Data: 2011-03-28 10:34:46

Come trattare i procedimenti ante 29 marzo

??? Salve a tutti,
come SUAP di Cisterna (ma penso anche altri SUAP) ci poniamo il problema di come trattare e chiudere i procedimenti (in particolare quelli edilizi) iniziati prima del 29 marzo.
All'incontro di Fondi è scaturito che, dalla fatidica data, dobbiamo accettare solo documentazione telematica relativa anche a integrazioni documentali di vecchi procedimenti.
Allora chiedo se è comunque possibile, anche se non corretto come procedura, accettare in forma cartacea almeno quella documentazione ritenuta non sostanziale di un procedimento (es. un pagamento, un parere di ente, una dichiarazione di atto di notorietà, una copia di un qualsiasi documento non in possesso del SUAP, ecc.) evitando poi di eseguire una eventuale scansione di tutta la pratica.
Poi mi chiedo...ma se non accetto esclusivamente documenti telematici cosa rischio?
Grazie
Giuseppe Rossi

riferimento id:683

Data: 2011-03-28 17:44:24

Re: Come trattare i procedimenti ante 29 marzo


??? Salve a tutti,
come SUAP di Cisterna (ma penso anche altri SUAP) ci poniamo il problema di come trattare e chiudere i procedimenti (in particolare quelli edilizi) iniziati prima del 29 marzo.
All'incontro di Fondi è scaturito che, dalla fatidica data, dobbiamo accettare solo documentazione telematica relativa anche a integrazioni documentali di vecchi procedimenti.
Allora chiedo se è comunque possibile, anche se non corretto come procedura, accettare in forma cartacea almeno quella documentazione ritenuta non sostanziale di un procedimento (es. un pagamento, un parere di ente, una dichiarazione di atto di notorietà, una copia di un qualsiasi documento non in possesso del SUAP, ecc.) evitando poi di eseguire una eventuale scansione di tutta la pratica.
Poi mi chiedo...ma se non accetto esclusivamente documenti telematici cosa rischio?
Grazie
Giuseppe Rossi
[/quote]

Ciao,
a mio avviso ogni documentazione che pervenga al SUAP dal 29 marzo compreso (count down, fra 4 ore) DEVE pervenire a pena di irricevibilità esclusivamente in modalità telematica.

Ciò vale SIA nel caso di nuovi procedimenti CHE nel caso di procedimenti esistenti (mancando un regime transitorio nel DPR 160).

Quindi anche semplici integrazioni documentali DEVONO obbligatoriamente pervenire in modalità telematica, altrimenti si hanno come NON PRODOTTE.

UNICA ECCEZIONE riguarda il caso in cui un procedimento sia nato cartaceo, non sia oggetto di integrazioni (quindi l'interessato non produce altra documentazione) e dopo il 29 marzo sia pronto per essere emanato l'atto finale.
Ebbene in questo caso rilascerò l'atto finale in CARTACEO in quanto non sono a conoscenza della PEC dell'interessato e anche se la conoscessi lo stesso non mi ha dato il consenso ad usarla nei rapporti con la PA.
Ma è un caso limite.

Per tutto il resto consiglio di seguire la LINEA DURA.

Guarda i documenti che ho pubblicato sul sito!

Ciao

riferimento id:683
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it