco ciò che potrò e non potrò fare nell'esercizio dell'attività? Finora ho avuto tanti pareri e spesso sono discordanti su alcuni aspetti (per esempio quello delle stoviglie a questo punto). Non me ne vogliano i dipendenti comunali, ma purtroppo ho avuto a che fare con impiegati SUAP che ne sapevano meno di me in tema di somministrazione non assistita!
PROBLEMA DEL 16/08/2012:
Sono stato questa mattina alla circoscrizione del IX Municipio di Roma per richiedere le informazioni sull'attività che vorrei realizzare, ma l'impiegata nega tutte le opzioni che fino ad oggi mi erano state confermate da altri comuni, compresa la Camera di Commercio!!!
In sostanza sostiene che qualunque forma di commercio di prodotti non confezionati rientra nella somminstrazione, pertanto è necessaria la licenza!!!
Ho cercato di spiegare che la vendita di gelato acquistato in vasche e rivenduto su cono al dettaglio dovrebbe rientrare nella somministrazione non assistita, come il caffè erogato da macchinario in bicchiere di carta, ma purtroppo hanno negato qualunque possibilità di proseguire in questa direzione....Serve tassitavente la licenza di somministrazione alimenti e bevande!!!!
Mi hanno detto di consultare i seguenti documenti:
DECRETO BERSANI N.114 DEL 1998
ARTICOLO 86 TESTO UNICO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
LEGGE 287 DEL 1991
LEGGE REGIONALE 21 DEL 2006
DELIBERA COMUNALE 35 DEL 2010
Qualcuno competente in materia potrebbe cortesemente indicarmi dove posso reperire documentazioni ufficiali con testi di legge dove sia possibile stabilire dove sta la verità?
Grazie,
Matteo
Premesso che, con la LIBERALIZZAZIONE, ben potresti avviare attività di somministrazione e quindi risolvere alla radice ogni dubbio.
Quanto alla vendita di gelato ormai è PACIFICO che la vendita di gelato anche in cono NON RIENTRA nella somministrazione. Vedi a pagina 14 di questo documento http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/distribCommerciale/commercioFisso/raccoltaComercioFisso.pdf
Da anni il sottoscritto fornisce risposte in questo senso:
http://www.omniavis.it/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=16241&view=flat&catid=291
http://www.omniavis.it/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=10151&view=flat&catid=7
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=24443&view=flat&catid=175
Alcuni approfondimenti sono anche su:
http://www.indisunioncamere.it/lexcom/4830920.pdf
A mio avviso NON VI SONO DUBBI sul fatto che si tratti di somministrazione non assistita, a prescindere dai prodotti e pertanto ti inviterei a presentare la SCIA e svolgere regolarmente l'attività e, se del caso, impugnare eventuali provvedimenti interdittivi e chiedere il risarcimento del danno al dipendente (se il giudice sposerà questa tesi).
Purtroppo, COME SPESSO ACCADE, non vi sono chiari ed univoci riferimenti normativi.
Chiariamo:
1) la somministrazione assistita la si abbina ad ESERCIZI DI VICINATO e ARTIGIANI, indistintamente
2) la somministrazione consente di vendere per asporto o per il consumo sul posto di QUALUNQUE PRODOTTO DI GASTRONOMIA
3) non vi è obbligo di stoviglie monouso (invenzione di qualche burocrate!!!). Puoi ben usare tazze in porcellana, piatti di maiolica e bicchieri di vetro o di cristallo!!!
4) puoi dare il caffè anche con la macchina professionale ed allo stesso modo dare cappuccini e quanto altro.
5) puoi manipolare ogni genere di prodotto alimentare
Ciò che non puoi fare e servire prodotti su ordinazione immediata (es. puoi dare primi e secondi piatti di qualunque genere, come un piatto di spaghetti al pesto, ma questi devono essere già preparati. Non puoi realizzarli estemporaneamente). Puoi servire le bibite.
Ciò detto la tua attività rimane commerciale qualunque prodotto tu serva.
Per svolgere l'attività devi presentare al SUAP la notifica sanitaria (non vi sono adempimenti amministrativi).
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Purtroppo devo rilevare che, nonostante i mesi trascorsi da quando questo interessante intervento è stato pubblicato, gli ostacoli permangono sulla strada dei chiarimenti necessari ad un rapporto sereno con le P.A.
