Buon giorno a tutti.
Vi descrivo di seguito l’attività intrapresa sul territorio del mio Comune da una associazione culturale.
In un comune sito in Lombardia , vengono organizzati eventi musicali , presso i locali di una azienda agricola ceduti in affitto con scrittura privata ad un associazione culturale , legalmente costituita e dotata di statuto registrato . L'associazione culturale è aderente ad organizzazione nazionale denominata “ associazione di cultura e sport e tempo libero” .
Gli eventi menzionati si svolgono durante i fine settimana in ore notturne con intrattenimento musicale anche dal vivo . All’interno dell’area è stata allestita una pista da ballo , durante le serate vengono somministrati alimenti e bevande alcoliche.
Ai locali si accede con la tessera di socio di un associazione denominata “ associazione di cultura e sport e tempo libero” . In mancanza della tessera , previa registrazione immediata e pagamento, viene rilasciata la tessera di socio che consente l’ingresso. All’atto del pagamento vengono rilasciati scontrini fiscali intestati all’associazione culturale. Ad ogni serata partecipano mediamente oltre le 1000 persone.
La sede dell’associazione culturale è in altro comune lombardo diverso da quello dove vengono organizzati gli “eventi” . Il Comune dove si svolgono gli eventi non ha ricevuto alcuna comunicazione , ne dall’azienda agricola ne dall’associazione culturale.
Si richiede un vostro parere circa la legittimità dell’attività intrapresa ed i riferimenti normativi delle eventuali violazioni commesse .
Attendendo un vostro prezioso commento ringrazio e saluto cordialmente.
Dalla descrizione sembra proprio una attività di PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO come tale soggetta ad autorizzazione ai sensi degli articoli 68-69-80 del TULPS.
Lo svolgimento delle attività in assenza di titolo abilitativo comporta l'applicazione di sanzioni penali, amministrative pecuniarie ed interdittive.
La polizia locale dovrà relazionale al pubblico ministero e elevare il verbale di contestazione per violazione dell'art. 68.
Per approfondimenti:
http://www.cazacusfontanedanzanti.com/gfx/normativa.pdf
Vedi anche:
http://www.anvu.it/approfondimenti/circolari_comandi/torino/06-075.pdf
http://books.google.it/books?id=kAEHJatRgCIC&pg=PA306&lpg=PA306&dq=pubblico+spettacolo+sanzioni&source=bl&ots=KVFQrqphHv&sig=XU1SY-X2Y6pl71k1qEoIY8Xpllo&hl=it&sa=X&ei=TnoqUL-MCaKG4gSqzoGYBA&ved=0CGAQ6AEwBg#v=onepage&q=pubblico%20spettacolo%20sanzioni&f=false
Ringrazio per la sollecita risposta che è stata chiara ed molto utile.
Volevo approfondire la questione , ponendo l'accento su di un altro aspetto del problema.
Tenendo sempre presente che l'attività si svolge il Lombardia , con particolare riferimento all' art 62 comma2 let c della L.R. 2 febbraio 2010 n° 6.
Essendo un associazione culturale ( circolo privato) aderente ad ad un organizzazione nazionale ( associazione di cultura e sport e tempo libero ) che ha attivato la somministrazione di bevande in un locale sito in un comune diverso rispetto alla sede dell'associazione , il legale rappresentante non avrebbe dovuto presentare una SCIA al comune dove è situato il locale stesso ?
In difetto , non si potrebbe configurare la violazione alla norma prevista dal art 2 comma 1 DPR 4 aprile 2001 n° 235 con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art 10 della legge 25 agosto 1991 n° 287 ?
Ulteriori riflessioni :
L' accesso ai locali del circolo ,da parte di clienti che vengono associati al momento del primo ingresso semplicemente compilando il modulo di richiesta con il rilascio immediato della tessera di socio è una procedura corretta ?
L'associazione può svolgere l'attività sociale e l'annessa somministrazione in una sede diversa da quella che risulta sull'atto costitutivo dell'associazione ?
Ringraziando per la cortesia , attendo replica.
Ringrazio per la sollecita risposta che è stata chiara ed molto utile.
[color=red]Grazie a te!!![/color]
Volevo approfondire la questione , ponendo l'accento su di un altro aspetto del problema.
Tenendo sempre presente che l'attività si svolge il Lombardia , con particolare riferimento all' art 62 comma2 let c della L.R. 2 febbraio 2010 n° 6.
[color=red]OK, ma la legge regionale si limita a rinviare al DPR 235/2001[/color]
Essendo un associazione culturale ( circolo privato) aderente ad ad un organizzazione nazionale ( associazione di cultura e sport e tempo libero ) che ha attivato la somministrazione di bevande in un locale sito in un comune diverso rispetto alla sede dell'associazione , il legale rappresentante non avrebbe dovuto presentare una SCIA al comune dove è situato il locale stesso ?
