Data: 2012-08-14 13:25:38

giochi leciti verbale aams

Ho ricevuto un verbale dell'AAMS a carico di una tabaccheria alimentari, nel quale si contesta all'attività quanto segue: "l'offerta del gioco presente nell'esercizio pubblico riguardava esclusivamente apparecchi che consentono la vincita in denaro di cui all'art.110 comma 6a, in violazione di quanto previsto dal decreto del min. dell'Economia e delle finanze 27/10/03". Vorrei sapere quali sono i provvedimenti di competenza del comune, se ve ne sono.

riferimento id:6843

Data: 2012-08-14 16:25:03

Re:giochi leciti verbale aams


Ho ricevuto un verbale dell'AAMS a carico di una tabaccheria alimentari, nel quale si contesta all'attività quanto segue: "l'offerta del gioco presente nell'esercizio pubblico riguardava esclusivamente apparecchi che consentono la vincita in denaro di cui all'art.110 comma 6a, in violazione di quanto previsto dal decreto del min. dell'Economia e delle finanze 27/10/03". Vorrei sapere quali sono i provvedimenti di competenza del comune, se ve ne sono.
[/quote]

NON VE NE SONO a meno che il soggetto non sia titolare anche di un esercizio di somministrazione. Ed anche in questo caso occorre attendere l'ordinanza ingiunzione.

riferimento id:6843

Data: 2015-10-26 10:59:28

Re:giochi leciti verbale aams

SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038

L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.

Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.

Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.

Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.

Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29451.0

riferimento id:6843
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it