Ancora ieri mi e' stata ripetuta, in sede di verifica delle opzioni per una possibile attività di gastronomia con somministrazione NON assistita in esercizio commerciale (di vicinato), con asporto o consumo su posto:
1) NON posso utilizzare piatti e bicchieri e stoviglie normali, cioe' lavabili e riutilizzabili, ma SOLO MONOUSO, perchè il lavarli configura servizio, quindi pubblico esercizio;
2) NON posso dare caffè, tanto meno cose piu' complicate tipo cappuccini, per certo non con macchina caffè professionale, ma neppure con quelle a cialde, perchè configurerebbe servizio, quindi pubblico esercizio;
3) NON posso dare bibite (nello specifico birre, ma vale anche per vini e tutto il resto), nè alla spina nè imbottigliate, a meno che le stesse non siano inserite in distributori automatici a gettone o a pagamento, perchè lo stappare e/o versare bibite dentro un bicchiere (non importa di quale materiale) configurerebbe un servizio, quindi pubblico esercizio............
A questo punto, la citazione della legge summenzionata, e della G.U. della sua pubblicazione ufficiale, hanno semplicemente prodotto un sorriso ironico da parte degli interlocutori, della serie "tanto di qui devi passare, e a me, della tua interpretazione non interessa nulla, dato che è la MIA interpretazione quella che conta......."
In pratica, non ho trovato alcun tecnico comunale che rilevi la differenza fra somministrazione assistita e non, accomunando tutto sotto l'etichetta somministrazione e basta, e assegnando questa possibilità esclusivamente a esercizi pubblici, tipo Bar, Ristoranti o Pizzerie con servizio al tavolo e costi conseguenti.
Mi chiedo quindi se esistano sentenze, valide su tutto il territorio nazionale, già emesse dai vari organi competenti (TAR?), che abbiano creato giurisprudenza, su cui appoggiare sia la suddetta Legge che la G.U. di competenza e tali da costituire un terreno solido di precedenti spendibili per sostenere che la somministrazione NON assistita si differenzi da quella assistita sulla sola base del reale "servizio al tavolo".
Questo, fermi restando i punti sostenuti come possibili nell'intervento citato in apertura, e consentendo quindi l'attività in qualunque esercizio già commerciale (NON esclusivamente in esercizio pubblico), in osservanza (ovviamente) delle condizioni dettate dalle normative di competenza AUSL.
Grazie
Purtroppo per adesso non c'è una giurisprudenza con la quale si riesce a chiarire le potenzialità della sommnistrazione non assistita.
E' chiaro che questa fattispecie deve rappresentare qualcosa di più della semplice vendita e qualcosa di meno della somministrazione tradizionale eserciatata nei ristoranti.
Ciò che connota la vendita è la fornitura di una merce al fine dell'asporto. Ciò che connota la somministrazione è la vendita ai fini del consumo sul posto.
Detto questo, occorre capire il confine fra "assitenza" e "non assistenza".
Trattandosi comunque di somministrazione è chiaro che il cliente deve poter gustarsi il prodotto sul posto quindi tavoli, sedie, piatti, posate ecc. ci devono essere.
Putroppo anche il ministero si è messo di traverso e interpreta la fattispecie in modo molto restrittivo. Vedio qua:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1636&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Altri%20atti%20amministrativi&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&directionidUser=0&id=2027909&viewType=0
occorre essere furbi e megari prevedere stappa bottiglie a disposizione dei clienti, macchinette del caffè a gettoni presenti in sala e altri espedienti che possano farci risparmiare una sanzione.
E' logico che fra i prodotti di gastronomia degli esercizi di vicinato (dato che trattasi di ipotesi commerciali pure) devono essere comprese anche le bevande che possono essere stappate.
Al di là di tutto, resta il fatto che il legislatore ha previsto questa fattispecie e il commerciante/artigiano deve poterla esercitare.