[color=red]Certo, la SCIA va presentata presso il Comune nel quale viene svolta l'attività istituzionale (anche se diverso dalla sede principale dell'associazione) e quella di somministrazione correlata[/color]
In difetto , non si potrebbe configurare la violazione alla norma prevista dal art 2 comma 1 DPR 4 aprile 2001 n° 235 con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art 10 della legge 25 agosto 1991 n° 287 ?
[color=red]Certo, in mancanza di SCIA è esercizio abusivo di somministrazione al pubblico[/color]
Ulteriori riflessioni :
L' accesso ai locali del circolo ,da parte di clienti che vengono associati al momento del primo ingresso semplicemente compilando il modulo di richiesta con il rilascio immediato della tessera di socio è una procedura corretta ?
[color=red]Assolutamente no. Essa si configura quale OFFERTA AL PUBBLICO dell'attività di somministrazione e quindi va comunque sanzionato per esercizio senza titolo dell'attività di somministrazione al pubblico[/color]
L'associazione può svolgere l'attività sociale e l'annessa somministrazione in una sede diversa da quella che risulta sull'atto costitutivo dell'associazione ?
[color=red]Sì, il DPR 235 dispone: " presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali", che può non corrispondere ad un'unica sede. E' però indispensabile che la sede di somministrazione sia anche sede di svolgimento delle attività sociali e come tale DEVE risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto[/color]
Ringraziando per la cortesia , attendo replica.
[color=red]Grazie a te[/color]
[quote]Ulteriori riflessioni :
L' accesso ai locali del circolo ,da parte di clienti che vengono associati al momento del primo ingresso semplicemente compilando il modulo di richiesta con il rilascio immediato della tessera di socio è una procedura corretta ?
[color=red]Assolutamente no. Essa si configura quale OFFERTA AL PUBBLICO dell'attività di somministrazione e quindi va comunque sanzionato per esercizio senza titolo dell'attività di somministrazione al pubblico[/color][/quote]
Alla risposta di Simone ho solo una precisazione da fare.
Di prassi il titolo legittimante di socio nelle Associazioni passa tramite la ratifica da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo della richiesta di adesione (puoi verificare cosa dice lo statuto dell’associazione in merito, ma è uno standard).
Del resto il Ministero dell’Interno con la circolare n. 12388/4109 del 13 giugno 1984 “Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere pubblico o privato del locale” si era già espresso in modo esplicito, seppur trattando di argomento diverso dalla somministrazione quando scrive che “[i]la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato (sul tema del carattere privato o pubblico del locale) parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali [color=red]devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, [b]ancorché asseriti come privati[/b][/color], presentino i seguenti elementi:
1. pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci e [color=red]rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso[/color][/i]”.
Perché un circolo privato possa essere considerato pubblico esercizio, non è sufficiente che in detto circolo vengano somministrati ai soci ed occasionalmente a soggetti ad essi equiparati alimenti e bevande. Detta trasformazione sussiste solo nel caso in cui l'accesso al circolo sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano usufruire dei predetti servizi in seguito ad ammissione, che può avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo; in sostanza, deve essersi in presenza di un non effettivo circolo privato culturale o ricreativo, ma di un pubblico esercizio che intende qualificarsi in tal maniera al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico (T.A.R. Lazio, sez. II, 2 settembre 2005, n. 6538; sez. II, n. 5477 del 2005; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 1135 del 2005).
T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 30-05-2006, n. 2629
Allorquando un circolo privato sia aperto a chiunque abbia provveduto al tesseramento e non solo ai soci e a qualche ospite occasionale o aspirante socio, lo svolgimento della sua attività richiede l'autorizzazione del Questore di cui agli artt. 68,80 e 86 R.D. n. 773 del 1931 (relativi all'apertura dei circoli e alla sicurezza degli edifici che ospitano spettacoli pubblici e somministrazione di bevande e cibo) nonché quella del Sindaco ai sensi degli artt. 45 e 54, D.Lgs. n. 152 del 1999 (relativo all'autorizzazione scarichi).
T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 14-02-2003, n. 228
Il locale dove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E invero, la possibilità di immediato e indiscriminato accesso da parte di chiunque indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile adibito a sede di un club privato nel quale erano stati organizzati, ad uso di quanti volessero divenire soci, trattenimenti danzanti senza l'autorizzazione comunale).
Cass. pen. Sez. I, 12-05-1997, n. 3314