Il DL 223/2006 dispone che non deve essere previsto [i]il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando [b]i locali e gli arredi[/b] dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie[/i]
SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA è legittima anche per cioccolata calda in tazza
TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 27 luglio 2016 n. 1284
In buona sostanza, dall’esame della legislazione nazionale e regionale sopra effettuato emerge un contesto complessivo in cui negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sono consentiti la vendita ed il consumo immediato dei medesimi prodotti, (anche) utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma a condizione che non venga effettuato il servizio di somministrazione assistita; servizio di somministrazione assistita che deve essere ovviamente individuato, sulla base della legislazione regionale, nel servizio svolto in ambiti “appositamente attrezzat(i) per essere utilizzat(i) per la somministrazione…(come) l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi” (art. 41, 1° comma lett. b) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28; praticamente nello stesso senso, si veda la più generica previsione dell’art. 1, 1° comma della 25 agosto 1991, n. 287).
http://buff.ly/2aiQWBB
[size=14pt][b]Somministrazione non assistita - liberalizzazione piena per l'ANTITRUST[/b][/size]
L'ANTITRUST prende chiara e puntuale posizione sulla legittimità della SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA e sulla illegittimità di interpretazioni restrittive anche se fondate sulle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico.
Scarica la risposta AGCM pubblicata il 5 dicembre 2016:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
Abbiamo affrontato la questione in numerose occasioni. Ecco una selezione dei nostri post:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Buona lettura
[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA
[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
APPROFONDIREMO LA QUESTIONE
[b][color=red][size=18pt]Seminari di Formazione - 14 dicembre 2017[/size][/color][/b]
LINK: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42513.0
[img width=300 height=186]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/22491704_1994129124131893_5321791172449327308_n.jpg?oh=61e6666c15cc3cd327e8b8e55cce1544&oe=5A6F2EE5[/img]
[b][size=14pt][color=blue]Attività ricettive, professioni del turismo, agriturismo e locazioni: normativa, giurisprudenza e prassi
[/size][/b]
[b][size=12pt]Firenze, 14 dicembre 2017 ore 9,30-13,00
[/size][/b]
[color=red][b]PROGRAMMA[/b][/color]
[b]D.lgs. n. 79/2011[/b]
- principi in materia di turismo
- locazione turistica, differenze e analogie con le strutture extra-alberghiere
[b]LR 86/2016
[/b]- strutture ricettive alberghiere e dell’ospitalità collettiva
- strutture extra-alberghiere, la nuova disciplina su B&B e Affittacamere
- CAV e servizi collettivi
- la situazione sulle guide turistiche
- le competenze amministrative in materia di turismo
- attività di servizio e commercio congiunte alla ricezione
[b]LR 30/2003
[/b]- le attività agrituristiche e la nuova classificazione – adempimenti entro il 31/12/2017
- la SCIA agrituristica, contenuti e competenze
LR 8/2006
- Piscine: problematiche applicative per le strutture extra-alberghiere
[b]Quesiti e risposte
[/b]
[b][size=14pt][color=blue]Commercio su AAPP, NCC, sale giochi, servizi alla persona e somministrazione non assistita
[/size][/b]
[b][size=12pt]Firenze, 14 dicembre 2017 ore 14,00 -17,00
[/size][/b]
[color=red][b]PROGRAMMA[/b][/color]
[b]Commercio su aree pubbliche:
[/b]- stato della normativa, pianificazione e regolamentazione comunale
- itineranti: modalità di controllo e disciplina
- manifestazioni temporanee commerciali e non (hobbisti, produttori, giostre ecc...)
- DURC e controlli
[b]Approfondimenti su specifiche tematiche:
[/b]- NCC, TAXI, rimessaggio e noleggio senza conducente: normativa e criticità
- Sale gioco: regolamentazione, vigilanza e controllo
- Installazione dei giochi negli esercizi commerciali
- Acconciatori, estetisti, attività del benessere: principali criticità
- Palestre ed attività motorie professionali, in circoli e libero professionali
- Somministrazione non assistita: normativa e giurisprudenza
-Quesiti e risposte
[color=red][b]E' POSSIBILE ISCRIVERSI AD UNO SOLO DEI SEMINARI O AD ENTRAMBI
[/b][/color]
Per info e costi, [color=red]SCARICA LA BROCHURE[/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42513.0
Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente al numero 055/6236286 o all'indirizzo e-mail info@omniavis.it
[b][size=18pt]Somministrazione non assistita con posate di metallo e bicchieri di vetro
[/size][/b]
[b]Arriva l'OK di CONFERMA del Ministero con la Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018
[/b]
https://buff.ly/2o9B8Zu
******************
[color=red][b]COMMERCIO: risoluzioni del MINISTERO pubblicate a febbraio 2018 (video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018)[/b][/color]
https://youtu.be/xSW-CzpoZ1Y
Il precedente videocommento: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqz_mJ9034&feature=youtu.be